Da quest’anno per Unico, 770 e modello Irap serve il visto di conformità.
A differenza dei bollettini di conto corrente postale, il pagamento tramite F24 consente di compensare la Tasi con crediti di altri tributi o contributi previdenziali o assicurativi.
Le regole Naturalmente, vanno rispettate tutte le condizioni che la normativa impone per le compensazioni, tra le quali ricordiamo le seguenti:
– dal primo gennaio 2011 è vietata la compensazione di crediti relativi a imposte erariali (imposte dirette, compresa Irap e addizionali, Iva e altre imposte indirette, esclusi i tributi locali e i contributi di qualsiasi natura), in presenza di debiti iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori di ammontare superiore a 1.500 euro e per i quali è scaduto il termine di pagamento, cioè dopo 60 giorni dalla notifica della cartella;
– dal 2010, i contribuenti che intendono utilizzare in compensazione crediti Iva per importi superiori a 15mila euro annui, per pagare in F24 debiti non Iva, devono far apporre il visto di conformità alla dichiarazione Iva dalla quale emerge il credito;
– da quest’anno, i contribuenti che intendono utilizzare in compensazione i crediti relativi alle imposte sui redditi (Irpef ed Ires), alle relative addizionali (regionale, comunale o maggiorazione Ires), alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito (cedolare secca, Ivie, Ivafe, ecc.), risultanti dal modello Unico, alle ritenute alla fonte risultanti dal modello 770 e all’Irap risultanti dal relativo modello, per importi superiori a 15mila euro annui, hanno l’obbligo di richiedere l’apposizione del visto di conformità, relativamente alle singole dichiarazioni dalle quali emerge il credito;
– a decorrere dal primo gennaio 2014, il limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili in F24, è di 700mila euro (516.456,90 euro dal primo gennaio 2001 al 31 dicembre 2013) per ciascun anno solare.
FONTE: IL SOLE 24 ORE, Di Luca De Stefani