La legge conferma l’esenzione dall’imposta locale IMU e TASI sulle abitazioni principali e le loro pertinenze, ad eccezione di quelle ritenute di lusso, per l’annualità 2016 come si può evincere dall,art.1 commi da 10-17 e da 21-23. Al contrario per i proprietari o i titolari di diritti reali di godimento sugli immobili di “lusso” ossia quelli censiti con le categorie catastali A1, A8, A9 le suddette imposte permangono invariate ed obbligatorie. Nonché riporta assoluta conferma dell’esenzione IMU sui terreni agricoli e sui macchinari imbullonati, ossia macchinari fissati al suolo, dal valore di fabbricati industriali. Rilevante novità Anche sugli immobili dati in comodato ai figli o genitori (vedi articolo)
Gli stessi commi 639 e 669 (relativi all’imposta TASI) dopo le modifiche ci appaiono così:
“E’ istituita l’imposta unica comunale IUC. Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell’imposta municipale propria (IMU) di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, escluse le unità immobiliari Destinate ad abitazione principale, dal possessore nonché dall’utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate Nelle categorie catastali A1,A8, A9 …. ” (639)
“Il presupposto impositivo della TASI e’ il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione in ogni caso, dei terreni agricoli e dell’abitazione principale, come definiti ai sensi dell’imposta municipale propria, escluse quelle classificate dalle categorie catastali A1, A8, A9” (669).
Detto ciò, si evince che l’IMU e la TASI sono abolite dall’annualità 2016 per le abitazioni principali ad esclusione di quelle classificate in categoria di lusso, per le quali rimane inalterato l’obbligo impositivo nel valore deliberato dai Comuni.
Saranno al contempo sempre gli Enti a dirigere i lavori, difatti le decisioni sul valore stesso delle aliquote TASI/IMU spettera’ in ultima battuta ai suddetti ricordando però di dover sempre “strizzare un occhio” al Legislatore che impone il massimale utilizzabile.
Dal 2016, invece, a seguito degli interventi operati dalla Stabilità (commi 8, lettere b e c, e 11), l’imposta municipale non è dovuta per quelli:
- ricadenti in aree montane o di collina
- posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola
- ubicati nei comuni delle isole minori
- con immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile.
Per l’individuazione dei terreni agricoli non assoggettati all’Imu, è dunque andata in soffitta la classificazione Istat dei comuni italiani ed è tornata in auge la circolare ministeriale n. 9/1993 che, all’epoca, specificò i comuni montani o collinari i cui terreni agricoli fruivano dell’esenzione dall’Ici, l’imposta comunale sugli immobili in vigore in quegli anni. Lo stesso elenco va dunque ora preso in considerazione per stabilire le aree in cui opera la non applicazione dell’Imu.
Se accanto al nome del comune non è presente alcuna annotazione, l’esenzione vale per tutto il territorio comunale; se è presente la sigla “PD” (“parzialmente delimitato”), il beneficio spetta solo per una parte del territorio.
Terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali
Dal 2016, per coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, l’esenzione opera a tappeto, a prescindere cioè dall’ubicazione dei terreni. Quindi, non più soltanto quelli che si trovano nei comuni totalmente o parzialmente montani (secondo l’elenco predisposto dall’Istat), ma anche quelli collinari o di pianura.
Terreni ubicati nei comuni delle isole minori
L’elenco delle isole minori, per le quali è confermata l’esenzione dall’Imu, è contenuto nell’allegato A della legge 448/2001 (in pratica, tutte le isole italiane, escluse Sardegna e Sicilia). L’agevolazione, in quei comuni, spetta indipendentemente dal possesso e dalla conduzione da parte di specifici soggetti.
Terreni con immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile
L’esenzione Imu è ribadita anche per questa tipologia di terreni, a prescindere dall’ubicazione e dal possesso.
Effetti ai fini Irpef
Il non assoggettamento all’Imu comporta che i redditi dominicali di quei terreni siano imponibili ai fini Irpef e relative addizionali comunale e regionale. Infatti, viene meno l’effetto sostitutivo Imu/Irpef previsto dal Dlgs 23/2011, secondo cui l’imposta municipale sostituisce l’imposta sul reddito in relazione al reddito fondiario dei fabbricati non locati e, per la componente dominicale, dei terreni non affittati.
A tal proposito, va segnalato che il comma 909 della stessa Stabilità 2016 ha innalzato dal 7 al 30%, a decorrere da quest’anno, il moltiplicatore per la ulteriore rivalutazione dei redditi dominicale e agrario (ne sono esclusi i terreni agricoli e quelli non coltivati posseduti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti alla previdenza agricola).
