Con la legge di stabilità è proseguito l’abbandono strisciante
della riscossione delle quote inesigibili affidate dagli enti locali a
Equitalia (almeno per quelle di minore entità), quindi si assiste a un
sostanziale condono. L’operazione è iniziata con la legge di stabilità 2013
(commi da 527 a 529 della legge 228/2012), che ha previsto la cancellazione dai
ruoli di tutte le quote di importo complessivo inferiore ai 2mila euro (quindi
la quasi totalità di quelle degli enti locali) di tutte le annualità fino al
1999, e il discarico a esaurimento senza possibilità di impugnativa di tutte
quelle di entità superiore. Manca il decreto ministeriale attuativo che deve
fissare le modalità di trasmissione delle informazioni agli enti creditori al
fine della cancellazione dalle scritture contabili e di rimborso agli agenti
della riscossione delle spese sostenute.
della riscossione delle quote inesigibili affidate dagli enti locali a
Equitalia (almeno per quelle di minore entità), quindi si assiste a un
sostanziale condono. L’operazione è iniziata con la legge di stabilità 2013
(commi da 527 a 529 della legge 228/2012), che ha previsto la cancellazione dai
ruoli di tutte le quote di importo complessivo inferiore ai 2mila euro (quindi
la quasi totalità di quelle degli enti locali) di tutte le annualità fino al
1999, e il discarico a esaurimento senza possibilità di impugnativa di tutte
quelle di entità superiore. Manca il decreto ministeriale attuativo che deve
fissare le modalità di trasmissione delle informazioni agli enti creditori al
fine della cancellazione dalle scritture contabili e di rimborso agli agenti
della riscossione delle spese sostenute.
Il problema
Gli effetti di questa norma sono pesantemente negativi per i Comuni, che da un
lato perdono tutto il potenziale gettito delle quote sotto i 2mila euro (e
probabilmente anche quello delle quote di valore superiore) e dall’altro si
troveranno a dover rimborsare le spese sostenute dagli agenti della
riscossione. L’unica soluzione che hanno i Comuni per recuperare la mancata
riscossione è quella di riprenderla con l’emissione di un’ingiunzione per le
quote non andate in prescrizione, ed eventualmente richiedere i danni per le
quote andate in prescrizione prima del 1° luglio 2013.
Gli effetti di questa norma sono pesantemente negativi per i Comuni, che da un
lato perdono tutto il potenziale gettito delle quote sotto i 2mila euro (e
probabilmente anche quello delle quote di valore superiore) e dall’altro si
troveranno a dover rimborsare le spese sostenute dagli agenti della
riscossione. L’unica soluzione che hanno i Comuni per recuperare la mancata
riscossione è quella di riprenderla con l’emissione di un’ingiunzione per le
quote non andate in prescrizione, ed eventualmente richiedere i danni per le
quote andate in prescrizione prima del 1° luglio 2013.
I passi
successivi
L’azione di abbandono della riscossione viene proseguita con i commi 682-688
della legge di stabilità 2015. Equitalia cesserà l’attività di accertamento e
riscossione per conto dei Comuni al 30 giugno 2015 (salvo proroga), tuttavia
proseguirà le attività di riscossione in corso con i Comuni che cesseranno o
hanno già cessato il rapporto con Equitalia. Le spese concernenti le procedure
esecutive effettuate per conto dei Comuni dal 2000 al 2013 sono rimborsate
dallo Stato secondo le modalità previste dal comma 685. Ciò significa che i
Comuni, salvo per quello che eventualmente hanno già anticipato, non devono
rimborsare le spese per le procedure infruttuose sostenute dagli agenti della
riscossione in quegli anni. Tuttavia restano a carico dei Comuni le spese che
eventualmente sono state sostenute e verranno sostenute dagli agenti della
riscossione dal 1° gennaio 2014 in poi, anche in riferimento a quote di anni
dal 2000 al 2013. Inoltre, come già detto, probabilmente saranno recuperate le
spese relative alle quote degli anni precedenti già condonate, se inferiori a
2mila euro, o in fase di discarico senza possibilità di impugnativa, se di
importo superiore (commi da 527 a 529 della legge 228/2012).
successivi
L’azione di abbandono della riscossione viene proseguita con i commi 682-688
della legge di stabilità 2015. Equitalia cesserà l’attività di accertamento e
riscossione per conto dei Comuni al 30 giugno 2015 (salvo proroga), tuttavia
proseguirà le attività di riscossione in corso con i Comuni che cesseranno o
hanno già cessato il rapporto con Equitalia. Le spese concernenti le procedure
esecutive effettuate per conto dei Comuni dal 2000 al 2013 sono rimborsate
dallo Stato secondo le modalità previste dal comma 685. Ciò significa che i
Comuni, salvo per quello che eventualmente hanno già anticipato, non devono
rimborsare le spese per le procedure infruttuose sostenute dagli agenti della
riscossione in quegli anni. Tuttavia restano a carico dei Comuni le spese che
eventualmente sono state sostenute e verranno sostenute dagli agenti della
riscossione dal 1° gennaio 2014 in poi, anche in riferimento a quote di anni
dal 2000 al 2013. Inoltre, come già detto, probabilmente saranno recuperate le
spese relative alle quote degli anni precedenti già condonate, se inferiori a
2mila euro, o in fase di discarico senza possibilità di impugnativa, se di
importo superiore (commi da 527 a 529 della legge 228/2012).
