
aprile, dal Consiglio dei ministri con un giorno di ritardo rispetto a quanto
previsto dalle normative vigenti, si evince che parte delle risorse saranno
dunque prelevate dalla lotta all’evasione fiscale e da altre azioni di
recupero, senza che si arrivi ad un aumento del pressione fiscale. Volontà del
Legislatore sembra essere un incremento dell’attività di controllo all’evasione
tributaria, in linea con quanto già sostenuto negli anni passati. Questo ci
offre il giusto assist per tornare su un argomento apparso qualche anno fa
sulla scena finanziaria che merita il giusto approfondimento.
tanto agognata dal legislatore il provvedimento 3 dicembre 2007, nel dare
attuazione alle disposizioni del Dl 203/2005, stabiliva che i Comuni
partecipassero all’attività di accertamento fiscale, nell’ambito dell’ordinario
contesto operativo di svolgimento delle proprie attività istituzionali,
fornendo informazioni suscettibili di utilizzo ai fini dell’accertamento dei
tributi.
attribuisce rilievo ai fini della determinazione di maggiori imponibili fiscali
riguardano le posizioni soggettive in relazione alle quali sono rilevati e
segnalati atti, fatti e negozi che evidenziano, senza ulteriori elaborazioni
logiche, comportamenti evasivi ed elusivi “segnalazioni qualificate”,
con particolare riguardo all’economia sommersa e all’utilizzo del patrimonio
immobiliare in evasione delle relative imposte.
istituzionali dei Comuni e dell’Agenzia delle Entrate, individuati dal
provvedimento, in fase di avvio della collaborazione amministrativa riguardano:
commercio e professioni
urbanistica e territorio
proprietà edilizie e patrimonio immobiliare
residenze fittizie all’estero
disponibilità di beni indicativi di capacità
contributiva.
coinvolgimento partecipato, possono realizzare l’ampliamento dell’azione di
contrasto all’evasione fiscale trasmettendo all’Agenzia delle Entrate o alla
Guardia di finanza apposite “segnalazioni qualificate”, mediante l’utilizzo di
canali telematici, costituite da informazioni – non solo anagrafiche, ma anche
riguardanti atti e negozi sospetti – relative ai soggetti per i quali sono
rilevati e segnalati fatti che evidenziano, senza ulteriori elaborazioni
logiche, comportamenti evasivi ed elusivi.
esteso anche alla Guardia di finanza, in questi ultimi anni è stato
notevolmente affinato. Le “segnalazioni qualificate” sono trasmesse all’Agenzia
o alla Guardia di finanza tramite il sistema “Siatel v 2.0 – PuntoFisco” in
modalità web. In presenza di segnalazioni di contenuto particolarmente
complesso, possono essere trasmesse anche tramite supporto cartaceo.
uffici dell’Agenzia delle Entrate o della Guardia di finanza competenti in
relazione al domicilio fiscale del contribuente. Per favorire una efficace
interazione, l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei Comuni i servizi
in cooperazione informatica per l’accesso ai dati presenti in Anagrafe
tributaria, mediante la stipula di appositi accordi denominati “Convenzioni di
cooperazione informatica”, riguardanti i servizi di consultazione on line, i
servizi di cooperazione applicativa e quelli di fornitura massiva.
interrogazioni relative a informazioni presenti nell’Anagrafe tributaria di
tipo anagrafico, reddituale, di registro e riscossione.
effettuare l’interazione tra componenti applicative dei Comuni con quelle
dell’Agenzia, per l’interscambio automatico di informazioni secondo le modalità
previste dal sistema pubblico di cooperazione.
innegabile l’importante ruolo affidato ai Comuni, anche se ad oggi solo il 7
per cento dei Comuni italiani dà il buon esempio nella lotta all’evasione
fiscale. La modalità di trasmissione – esclusivamente in via telematica –
consente di tracciare il flusso delle segnalazioni qualificate in funzione
della rendicontazione della quota di compartecipazione al gettito. Ricordiamo
che la quota, all’origine riconosciuta nella misura del 30% delle maggiori
somme relative ai tributi erariali riscossi a titolo definitivo, è stata
aumentata al 33% dall’articolo 1 del Dm 23 marzo 2011 e, successivamente, al
50% dall’articolo 2, comma 10, del Dlgs 23/2011, anche in relazione alle somme
riscosse a titolo non definitivo, per il triennio 2011/2014, al 100%
dal Dl 138/2011. Infine la Legge 23/12/2014, n. 190 – ART. 1, c. 702 (legge di stabilità 2015) Fissa al 55% in via provvisoria per poi essere elevata di nuovo al 100% la quota dei compensi riconosciuta ai Comuni per la partecipazione all’accertamento fiscale per il triennio 2015/2017 dal Dl 192/2014. I Comuni avranno pertanto un guadagno non indifferente derivante dall’attività descritta sul quale poter fare affidamento in un periodo di spending reviews come quello attuale. Potranno inoltre verificare lo stato di lavorazione delle segnalazioni trasmesse
e di conoscere l’esito delle stesse in tempo reale.