Per essere in regola con il versamento Imu terreni agricoli con scadenza 10 febbraio 2015 per l’anno d’imposta 2014, occorre identificare l’aliquota di riferimento, Comune per Comune. Alla
luce della modifica apportata dalla legge di stabilità 2015, art. 1 comma 692 (si veda sotto il testo ufficiale),
regola il 7,6 per mille, a meno che il comune non abbia approvato delle
aliquote apposite per i terreni agricoli.
Ne consegue che non trova mai
applicazione l’aliquota ordinaria eventualmente adottata dal comune.
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita’ 2015). (14G00203) (GU Serie Generale n.300 del 29-12-2014 – Suppl. Ordinario n. 99)
Art. 1
(IMU), relativa al 2014, dovuta a seguito dell’approvazione del decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze di cui all’articolo 4, comma 5-bis, del
decreto-legge 2 marzo 2012, n.16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
aprile 2012, n.44,e successive modificazioni, e’ prorogato al 26 gennaio 2015.
Nei comuni nei quali i terreni agricoli non sono piu’ oggetto dell’esenzione, anche
parziale, prevista dall’articolo 7, comma 1, lettera h),del decretolegislativo30dicembre1992,n.
504, l’imposta e’ determinata per l’anno 2014 tenendo conto dell’aliquota di base
fissata dall’articolo 13, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre2011, n. 214, a meno che
in detti comuni non siano state approvate per i terreni agricoli specifiche
aliquote.