Ricevuto il ricorso, l’ufficio preposto o il soggetto deputato alla sua valutazione, deve esaminare l’atto intendendolo come reclamo ed eventuale proposta di mediazione, ben potendo formulare, in difetto, una propria proposta o una differente rispetto a quella del ricorrente.
Ma qual è la condotta da tenere in caso in cui l’ente non intenda formulare alcuna proposta o accogliere il reclamo, e più specificatamente, è necessario emettere un formale provvedimento di diniego? E se sì, deve essere adeguatamente motivato?
La nota Ifel del 18/12/2015 reputa opportuno formulare un diniego espresso adeguatamente motivato, visto che il novellato art.15 del dlgs n.546 dispone che nelle controversie reclamabili le spese di giudizio sono maggiorate del 50% a titolo di rimborso delle maggiori spese del procedimento. E’ però opportuno analizzare il comma 2 septies del citato art.15,nel quale si rende chiaro come la predetta maggiorazione opera comunque, prescindendo dall’emissione o meno di un provvedimento motivato, proprio perché di natura recuperatoria e non già afflittiva.
Inoltre, quand’anche il diniego espresso fosse emesso con sollecitudine, nessun effetto estintivo anticipatorio del termine di 90 giorni di cui all’art.17 bis si realizza, dovendo comunque il ricorrente attendere il suo compiersi per la valida costituzione e procedibilità del giudizio. Infatti, il comma 3 dà onere alla commissione, allorquando rileva che la costituzione è avvenuta in data anteriore alla scadenza del termine di 90 giorni, di rinviare la trattazione della causa per consentire il completamento della procedura di reclamo. È da ritenere, inoltre, che la finalità deflattiva dell’istituto deponga per lo sfruttamento dell’intero periodo temporale (come per l’accertamento con adesione), ben potendo l’ente rivedere la propria posizione e formulare una proposta o il contribuente modificare la propria. Non è da escludere, inoltre, che per principi di economia processuale e rapida definizione del giudizio, la commissione anche in caso di anticipata costituzione del ricorrente, acquisito il consenso delle parti presenti, si astenga dal rinvio e disponga per la trattazione.
In conclusione, è a ragion veduta necessario che l’ente si adoperi nell’emissioni di un provvedimento espresso di diniego del reclamo/mediazione, al contempo non ritroviamo alcun espresso obbligo per l’ente che lo stesso sia adeguatamente motivato, né tale carenza motivazionale incide sulla procedibilità del ricorso.