Tali immobili possono essere classificati come “rurali” se rispettano determinate condizioni.
Concetto di fabbricato rurale – Il fabbricato è rurale, infatti, solo se rispetta i requisiti di cui all’articolo 9 del D.L. 557/93; inoltre, la qualifica deve risultare anche dal l’iscrizione catastale nella apposita categoria:
• A/6 per le abitazioni;
• D/10 per i fabbricati strumentali;
o, in alternativa, questi immobili sono contraddistinti dalla sigla “R” o comunque il proprietario deve avere trasmesso in catasto l’autocertificazione attestante la ruralità.
Se sono stati esentati da IMU per il 2012 e 2013, ai sensi dell’art. 9, comma 8, del D.Lgs. n.23/2011esclusivamente i fabbricati rurali a uso strumentale, ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani, di cui all’elenco dei comuni predisposto dall’Istat; dal 2014 sono invece tutti esenti da IMU.
Secondo quanto disposto dall’art.1 comma 708 della L. 147/2013 sono invece soggetti a TASI.
Facciamo, tuttavia, una distinzione tra fabbricati rurali abitativi e fabbricati rurali strumentali, dato che vi sono profili di imposizione diversi.
FABBRICATI RURALI ABITATIVI – Per i fabbricati rurali a uso abitativo, i Comuni possono prevedere la riduzione o l’esonero dal pagamento dell’imposta.
Le abitazioni rurali utilizzate dai lavoratori dipendenti impiegati in azienda agricola, per un numero di giornate annue superiore a 100, sono considerati fabbricati strumentali e seguono le regole degli stessi (aliquota massima dell’1 per mille).
Se il fondo rustico è concesso in affitto, la Tasi è dovuta dall’affittuario nella percentuale stabilita dal Comune (dal 10 al 30%).
Se il fabbricato è abitativo:
• non è dovuta la Tasi o è dovuta in misura ridotta, qualora la delibera del Comune abbia previsto l’esclusione o la riduzione dell’imposta;
• è dovuta la Tasi con l’aliquota stabilita dal Comune, qualora questi abbiano provveduto a inviare la delibera entro le scadenze previste;
• è dovuta la Tasi con aliquota 1 per mille (ma il versamento va fatto entro il 16 dicembre 2014) nel caso in cui il Comune non abbia provveduto all’invio delle delibere al MEF.
FABBRICATI RURALI STRUMENTALI – Per i fabbricati rurali strumentali l’aliquota non può eccedere l’1 per mille e per il Comune non è possibile in alcun caso aumentarla né applicare le maggiorazioni, in quanto il comma 678 dell’articolo 1 della Legge 147/2013, stabilisce che l’aliquota non può comunque superare tale aliquota; i fabbricati rurali abitativi rientrano invece tra quelli per i quali i Comuni possono deliberare la riduzione dell’aliquota o l’esenzione.
Se il fabbricato è strumentale:
• la Tasi è dovuta con l’aliquota fissata dalla delibera dei Comuni se questa è inferiore all’1 per mille, ovvero non è dovuta se il Comune ha deliberato di non adottarla.
• è dovuta la Tasi con aliquota pari all’1 per mille in tutti gli altri casi (entro il 16 ottobre se la delibera è stata adottata, entro il 16 dicembre se il Comune non ha adottato la delibera).
Si ricorda che i terreni agricoli sono esenti sempre e comunque dall’imposta.
Per le aree edificabili resta salvo quanto stabilito dall’articolo 2, comma 1, D.Lgs. 504/92, secondo cui non si considerano fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali.