Con il decreto 29 febbraio 2016 (in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale) il ministero dell’Economia e delle Finanze ha aggiornato i coefficienti per la determinazione del valore contabile ai fini Imu e Tasi, relativamente agli immobili «strumentali» di categoria D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati.
Com’è noto, per i fabbricati iscritti in catasto la base imponibile Imu e Tasi è costituita dal valore che risulta applicando alle rendite catastali, i coefficienti moltiplicatori indicati dall’articolo 13 del Dl 201/2011, cioè 160 per le abitazioni di categoria A, 140 per i fabbricati di categoria B, 65 per i fabbricati di categoria D (escluso i D/5).
Un’eccezione a tale criterio è costituita dai fabbricati appartenenti al gruppo “D” non iscritti in catasto, posseduti interamente da imprese e distintamente contabilizzati: in tal caso infatti il valore è determinato applicando appositi coefficienti aggiornati di anno in anno con decreto del Ministro delle Finanze.
L’applicazione del valore contabile è comunque possibile a condizione che tali fabbricati siano «interamente» posseduti da imprese e «distintamente contabilizzati». Condizione, questa, non adempiuta nel caso in cui un corpo di fabbrica risulti contabilizzato con un’unica voce ma le varie unità immobiliari abbiano «destinazioni diverse» (Cass. Civ. sent. n. 6608/2013).
Si tratta peraltro di un criterio giustificabile dal ritardo nella procedura di attribuzione delle rendite catastali, che ha superato il vaglio della Corte Costituzionale.