Se l’Agenzia del territorio (oggi delle entrate) notifica al contribuente un atto di riclassificazione di un immobile, la stessa deve obbligatoriamente indicare, all’interno dell’avviso, le caratteristiche e le peculiarità dei fabbricati utilizzati per la comparazione, oltre che i relativi dati catastali, a pena di nullità dell’atto.
Così i giudici della Suprema corte di cassazione che, con la sentenza 24821/14, pronunciata lo scorso 23 ottobre, sono intervenuti sulle corrette modalità di redazione dell’avviso di riclassamento degli immobili. Il ricorrente, che aveva vinto in entrambi i primi gradi di giudizio, e i giudici della commissione tributaria regionale avevano affermato che l’atto di classamento era viziato per l’inesatta fonte normativa applicata, per l’assenza del sopralluogo e di un contraddittorio con il contribuente ma, soprattutto, perché il detto atto non indicava la tipologia, le caratteristiche e il classamento degli immobili che l’ufficio periferico del Territorio aveva utilizzato ai fini comparativi, per riclassificare l’immobile oggetto dell’avviso impugnato.
L’Agenzia del territorio aveva promosso il ricorso per cassazione, ma i giudici di legittimità hanno definitivamente rigettato il ricorso, ritenendo i motivi addotti dall’ufficio infondati, perché già in sede di primo grado era chiaramente emerso che il Territorio aveva omesso l’indicazione degli immobili simili a quello oggetto di accertamento, ritenendo sufficienti l’indicazione della categoria, della classe e della rendita.
Al contrario, la Suprema corte ritiene che, quando l’ufficio procede in tal senso, utilizzando un metodo comparativo, a salvaguardia della difesa del contribuente e a pena di nullità dell’atto emanato, lo stesso deve motivare l’avviso notificato, indicando al suo interno la specifica individuazione dei fabbricati utilizzati per la comparazione, il relativo classamento, le specifiche caratteristiche che li rendono similari all’unità immobiliare oggetto del riclassamento.
Tali indicazioni mettono in condizione il contribuente di esercitare il proprio diritto alla difesa, rispondendo alla funzione di delimitare l’ambito delle ragioni deducibili dall’ufficio in sede contenziosa.
Pertanto, l’atto si dovrà ritenere «nullo», per difetto di motivazione, ogniqualvolta l’ufficio eviti di indicare gli immobili utilizzati per la comparazione, ma anche quando non espliciti chiaramente le peculiarità degli stessi (Cassazione, sentenze n. 21532/2013 e n. 10489/2013).
Testata: Italia Oggi
Autore: Fabrizio G. Poggiani