Invio delle delibere comunali
La trasmissione al ministero dell’Economia e delle Finanze, da parte dei Comuni, dei regolamenti e delle delibere su aliquote e detrazioni in materia di Imu e di Tasi dovrà avvenire con una settimana di anticipo rispetto alla scadenza in vigore fino allo scorso anno: 14 ottobre, non più 21 ottobre. Ciò per consentirne la pubblicazione sul sito del dipartimento delle Finanze entro il termine del 28 ottobre. Il mancato tempestivo invio delle informazioni comporterà l’applicazione delle regole in uso l’anno precedente; infatti, il versamento della seconda rata dei due tributi deve essere effettuato sulla base degli atti pubblicati dal Mef alla data del 28 ottobre di ciascun anno d’imposta.
Imposte immobiliari di Bolzano e Trento
È stata abrogata la norma contenuta nel Dlgs 23/2011 (“federalismo fiscale municipale”) che disponeva una riserva di disciplina a favore delle province autonome di Trento e Bolzano (“…possono prevedere che i fabbricati rurali ad uso strumentale siano assoggettati all’imposta municipale…”).
Inoltre, sono stati estesi alle imposte immobiliari istituite dalle due province autonome (Imi per Bolzano, Imis per Trento) gli effetti sostitutivi dell’Irpef, già riconosciuti all’Imu. Di conseguenza, anche le due imposte immobiliari provinciali sostituiscono, per la componente immobiliare, l’imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute per i redditi fondiari relativi ai beni non locati (fermo restando l’assoggettamento a Irpef del 50% del reddito prodotto dagli immobili situati nello stesso comune dell’abitazione principale). Il principio ha effetto retroattivo, a decorrere dal periodo d’imposta 2014.
Tasi ridotta per gli “immobili-merce”
Gli “immobili-merce”, ossia i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, scontano il tributo sui servizi indivisibili con l’aliquota ridotta dello 0,1%; questo, fino a quando permane la destinazione d’origine e sempre che non siano dati in locazione. Ai Comuni, comunque, è data la facoltà di variare la percentuale, aumentandola fino allo 0,25% o diminuendola fino all’azzeramento.
Case destinate a universitari e Imu
L’esenzione dall’Imu, già prevista per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, spetta anche nel caso in cui si tratti di studenti universitari che non vi trasferiscono la residenza anagrafica.
Niente più Ivie sull’abitazione principale
La disciplina Ivie è stata allineata a quella Imu: l’immobile posseduto fuori dall’Italia e adibito a propria abitazione principale e le relative pertinenze (così come la casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di separazione o divorzio) sono esenti dall’imposta sul valore degli immobili detenuti all’estero. Fanno eccezione gli immobili “di lusso”, cui si applica l’aliquota ridotta dello 0,4%, con detrazione di 200 euro da rapportare al periodo dell’anno durante il quale si protrae la destinazione ad abitazione principale.
L’Imus non vedrà la luce
È stata abrogata la disposizione contenuta nel decreto sul federalismo fiscale municipale (Dlgs 23/2011), che aveva previsto l’introduzione, con delibera comunale, dell’imposta municipale secondaria (Imus). Il nuovo tributo avrebbe dovuto sostituire: la tassa per l’occupazione di spazi e aree pubbliche (Tosap), il canone di occupazione di spazi e aree pubbliche (Cosap), l’imposta comunale sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni (Icpdpa), il canone per l’autorizzazione all’installazione dei mezzi pubblicitari (Cimp).
Aliquote e tariffe: aumenti sì, aumenti no
Per il 2016 è sospesa l’efficacia delle leggi regionali e delle delibere comunali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per il 2015.
Il blocco non riguarda gli enti in dissesto finanziario e la Tari, la tassa per la raccolta dei rifiuti, per quantificare la quale, inoltre, i Comuni potranno ancora basarsi, per il biennio 2016-2017, sulle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolta e non sull’effettiva quantità di rifiuti prodotti.
Infine, previa espressa delibera confermativa, i Comuni potranno applicare la maggiorazione Tasi (fino allo 0,8 per mille) anche nel 2016, comunque nella stessa misura in vigore lo scorso anno. Limitandola, ovviamente, agli immobili non esentati dal tributo.
Il canone concordato riduce le imposte locali
È stato introdotto uno sconto del 25% per gli immobili dati in locazione a canone concordato: entrambi i tributi locali (Imu e Tasi), calcolati applicando le rispettive aliquote deliberate dal Comune, sono ora dovuti nella misura ridotta del 75 per cento.