L’art. 28, comma 4, dello schema di decreto sulle semplificazioni
fiscali prevede che: “ai soli fini della liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi e
contributi, sanzioni e interessi, l’estinzione della società di
cui all’articolo 2495 del codice civile ha effetto trascorsi cinque anni dalla richiesta
di cancellazione del Registro delle imprese”.
fiscali prevede che: “ai soli fini della liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi e
contributi, sanzioni e interessi, l’estinzione della società di
cui all’articolo 2495 del codice civile ha effetto trascorsi cinque anni dalla richiesta
di cancellazione del Registro delle imprese”.
La norma è tesa a coordinare la disciplina civilistica
sulla cancellazione delle società di capitali (così come novellata dalla
riforma del diritto societario attuata con il D.Lgs. n. 6/2003), con le norme
dettate in materia di liquidazione, accertamento e riscossione, al fine di
evitare che le azioni di recupero poste in essere dagli enti creditori possano
essere vanificate da condotte elusive (è questo il caso, ad esempio, delle
società estinte senza aver assolto ai propri obblighi di versamento ai fini
IVA).
sulla cancellazione delle società di capitali (così come novellata dalla
riforma del diritto societario attuata con il D.Lgs. n. 6/2003), con le norme
dettate in materia di liquidazione, accertamento e riscossione, al fine di
evitare che le azioni di recupero poste in essere dagli enti creditori possano
essere vanificate da condotte elusive (è questo il caso, ad esempio, delle
società estinte senza aver assolto ai propri obblighi di versamento ai fini
IVA).
Al riguardo, è ampiamente riconosciuta dalla
giurisprudenza di legittimità (Cass. sentenze n. 4060, n. 4061 e n. 4062 del 2010), la natura costitutiva
della cancellazione delle società dal Registro delle imprese, con il conseguente effetto
dell’estinzione della società di capitali, a prescindere dall’esistenza di
crediti o debiti insoddisfatti o rapporti tributari pendenti.
giurisprudenza di legittimità (Cass. sentenze n. 4060, n. 4061 e n. 4062 del 2010), la natura costitutiva
della cancellazione delle società dal Registro delle imprese, con il conseguente effetto
dell’estinzione della società di capitali, a prescindere dall’esistenza di
crediti o debiti insoddisfatti o rapporti tributari pendenti.
Tale impostazione fa sì che, nell’ambito delle
procedure di liquidazione, l’Amministrazione finanziaria null’altro può avere a
pretende sui singoli
soci se non quanto ricevuto sulla base del bilancio finale di
liquidazione.
procedure di liquidazione, l’Amministrazione finanziaria null’altro può avere a
pretende sui singoli
soci se non quanto ricevuto sulla base del bilancio finale di
liquidazione.
L’intervento prende le mosse dalla consapevolezza di
come l’attuale quadro normativo, pur essendo effettivamente funzionale a
garantire in tempi brevi la cancellazione e la realizzazione dei conseguenti
effetti civilistici, renda di difficile realizzazione i controlli e le azioni di recupero, essendo queste
ultime spesso regolate da disposizioni che ne prevedono l’avvio in tempi
successivi a quelli previsti dall’art. 2495 per l’estinzione della società.
come l’attuale quadro normativo, pur essendo effettivamente funzionale a
garantire in tempi brevi la cancellazione e la realizzazione dei conseguenti
effetti civilistici, renda di difficile realizzazione i controlli e le azioni di recupero, essendo queste
ultime spesso regolate da disposizioni che ne prevedono l’avvio in tempi
successivi a quelli previsti dall’art. 2495 per l’estinzione della società.
In quest’ottica, il periodo di 5 anni è stato
individuato con riferimento ai termini di cui agli articoli 43, comma 2, D.P.R.
n. 600/1973 e 57, comma 2, D.P.R. n. 633/1972, rispettivamente previsti per l’accertamento nelle ipotesi di omessa dichiarazione.
individuato con riferimento ai termini di cui agli articoli 43, comma 2, D.P.R.
n. 600/1973 e 57, comma 2, D.P.R. n. 633/1972, rispettivamente previsti per l’accertamento nelle ipotesi di omessa dichiarazione.
Se da un lato, tuttavia, la norma consente al Fisco di
disporre di un maggior tempo per il recupero delle proprie pretese, dall’altro,
è evidente come la stessa contribuisca ad accrescere il clima di incertezza che caratterizza
l’iter conclusivo della procedura. Non si comprende,
ad esempio, come
individuare il luogo di notifica di un eventuale avviso di
accertamento, posto che la società, dopo la cancellazione, non ha più sedi.
disporre di un maggior tempo per il recupero delle proprie pretese, dall’altro,
è evidente come la stessa contribuisca ad accrescere il clima di incertezza che caratterizza
l’iter conclusivo della procedura. Non si comprende,
ad esempio, come
individuare il luogo di notifica di un eventuale avviso di
accertamento, posto che la società, dopo la cancellazione, non ha più sedi.
