
Utile è sapere che sono già dieci anni che il legislatore prova a individuare quale superficie imponibile minima proprio l’80% per cento della superficie catastale.
Il primo intervento normativo si è avuto con l’articolo 1, comma 340 della legge n. 311/2004 con il quale si disponeva che a decorrere dal 1° gennaio 2005 per gli immobili a destinazione ordinaria la superficie imponibile non poteva «in ogni caso» essere inferiore all’80% della superficie catastale determinata secondo i criteri dettati dal Dpr n.138/1998. Nel 2006 questo criterio è stato esteso anche alla Tia.
Si arrivò così alla Tares disciplinata dal Dlgs n. 201/2011 che prevedeva l’imposizione sulla base della superficie calpestabile, almeno fino all’attivazione delle procedure di allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, «al fine di addivenire alla determinazione della superficie assoggettabile al tributo pari all’80 per cento di quella catastale».
Per tutto ciò detto, si evince come la pubblicazione della superficie catastale in visura rischia di creare ancora più confusione, perché è stata pubblicata sia quella totale che quella al netto delle aree scoperte. Nella nota dell’Agenzia delle Entrate si precisa che: «Si intendono escluse le superfici di balconi, terrazzi e aree scoperte pertinenziali e accessorie, comunicanti o non comunicanti» e si fa riferimento al provvedimento del direttore dell’agenzia delle Entrate del 29 marzo 2013 emanato per dare attuazione alle disposizioni previste per la Tares, la quale prevedeva proprio l’indicazione della superficie al netto di quella relativa ai balconi, terrazzi e aree scoperte pertinenziali e accessorie, comunicanti o non comunicanti. Quindi la suddetta pubblicazione sembra voler combaciare con la normativa primaria che imponeva di considerare l’80% della superficie catastale, quantificata con i criteri indicati nell’allegato C del Dpr n. 138/1998, in base ai quali le superficie pertinenziali vanno considerate in percentuale, come nel caso dei balconi che vanno computati al 30% se di superficie non superiore a 25 metri.