I consorzi di bonifica
sono concessionari dei beni demaniali che vengono loro affidati e non meri
detentori. Quindi, sono tenuti al pagamento sia dell’Ici sia dell’Imu. E non
possono fruire dell’esenzione dalle imposte comunali nonostante esercitino una funzione
pubblica di rilevanza costituzionale. È quanto ha affermato la Corte di
cassazione con la sentenza 22647 del 24 ottobre 2014.
sono concessionari dei beni demaniali che vengono loro affidati e non meri
detentori. Quindi, sono tenuti al pagamento sia dell’Ici sia dell’Imu. E non
possono fruire dell’esenzione dalle imposte comunali nonostante esercitino una funzione
pubblica di rilevanza costituzionale. È quanto ha affermato la Corte di
cassazione con la sentenza 22647 del 24 ottobre 2014.
Per la Cassazione, la
relazione tra il consorzio e i beni «non può essere relegata nell’alveo della
detenzione». Del resto, i contributi alle spese di esecuzione e manutenzione
delle opere pubbliche sono considerati oneri reali sui fondi dei contribuenti.
Il consorzio, invece, assume la qualifica di concessionario di aree demaniali,
tenuto al pagamento dell’Ici e dell’Imu in base a quanto previsto dall’articolo
3 del decreto legislativo 504/1992. I giudici di legittimità chiariscono
inoltre che non può essere riconosciuta l’esenzione perché l’articolo 7 dello
stesso decreto non contempla i consorzi tra i beneficiari dell’agevolazione,
ancorché la bonifica del territorio sia «confacente a una funzione pubblica di
rilevanza costituzionale».
relazione tra il consorzio e i beni «non può essere relegata nell’alveo della
detenzione». Del resto, i contributi alle spese di esecuzione e manutenzione
delle opere pubbliche sono considerati oneri reali sui fondi dei contribuenti.
Il consorzio, invece, assume la qualifica di concessionario di aree demaniali,
tenuto al pagamento dell’Ici e dell’Imu in base a quanto previsto dall’articolo
3 del decreto legislativo 504/1992. I giudici di legittimità chiariscono
inoltre che non può essere riconosciuta l’esenzione perché l’articolo 7 dello
stesso decreto non contempla i consorzi tra i beneficiari dell’agevolazione,
ancorché la bonifica del territorio sia «confacente a una funzione pubblica di
rilevanza costituzionale».
La norma, infatti,
riconosce l’esenzione solo per gli immobili posseduti dallo stato e dagli altri
enti pubblici che sono espressamente elencati, destinati esclusivamente ai
compiti istituzionali. L’esenzione Ici per gli immobili posseduti dagli enti
pubblici territoriali (regioni, province) è condizionata dalla destinazione
effettiva che a questi viene data. Non è sufficiente la volontà di destinare
l’immobile a finalità istituzionali: l’ente pubblico deve fornire la prova che
abbia questa destinazione esclusiva.
riconosce l’esenzione solo per gli immobili posseduti dallo stato e dagli altri
enti pubblici che sono espressamente elencati, destinati esclusivamente ai
compiti istituzionali. L’esenzione Ici per gli immobili posseduti dagli enti
pubblici territoriali (regioni, province) è condizionata dalla destinazione
effettiva che a questi viene data. Non è sufficiente la volontà di destinare
l’immobile a finalità istituzionali: l’ente pubblico deve fornire la prova che
abbia questa destinazione esclusiva.
Va ricordato che con
l’introduzione dell’Imu è stato ristretto l’ambito delle esenzioni. Non possono
più fruire dell’agevolazione fiscale gli immobili posseduti dalle camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura. E non è stata riproposta
l’esenzione neppure per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili
recuperati per essere destinati a attività assistenziali. In effetti l’articolo
9, comma 8, della disciplina sul federalismo fiscale municipale (decreto
legislativo 23/2011) non richiama integralmente l’articolo 7 che elenca le
tipologie di immobili esenti dal pagamento dell’Ici.
l’introduzione dell’Imu è stato ristretto l’ambito delle esenzioni. Non possono
più fruire dell’agevolazione fiscale gli immobili posseduti dalle camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura. E non è stata riproposta
l’esenzione neppure per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili
recuperati per essere destinati a attività assistenziali. In effetti l’articolo
9, comma 8, della disciplina sul federalismo fiscale municipale (decreto
legislativo 23/2011) non richiama integralmente l’articolo 7 che elenca le
tipologie di immobili esenti dal pagamento dell’Ici.
Autore: Sergio Trovato
Fonte: Italia Oggi