e Fisconline dell’Agenzia delle Entrate. Disponibile anche il pacchetto
informatico per la verifica dei file predisposti
non commerciali, per presentare la dichiarazione Imu/Tasi e le istruzioni relativa agli anni 2012 e 2013.
L’ultima data utile è lunedì 1 dicembre, visto che il giorno di scadenza – 30
novembre – capita di domenica (il termine fissato originariamente al 30
settembre è slittato in avanti di due mesi con il decreto Mef dello scorso 23
settembre).
Quest’anno, in realtà, l’adempimento rileva esclusivamente ai fini dell’imposta
municipale sugli immobili, perché la Tasi parte dal 2014.
Gli immobili utilizzati dagli Enc usufruiscono di un regime speciale che esenta
dai due tributi le aree adibite ad attività no profit ed è per questo che
“speciale” è anche il loro modello di dichiarazione. Si chiama “Imu Tasi Enc”
ed è un modulo riepilogativo che ospita, contemporaneamente, le strutture a
esenzione totale, parziale e proporzionale.
In pratica, rispetto alla norma originaria, l’agevolazione è applicabile anche
in caso di fabbricati a utilizzazione “mista” e cioè anche se nello stesso
immobile l’ente svolge sia attività commerciali sia attività senza fini di
lucro, elencate nell’articolo 7, comma 1, lettera i, del Dlgs 504/1992.
Tutto facile quando è possibile distinguere con esattezza i locali adibiti alle
due differenti funzioni, più difficile stabilire la porzione non sottoposta a
tassazione quando la distinzione non è così netta. A risolvere il problema, il Dm 200/2012, il regolamento che definisce, in base ai dati
forniti dall’ente (personale, metrature, eccetera), in che proporzione
l’immobile è tassato.
La trasmissione della dichiarazione deve avvenire necessariamente on line
attraverso i canali telematici Entratel e
Fisconline messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate,
pronti ad accogliere i modelli già dallo scorso 21 ottobre. Sul sito dell’Agenzia disponibile anche il
pacchetto informatico che consente di verificare che i file predisposti sono
conformi ai criteri necessari per terminare la procedura di inoltro.
A regime, la dichiarazione andrà inviata entro il 30 giugno dell’anno
successivo a quello in cui si è entrati in possesso dell’immobile o sono
intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione del tributo. La
dichiarazione, quindi, va rinnovata soltanto in caso di cambiamenti
significativi per il fisco.