Il Tar Lazio con al sentenza 5470/2016 ha sancito che non si può imporre l’iscrizione all’albo nazionale dei concessionari per affidare le attività di supporto alla riscossione delle entrate locali, censurando così l’operato di Consip che aveva indetto una procedura selettiva per i servizi strumentali alla gestione delle entrate comunali, limitandone la partecipazione alla sole società iscritte all’albo previsto dall’articolo 53 del Dlgs 446/97.
Il ragionamento è sempre lo stesso: è legittimo chiedere il requisito dell’iscrizione all’albo nazionale solo se l’affidamento riguarda il maneggio di denaro pubblico, mentre è vietato se si tratta di un mero servizio di supporto alla gestione delle entrate, cioè senza alcuna riscossione.
Si tratta di un orientamento giurisprudenziale che va sempre più consolidandosi, specie dopo la pronuncia del Consiglio di Stato 1421/2016, ma non del tutto persuasivo in quanto l’albo non riguarda solo la riscossione delle entrate ma anche l’attività di accertamento. Il maneggio di denaro non può quindi costituire l’unico elemento per tracciare i confini delle attività riservate. Senza considerare poi che il ricorso alle attività strumentali è ormai prevalente, quindi sarebbe superflua la stessa esistenza dell’albo nazionale.