Il termine del 10 settembre non può rappresentare una deroga rispetto alla legge
Per il momento conta la data di approvazione dei bilanci
Delibere Tasi entro il 31 luglio anche se per il pagamento dell’acconto fissato al 16 ottobre i comuni hanno tempo fino al 10 settembre per inviarle al ministero dell’economia e delle finanze. Non deve trarre in inganno quest’ultimo termine più ampio, che non può rappresentare una deroga rispetto a quello fissato dalla legge per l’approvazione del bilancio di previsione e delle delibere.
Entro il prossimo 31 luglio, infatti, le amministrazioni locali devono approvare i bilanci preventivi, così come disposto dall’articolo 2-bis del dl 16/2014, in sede di conversione in legge (68/2014).
Questo termine trascina con sé anche quello per deliberare regolamenti, aliquote e tariffe riguardanti le entrate comunali.
Dunque, i comuni hanno tempo fino al 31 luglio per determinare le aliquote Tasi, ancorché il dl 88/2014 consenta l’invio delle deliberazioni al ministero dell’economia, esclusivamente in via telematica, entro il 10 settembre 2014, mediante inserimento del testo delle stesse nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. Com’è noto, nei giorni scorsi il legislatore è nuovamente intervenuto sulla disciplina relativa al versamento della Tasi per l’anno 2014, stabilendo scadenze diverse per il pagamento dell’imposta, a seconda della tempestività del comune nell’adottare le delibere.
In effetti, nel caso di mancato invio entro lo scorso 23 maggio, il dl 88 ha previsto che il versamento della prima rata debba essere effettuato entro il 16 ottobre tenuto conto delle aliquote e detrazioni deliberate e pubblicate sul predetto sito informatico alla data del 18 settembre.
A patto, però, che i comuni spediscano i relativi atti entro il prossimo 10 settembre. In caso contrario, i contribuenti sono legittimati a pagare l’imposta in un’unica soluzione entro il 16 dicembre, applicando l’aliquota di base dell’1 per mille.
Le nuove regole stabilite dal dl 88 si applicano anche agli immobili ad abitazione principale, per i quali prima dell’intervento normativo era previsto il pagamento in un’unica soluzione il 16 dicembre, qualora i comuni non avessero adottato le delibere entro il 23 maggio. L’acconto Imu entro il 16 ottobre, quindi, va pagato da tutti i contribuenti titolari di immobili, compresi quelli adibiti a prima casa, tranne coloro che possiedono fabbricati e aree edificabili nei comuni che hanno adottato le delibere entro il 23 maggio, per i quali il versamento va effettuato entro lunedì prossimo.
Soggetti passivi. Sono obbligati al pagamento della Tasi sia proprietari che inquilini. L’articolo 1, commi 671 e 681, della legge di Stabilità individua come distinti soggetti passivi possessori e detentori degli immobili. Il titolare dell’immobile, a titolo di proprietà, usufrutto, uso e via dicendo, non è tenuto a pagare la quota che il comune pone a carico del detentore, nel caso in cui quest’ultimo non versi l’imposta dovuta. Solo in caso di occupazione temporanea, non superiore a sei mesi, è obbligato al versamento del tributo colui che risulti possessore dell’immobile.
La Tasi, che è diretta a recuperare i costi che l’amministrazione comunale sostiene per garantire i servizi indivisibili (trasporto, illuminazione pubblica e così via), che devono essere espressamente individuati nel regolamento comunale e per i quali è imposto l’obbligo di specificare i relativi costi, è in parte a carico dell’occupante dell’immobile che fruisce dei servizi stessi, sempre che la detenzione dell’immobile non sia di breve durata. In caso di detenzione temporanea non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, infatti, il tributo è dovuto per intero dal titolare dell’immobile e non dall’inquilino.
Su cosa si paga. Si è ristretto rispetto alla previsione iniziale della norma istitutiva il campo di applicazione della Tasi. Non sono più soggette al prelievo le aree scoperte. La nuova imposta sui servizi comunali indivisibili si paga solo sui fabbricati, comprese le abitazioni principali, e le aree edificabili. Esclusi espressamente dall’imposizione i terreni agricoli.
FONTE: Italia Oggi, di Sergio Trovato