Inoltre, la norma nulla dispone in relazione alla decorrenza delle nuove
disposizioni, con il conseguente rischio di “pericolose” interpretazioni a favore
dell’applicabilità delle stesse anche nei confronti delle società già
cancellate alla data di entrata in vigore del decreto.
disposizioni, con il conseguente rischio di “pericolose” interpretazioni a favore
dell’applicabilità delle stesse anche nei confronti delle società già
cancellate alla data di entrata in vigore del decreto.
Responsabilità estesa per i liquidatori di
soggetti IRES
soggetti IRES
Inoltre, con una modifica dell’art. 36 del D.P.R. n.
602/1973, lo schema di decreto modifica il regime di
responsabilità di liquidatori
e soci di soggetti IRES.
602/1973, lo schema di decreto modifica il regime di
responsabilità di liquidatori
e soci di soggetti IRES.
La norma, in particolare, prevede che i liquidatori
che non adempiono all’obbligo di saldare, con le attività della liquidazione,
le imposte dovute per il periodo di liquidazione e per quelli anteriori rispondono in proprio del pagamento
delle imposte, salvo dimostrino di aver soddisfatto i crediti tributari
anteriormente all’assegnazione di beni ai soci o associati, ovvero di aver
soddisfatto crediti di ordine superiore a quelli tributari. Tale responsabilità
– precisa la norma – è commisurata all’importo dei crediti d’imposta che
avrebbero trovato capienza in sede di graduazione dei crediti.
che non adempiono all’obbligo di saldare, con le attività della liquidazione,
le imposte dovute per il periodo di liquidazione e per quelli anteriori rispondono in proprio del pagamento
delle imposte, salvo dimostrino di aver soddisfatto i crediti tributari
anteriormente all’assegnazione di beni ai soci o associati, ovvero di aver
soddisfatto crediti di ordine superiore a quelli tributari. Tale responsabilità
– precisa la norma – è commisurata all’importo dei crediti d’imposta che
avrebbero trovato capienza in sede di graduazione dei crediti.
Tale impostazione capovolge, pertanto, nella sostanza
il quadro attuale, in base al quale incombe sull’Amministrazione l’onere di
accertare i presupposti relativi alla responsabilità del liquidatore.
il quadro attuale, in base al quale incombe sull’Amministrazione l’onere di
accertare i presupposti relativi alla responsabilità del liquidatore.
Inoltre, con le nuove disposizioni viene meno la
limitazione all’applicazione dell’art. 36, D.P.R. n. 602/1973 alle sole imposte
sul reddito, con conseguente estensione della responsabilità a tutti i
tributi (in primis IVA e IRAP) e ulteriori somme
iscrivibili a ruolo in base alle disposizioni del D.P.R. n. 602/1973.
limitazione all’applicazione dell’art. 36, D.P.R. n. 602/1973 alle sole imposte
sul reddito, con conseguente estensione della responsabilità a tutti i
tributi (in primis IVA e IRAP) e ulteriori somme
iscrivibili a ruolo in base alle disposizioni del D.P.R. n. 602/1973.
Con riferimento alle novità che vanno a incidere sul
regime di responsabilità dei soci, si ricorda che l’art. 36 citato prevede che
i soci o associati, che abbiano ricevuto – nel corso degli ultimi due periodi
d’imposta antecedenti la messa in liquidazione – denaro o altri beni sociali in
assegnazione dagli amministratori o dal liquidatore nel corso della fase di
liquidazione, sono responsabili del pagamento delle imposte dovute nei limiti
del valore dei beni stessi.
regime di responsabilità dei soci, si ricorda che l’art. 36 citato prevede che
i soci o associati, che abbiano ricevuto – nel corso degli ultimi due periodi
d’imposta antecedenti la messa in liquidazione – denaro o altri beni sociali in
assegnazione dagli amministratori o dal liquidatore nel corso della fase di
liquidazione, sono responsabili del pagamento delle imposte dovute nei limiti
del valore dei beni stessi.
La novità introdotta dal decreto consiste nella
previsione che il valore del denaro e dei beni sociali
ricevuti in
assegnazione (con riguardo al patrimonio della società all’inizio della
liquidazione), si presume, salvo prova contraria, proporzionalmente
equivalente alla quota di capitale detenuta dal socio o associato.
previsione che il valore del denaro e dei beni sociali
ricevuti in
assegnazione (con riguardo al patrimonio della società all’inizio della
liquidazione), si presume, salvo prova contraria, proporzionalmente
equivalente alla quota di capitale detenuta dal socio o associato.