IL MANCATO UTILIZZO NON ESONERA DALLA TASSA RIFIUTI
Immobili vuoti soggetti alla Tari. Il mancato utilizzo di
un locale o di un’area non esonerano il contribuente dal pagamento della nuova
tassa rifiuti. È questa la posizione espressa dall’Ifel, con una nota del 1°settembre scorso, su una questione dibattuta da anni e che ha fatto registrare
contrastanti prese di posizione della giurisprudenza, di legittimità e di
merito, e del ministero dell’economia e delle finanze.
un locale o di un’area non esonerano il contribuente dal pagamento della nuova
tassa rifiuti. È questa la posizione espressa dall’Ifel, con una nota del 1°settembre scorso, su una questione dibattuta da anni e che ha fatto registrare
contrastanti prese di posizione della giurisprudenza, di legittimità e di
merito, e del ministero dell’economia e delle finanze.
È di fondamentale importanza questa regola, evidenziata
dall’Ifel in prossimità del termine di scadenza (30 settembre) per la redazione
dei regolamenti sulle entrate.
dall’Ifel in prossimità del termine di scadenza (30 settembre) per la redazione
dei regolamenti sulle entrate.
Peraltro, i comuni avrebbero dovuto tenerne conto anche
negli anni precedenti per i vecchi regimi di prelievo sui rifiuti. In passato,
infatti, le amministrazioni locali hanno escluso dalla tassazione gli immobili
inutilizzati, se privi di allacci alle reti, idriche ed elettriche, o di
mobili.
negli anni precedenti per i vecchi regimi di prelievo sui rifiuti. In passato,
infatti, le amministrazioni locali hanno escluso dalla tassazione gli immobili
inutilizzati, se privi di allacci alle reti, idriche ed elettriche, o di
mobili.
Nella nota Ifel, correttamente, viene precisato che la
tassa è dovuta a prescindere dall’uso degli immobili, purché siano
«potenzialmente in grado di produrre rifiuti urbani». Quindi,
«indipendentemente dalla circostanza che vi sia un effettivo utilizzo del
servizio pubblico». La Tari si paga se l’immobile è suscettibile di produrre
rifiuti. Sono soggetti gli immobili non utilizzati, se non allacciati alle reti
idriche, elettriche o se privi di mobili. I principi fissati dalla Cassazione
per la Tarsu, si legge nella nota, vanno osservati anche per la Tari. Stesso
discorso vale per la Tares lo scorso anno.
tassa è dovuta a prescindere dall’uso degli immobili, purché siano
«potenzialmente in grado di produrre rifiuti urbani». Quindi,
«indipendentemente dalla circostanza che vi sia un effettivo utilizzo del
servizio pubblico». La Tari si paga se l’immobile è suscettibile di produrre
rifiuti. Sono soggetti gli immobili non utilizzati, se non allacciati alle reti
idriche, elettriche o se privi di mobili. I principi fissati dalla Cassazione
per la Tarsu, si legge nella nota, vanno osservati anche per la Tari. Stesso
discorso vale per la Tares lo scorso anno.
In effetti la Cassazione (ordinanza 18022/2013), per
esempio, con una delle ultime pronunce sulla questione de qua, ha ritenuto
legittima la pretesa del comune di Bologna di applicare la Tarsu a un
appartamento inutilizzato. Per i giudici di legittimità, il cambio di residenza
del contribuente, la denuncia di cessazione dell’occupazione dell’immobile e il
mancato consumo di energia elettrica non lo esonerano dal pagamento della tassa
rifiuti.
esempio, con una delle ultime pronunce sulla questione de qua, ha ritenuto
legittima la pretesa del comune di Bologna di applicare la Tarsu a un
appartamento inutilizzato. Per i giudici di legittimità, il cambio di residenza
del contribuente, la denuncia di cessazione dell’occupazione dell’immobile e il
mancato consumo di energia elettrica non lo esonerano dal pagamento della tassa
rifiuti.
Sulla tassabilità degli immobili inutilizzati, però,
Cassazione, giudici tributari e Ministero dell’economia e delle finanze sono
andati in ordine sparso. E le amministrazioni comunali non hanno quasi mai
applicato la regola stabilita dalla Suprema corte, la quale ha sempre posto dei
limiti rigidi per l’esenzione dal pagamento. Vanno esclusi dalla tassazione
solo gli immobili non utilizzabili (inagibili, inabitabili, diroccati). Non ha
alcuna rilevanza la scelta soggettiva dei titolari di non utilizzarli. Anche il
mancato arredo non costituisce prova dell’inutilizzabilità dell’immobile e
della inettitudine alla produzione di rifiuti.
Cassazione, giudici tributari e Ministero dell’economia e delle finanze sono
andati in ordine sparso. E le amministrazioni comunali non hanno quasi mai
applicato la regola stabilita dalla Suprema corte, la quale ha sempre posto dei
limiti rigidi per l’esenzione dal pagamento. Vanno esclusi dalla tassazione
solo gli immobili non utilizzabili (inagibili, inabitabili, diroccati). Non ha
alcuna rilevanza la scelta soggettiva dei titolari di non utilizzarli. Anche il
mancato arredo non costituisce prova dell’inutilizzabilità dell’immobile e
della inettitudine alla produzione di rifiuti.
Un alloggio che il proprietario lasci inabitato e non
arredato si rivela inutilizzato, ma non oggettivamente inutilizzabile. Per la
prima volta il principio è stato affermato con la sentenza 16785 del 30
novembre 2002. Regola ribadita con le sentenze 9920/2003, 22770/2009, 1850/2010
e altre. Sempre la Cassazione (ordinanza 1332 del 21 gennaio 2013) ha ritenuto
che l’esonero dal pagamento non spetta neppure quando il contribuente fornisca
la prova dell’avvenuta cessazione di un’attività industriale (nel caso di
specie, un oleificio).
arredato si rivela inutilizzato, ma non oggettivamente inutilizzabile. Per la
prima volta il principio è stato affermato con la sentenza 16785 del 30
novembre 2002. Regola ribadita con le sentenze 9920/2003, 22770/2009, 1850/2010
e altre. Sempre la Cassazione (ordinanza 1332 del 21 gennaio 2013) ha ritenuto
che l’esonero dal pagamento non spetta neppure quando il contribuente fornisca
la prova dell’avvenuta cessazione di un’attività industriale (nel caso di
specie, un oleificio).
Il Ministero dell’economia e delle finanze, invece, nelle
linee guida che ha fornito ai comuni nel 2013 sulla Tares, ha sostenuto che non
sono soggetti al pagamento le unità immobiliari privi di mobili e di allacci
alle reti idriche e elettriche, che di fatto non vengono utilizzate.
linee guida che ha fornito ai comuni nel 2013 sulla Tares, ha sostenuto che non
sono soggetti al pagamento le unità immobiliari privi di mobili e di allacci
alle reti idriche e elettriche, che di fatto non vengono utilizzate.
Per il ministero, gli immobili inutilizzati destinati ad
abitazioni private o ad attività commerciali e industriali non erano soggette
al pagamento della Tares. Ma la tesi ministeriale si pone anche in contrasto
con l’interpretazione che ha dato il legislatore dell’articolo 14 del dl
201/2011, contenuta nella relazione governativa, laddove ha chiarito che devono
essere tassati tutti gli immobili «suscettibili» di produrre rifiuti urbani,
vale a dire oggettivamente utilizzabili, a prescindere dall’effettiva
produzione.
abitazioni private o ad attività commerciali e industriali non erano soggette
al pagamento della Tares. Ma la tesi ministeriale si pone anche in contrasto
con l’interpretazione che ha dato il legislatore dell’articolo 14 del dl
201/2011, contenuta nella relazione governativa, laddove ha chiarito che devono
essere tassati tutti gli immobili «suscettibili» di produrre rifiuti urbani,
vale a dire oggettivamente utilizzabili, a prescindere dall’effettiva
produzione.
FONTE: Italia Oggi
Autore: Di Sergio Trovato