Il D.L. 113/2016 ha riportato alla luce l’annosa questione circa la riscossione dei tributi locali in capo ad Equitalia. Con l’articolo 18 del sopraccitato decreto infatti, si conferiscono ulteriori sei mesi di proroga per la riscossione dei tributi locali, fissando il nuovo termine al 31 dicembre di quest’anno. Il primo provvedimento risale al 2011. Con questa si configura l’ottava proroga concessa nelle more del riordino della disciplina della riscossione, al fine di garantirne l’effettuazione da parte degli enti locali senza soluzione di continuità. Ci sono tuttavia molti dubbi che un riordino possa essere compiuto entro il 31 dicembre 2016.
Andando a ricostruire la storia vediamo che il primo intervento normativo è del 2011, con il D.L. n. 70/2011 (art. 7, comma 2, lettere gg-ter e gg-quater). Le disposizioni stabilivano che a decorrere dal 1° gennaio 2012, in deroga alle vigenti disposizioni, la società Equitalia Spa, nonchè le società per azioni dalla stessa partecipate cessavano di effettuare le attività di accertamento, liquidazione e riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate, tributarie o patrimoniali, dei comuni e delle società da essi partecipate. A decorrere dalla stessa data i comuni provvedevano ad effettuare la riscossione spontanea delle loro entrate tributarie e patrimoniali. Ad Equitalia si doveva sostituire la riscossione diretta del comune. Però limitatamente alla riscossione spontanea; nulla era detto per la riscossione coattiva. Ci furono diverse motivazioni che hanno portato all’emanazione di queste disposizioni:
1) la razionalizzazione dei processi di gestione del credito delle pubbliche amministrazioni, che avrebbe portato notevoli benefici;
2) le percentuali modeste di riscossione coattiva a mezzo ruolo;
3) l’ingente quantità di residui attivi/quote inesigibili;
4) la questione dell’aggio di riscossione;
5) problemi con l’Unione Europea.
In base alla direttiva n. 2006/123, all’attività di riscossione delle entrate degli enti locali sono applicabili le regole della direttiva UE servizi, per cui la legislazione nazionale non può imporre limiti alla libertà di stabilimento e prestazione che si rivelino discriminatori, non necessari o non proporzionali. In tal senso anche l’Avvocato generale dell’Unione Europea nelle cause riunite da C‑357/10 a C‑359/10, sollevate presso il TAR Lombardia da alcune società di riscossione private escluse da gare per la riscossione di tributi locali. Il termine del 1° gennaio 2012 è stato prorogato, successivamente, con diversi interventi del legislatore.
Tra una proroga e l’altra il Governo viene delegato a provvedere, al riordino della disciplina della riscossione delle entrate degli enti locali, nel rispetto della loro autonomia (art. 10, comma 1, lettera c, legge n. 23/2014). La delega doveva quindi assicurare certezza, efficienza ed efficacia nell’esercizio dei poteri di riscossione, rivedendo la normativa vigente e coordinandola in un testo unico di riferimento; prevedere gli adattamenti e le innovazioni normative e procedurali più idonei ad assicurare la semplificazione delle procedure di recupero dei crediti di modesta entità; assicurare competitività, certezza e trasparenza nei casi di esternalizzazione delle funzioni in materia di accertamento e di riscossione, nonchè adeguati strumenti di garanzia dell’effettività e della tempestività dell’acquisizione diretta da parte degli enti locali delle entrate riscosse, attraverso la revisione dei requisiti per l’iscrizione all’albo di cui all’art. 53, D.Lgs. n. 446/1997, l’emanazione di linee guida per la redazione di capitolati di gara e per la formulazione dei contratti di affidamento o di servizio; prevedere l’affidamento dei predetti servizi nel rispetto della normativa europea; definire, anche con il coinvolgimento dei comuni e delle regioni, un quadro di iniziative volto a rafforzare, in termini organizzativi, all’interno degli enti locali, le strutture e le competenze specialistiche utili ad accrescere le capacità complessive di gestione dei propri tributi, nonchè di accertamento e recupero delle somme evase; individuare, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, idonee iniziative per rafforzare all’interno; assoggettare le attività di riscossione coattiva a regole pubblicistiche, a garanzia dei contribuenti, prevedendo, in particolare, che gli enti locali possano riscuotere i tributi e le altre entrate con lo strumento del ruolo in forma diretta o con società interamente partecipate ovvero avvalendosi, in via transitoria e nelle more della riorganizzazione interna degli enti stessi, delle società del gruppo Equitalia; prevedere un codice deontologico dei soggetti affidatari dei servizi di riscossione e degli ufficiali della riscossione; prevedere specifiche cause di incompatibilità per i rappresentanti legali, amministratori o componenti degli organi di controllo interni dei soggetti affidatari dei servizi; contemperare le esigenze di efficacia della riscossione con i diritti del contribuente, in particolare per i profili attinenti alla tutela dell’abitazione, allo svolgimento dell’attività professionale e imprenditoriale, alla salvaguardia del contribuente in situazioni di grave difficoltà economica, con particolare riferimento alla disciplina della pignorabilità dei beni e della rateizzazione del debito. La delega per il riordino della riscossione delle entrate degli enti locali però non è stata resa esecutiva. Da ultimo, l’art. 18 del D.L. 24 giugno 2016, n. 113, contenente “Misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio” dispone che: “Nelle more del riordino della disciplina della riscossione, al fine di garantirne l’effettuazione da parte degli enti locali senza soluzione di continuità, all’articolo 10, comma 2-ter, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, le parole: «30 giugno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2016»”.
Da sottolineare che se la precedente proroga – al 30 giugno 2016 -, era stata concessa “al fine di favorire il compiuto, ordinato ed efficace riordino della disciplina delle attività di gestione e riscossione delle entrate dei Comuni”, l’ulteriore proroga al 31 dicembre 2016 è stata concessa “nelle more del riordino della disciplina della riscossione, al fine di garantirne l’effettuazione da parte degli enti locali senza soluzione di continuità”. Un intervento legislativo più incisivo, teso a garantire la continuità della riscossione a tutto il 30 dicembre prossimo. Sono pertanto elevati i rischi che nessun riordino possa verificarsi entro il termine stabilito.