Il decreto con la nuova lista dei comuni sta per essere firmato dal Ministero. Norma ancora una volta retroattiva?
Quei terreni incolti o meno che si trovavano in zona montana o collinare erano sempre stati graziati.
Oggi la musica cambia.
L’art. 22 c. 2 del D.L. n. 66/2014 (c.d. D.L. “80 euro” o “D.L. Irpef”), sostituendo il c. 5-bis dell’art. 4 del D.L. n. 16/2012, ha previsto l’emanazione di un decreto ministeriale che individui una precisa lista di comuni nei quali, a decorrere dall’anno di imposta 2014, si applichi l’esenzione per i terreni agricoli sulla base della loro altitudine, diversificando eventualmente tra:
– terreni posseduti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola;
– e gli altri soggetti;
così da garantire alle casse erariali un maggior gettito complessivo annuo non inferiore a 350 milioni di euro, già a decorrere dal 2014.
Disposizione ancora da emanare, ma già vigente; l’ennesima misura retroattiva, che dello Statuto del contribuente fa “carta straccia”.
Nuovo elenco già da considerare per il versamento del saldo Imu 2014, a conguaglio – Dato che la scadenza dell’acconto IMU 2014 è già spirata e quella del saldo è ormai prossima, ci si è chiesti se il decreto, che sembra ormai prossimo all’emanazione, debba essere applicato già dal 2014.
Fino a oggi si è continuato, nelle more del provvedimento, a riferirsi all’elenco allegato alla Circolare n. 9 del 14/6/1993, così come previsto dalla circolare del MEF n. 3/2012.
Da quando verrà firmato il nuovo D.M., vi sarà una nuova lista (sembra ridotta rispetto alla precedente) diComuni considerati “montani e collinari”, in cui continuerà ad applicarsi l’esenzione Imu per i terreni.
Il paradosso è che anche quei terreni che a giugno 2014 non sono stati interessati dal tributo locale, dovranno conguagliare l’importo a dicembre 2014, e questo a soli due mesi dalla scadenza.
Sarà anche difficile far comprendere ai proprietari di terreni che finora sono sempre stati esenti sia dall’Ici sia dall’Imu, che dovranno contribuire al tributo d’ora in avanti.
Dal momento che vengono considerati terreni agricoli, per tali beni, vale l’esclusione ai fini TASI. Dunque, il nocciolo della questione è limitato all’IMU.
Il D.L. Irpef apporta, in materia di IMU, novità inaspettate, come l’esclusione dall’esenzione per i soggetti diversi dai coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali.
Verranno, dunque, selezionati gli enti locali nei quali esclusivamente gli agricoltori continueranno a godere dei benefici fiscali.
Tutti i soggetti diversi dovranno calcolare l’IMU prendendo a riferimento come base imponibile il reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutato del 25%, moltiplicato per il coefficiente 135.
Addio all’“esenzione decennale” – Si ricorda che l’esenzione è stata introdotta dall’ art. 7, co. 1, lett. h) del D.Lgs. n.504/1992. La norma, dunque, che prevede l’agevolazione Imu per i terreni montani e collinari identificati dalla circolare n. 9/1993, è un’agevolazione a regime, già prevista per l’Ici e non derogabile dagli enti locali con proprio regolamento.
La circolare n. 3/DF del 18 maggio 2012, par. 8, lett. h), aveva precisato che il possesso di terreni agricoli in aree montane o di collina delimitate in base all’articolo 15 della Legge n. 984 del 27 dicembre 1977, non comportava il pagamento dell’IMU.
Tale interpretazione viene “confermata” anche nella citata Circolare 11 marzo 2013, n. 5 dell’Agenzia delle Entrate: pertanto tutti i terreni incolti montani o di collina sono fino a oggi sempre stati esenti da IMU, a prescindere dalla qualificazione agricola degli stessi.
Si noti, tuttavia, che per tale tipologia di terreni l’esenzione disposta ai fini IMU determina l’assoggettamento ad IRPEF e alle addizionali del reddito dominicale.