NEL SILENZIO DEL LEGISLATORE, LA PROPOSTA DELLA FNC È IN LINEA CON LA DISCIPLINA ICI E IMU
La fondazione nazionale dei commercialisti (FNC) ha diramato ieri, 15 ottobre 2014, un comunicato stampa con il quale invita i curatori/liquidatori a sospendere il pagamento della Tasi per gli immobili compresi in un fallimento o in una liquidazione coatta, per il periodo di durata dell’intera procedura concorsuale.
Tale decisione deriva dalla necessità di fornire un aiuto concreto a coloro che devono gestire una situazione economica delicata.
In effetti, come fatto notare dalla Fondazione, a oggi, mancano indicazioni specifiche sulle modalità attuative della TASI in presenza di procedure concorsuali. La lacuna normativa sta generando incertezze tra gli operatori.
Normativa applicabile ai fini ICI e IMU – Ai fini ICI, per gli immobili facenti parte della massa fallimentare o della liquidazione coatta amministrativa, il curatore o il commissario liquidatore, entro novanta giorni dalla data della loro nomina, dovevano presentare al Comune di ubicazione degli immobili, una dichiarazione attestante l’avvio della procedura. Inoltre, si procedeva al versamento dell’imposta per il periodo di durata dell’intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili.
Con l’IMU, tale disposizione era stata estesa anche agli adempimenti dichiarativi e al versamento di tale tributo.
L’articolo 9 comma 7 D.Lgs. 23/2011, infatti, richiama la normativa già applicabile all’Ici, in base alla quale per gli immobili inclusi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa vi è una sospensione dell’obbligo di pagare l’imposta comunale, a partire dalla data di dichiarazione del fallimento e fino al decreto di trasferimento, dato che il curatore fallimentare deve provvedere al versamento dell’intera imposta maturata in questo lasso temporale, in un’unica soluzione entro novanta giorni dal decreto di trasferimento.
Normativa TASI – La disciplina TASI prevede, attraverso il rinvio all’articolo 9 comma 3 D.Lgs. n.23/2011, che il versamento debba essere effettuato alle stesse scadenze dell’Imu, cioè al 16 giugno e al 16 dicembre. Il richiamo alla disposizione però non consente di estendere alla TASI anche l’ulteriore previsione IMU relativa alla sospensione dei versamenti durante la procedura fallimentare.
Il regime speciale ICI e IMU per i fallimenti non è normativamente stato esteso alla TASI.
Nelle more di futuri interventi normativi, secondo la Fondazione nazionale dei commercialisti sarebbe opportuno, in via interpretativa, estendere anche alla TASI le disposizioni valide ai fini ICI e IMU.
L’obbligo per i curatori fallimentari di pagare la Tasi sugli immobili acquisiti all’attivo fallimentare e in attesa di vendita, sarebbe incoerente con le scelte adottate fino a oggi dal legislatore.
Immobili in leasing – Infine, va sottolineato che il comma 672 della legge di stabilità 2014 ha precisato che, in caso di immobili in locazione finanziaria, il curatore sarà chiamato al versamento della Tasi per gli immobili utilizzati dalla società fallita, ma non riconsegnati alla società di leasing con un verbale.
La scadenza è poi quella ordinaria, dato che, non essendoci alcun fabbricato da cedere, non si applica la sospensione dell’articolo 10 co.6, D.Lgs. n.504/92, legata esclusivamente alla presenza di un bene da cedere.