Controlli a
ostacoli
L’attività di controllo, che non dovrebbe superare il 5% delle comunicazioni, è
resa molto più articolata e impegnativa, e comunque le motivazioni per il
diniego riguardano esclusivamente:
• la mancata notificazione, imputabile al concessionario, della cartella di
pagamento, prima del decorso del nono mese successivo alla consegna del ruolo
e, nel caso previsto dall’articolo 32, comma 2, lettera b), del Dlgs 46/1999,
entro il terzo mese successivo all’ultima rata indicata nel ruolo;
• la mancata presentazione della comunicazione di inesigibilità prevista dal
comma 1 entro i termini stabiliti dalla legge;
• il mancato svolgimento dell’azione esecutiva, diversa dall’espropriazione
mobiliare, su tutti i beni del contribuente la cui esistenza, al momento del
pignoramento, risultava dal sistema informativo del ministero delle Finanze, a
meno che i beni pignorati non fossero di valore pari al doppio del credito
iscritto a ruolo, nonché sui nuovi beni la cui esistenza e’ stata comunicata
dall’ufficio;
• il mancato svolgimento delle attività conseguenti alle segnalazioni di azioni
esecutive e cautelari effettuate dall’ufficio;
• la mancata riscossione delle somme iscritte a ruolo, se imputabile al
concessionario; sono imputabili al concessionario e costituiscono causa di
perdita del diritto al discarico i vizi e le irregolarità compiute nell’attività
di notifica della cartella di pagamento e nell’ambito della procedura
esecutiva, salvo che gli stessi concessionari non dimostrino che tali vizi ed
irregolarità non hanno influito sull’esito della procedura o che non
pregiudicano, in ogni caso, l’azione di recupero.
In pratica solo i vizi previsti al primo e al quarto punto e l’eventuale
prescrizione della quota possono essere rilevati con una certa probabilità di
ottenere il modesto e ulteriormente ridotto risarcimento per la mancata
riscossione. Inoltre il controllo non può essere effettuato su tutte le quote
inferiori ai 300 euro. In questo modo vengono sottratte al controllo le
comunicazioni di discarico di circa il 70% delle quote iscritte a ruolo dai
Comuni.
ostacoli
L’attività di controllo, che non dovrebbe superare il 5% delle comunicazioni, è
resa molto più articolata e impegnativa, e comunque le motivazioni per il
diniego riguardano esclusivamente:
• la mancata notificazione, imputabile al concessionario, della cartella di
pagamento, prima del decorso del nono mese successivo alla consegna del ruolo
e, nel caso previsto dall’articolo 32, comma 2, lettera b), del Dlgs 46/1999,
entro il terzo mese successivo all’ultima rata indicata nel ruolo;
• la mancata presentazione della comunicazione di inesigibilità prevista dal
comma 1 entro i termini stabiliti dalla legge;
• il mancato svolgimento dell’azione esecutiva, diversa dall’espropriazione
mobiliare, su tutti i beni del contribuente la cui esistenza, al momento del
pignoramento, risultava dal sistema informativo del ministero delle Finanze, a
meno che i beni pignorati non fossero di valore pari al doppio del credito
iscritto a ruolo, nonché sui nuovi beni la cui esistenza e’ stata comunicata
dall’ufficio;
• il mancato svolgimento delle attività conseguenti alle segnalazioni di azioni
esecutive e cautelari effettuate dall’ufficio;
• la mancata riscossione delle somme iscritte a ruolo, se imputabile al
concessionario; sono imputabili al concessionario e costituiscono causa di
perdita del diritto al discarico i vizi e le irregolarità compiute nell’attività
di notifica della cartella di pagamento e nell’ambito della procedura
esecutiva, salvo che gli stessi concessionari non dimostrino che tali vizi ed
irregolarità non hanno influito sull’esito della procedura o che non
pregiudicano, in ogni caso, l’azione di recupero.
In pratica solo i vizi previsti al primo e al quarto punto e l’eventuale
prescrizione della quota possono essere rilevati con una certa probabilità di
ottenere il modesto e ulteriormente ridotto risarcimento per la mancata
riscossione. Inoltre il controllo non può essere effettuato su tutte le quote
inferiori ai 300 euro. In questo modo vengono sottratte al controllo le
comunicazioni di discarico di circa il 70% delle quote iscritte a ruolo dai
Comuni.
Il
calendario delle comunicazioni
Le comunicazioni di discarico verranno presentate a partire da quelle del 2014,
che devono essere presentate entro il 31 dicembre 2017, in maniera inversa anno
per anno: il 2013 entro il 31 dicembre 2018 e così via, con ultima scadenza per
i ruoli del 2000 per le cui comunicazioni il termine è il 31 dicembre 2031. In
sintesi: i Comuni potranno, gradualmente negli anni dal 2018 al 2033 (ci sono
due anni di tempo per controllare le comunicazioni) controllare, di regola, il
5% di circa il 30% delle quote iscritte a ruolo e non riscosse, con scarsissime
possibilità di ottenere il risarcimento previsto dalla legge a fronte di una
attività impegnativa.
calendario delle comunicazioni
Le comunicazioni di discarico verranno presentate a partire da quelle del 2014,
che devono essere presentate entro il 31 dicembre 2017, in maniera inversa anno
per anno: il 2013 entro il 31 dicembre 2018 e così via, con ultima scadenza per
i ruoli del 2000 per le cui comunicazioni il termine è il 31 dicembre 2031. In
sintesi: i Comuni potranno, gradualmente negli anni dal 2018 al 2033 (ci sono
due anni di tempo per controllare le comunicazioni) controllare, di regola, il
5% di circa il 30% delle quote iscritte a ruolo e non riscosse, con scarsissime
possibilità di ottenere il risarcimento previsto dalla legge a fronte di una
attività impegnativa.
FONTE: IlSole24Ore
AUTORE: Ennio Dina