Il pagamento di tributi locali è assimilabile ai pagamenti che integrano corrispettivo di forniture elettriche o idriche con I’ unica differenza che, i corrispettivi che integrano i tributi in esame non sono immediatamente legati alla entità del beneficio conseguito dal contribuente o alla entità dei consumi dello stesso. E’ la Commissione tributaria di Napoli con la sentenza n. 11319/2016 ad affermarlo, disponendo anche che i tributi locali sono elementi strutturali di un rapporto dipendente e correlato caratterizzato da una causa debendi di tipo continuativo, in relazione alla quale l’utente è tenuto ad un’erogazione periodica, dipendente dal prolungarsi sul piano temporale della prestazione erogata dall’ente impositore o del beneficio dallo stesso concesso.
La decisione del giudice di legittimità conferma che gli importi pretesi dal Concessionario della riscossione, mediante cartelle di pagamento non impugnate, soggiacciono al termine di prescrizione quinquennale, decorrente dalla data di notifica delle cartelle stesse, non essendo queste equiparabili a un provvedimento giurisdizionale. La questione giuridica, però, impone un aspetto preliminare cioè quello di precisare i concetti di decadenza e prescrizione.
La prescrizione è una sanzione comminata a chi non esercita un diritto già acquisito in un determinato tempo; tutto si prescrive, nulla può essere imprescrittibile (articolo 2934 e ss. Cc). La decadenza consiste nella perdita della possibilità di acquisire un diritto, che si acquisisce solo se viene esercitata la facoltà; il mancato esercizio della facoltà in un termine perentorio comporta la decadenza (articolo 2934 e ss. Cc). La differenza tra decadenza e prescrizione consiste nel fatto che la prima avviene prima che il diritto sia acquisito, mentre la prescrizione invece avviene dopo che il diritto è acquisito, ma non esercitato; la decadenza è il termine entro il quale bisogna far valere un diritto, la prescrizione è la sanzione inflitta per non avere esercitato quel diritto già acquisito nei termini.
Premessi questi essenziali caratteri giuridici, è agevole comprendere il significato essenziale che emerge dalla pronuncia in esame: secondo la Ctp un atto amministrativo, nella fattispecie una cartella di pagamento, non confermato da sentenza definitiva di condanna necessariamente soggiace agli ordinari termini di decadenza e prescrizione, per cui nulla vale la notifica di un’intimazione oltre detto termine. E’ quindi chiaro evincere che le obbligazioni tributarie, hanno fisiologicamente insita la caratteristica della periodicità alla quale l’articolo 2948 n. 4 Cc riconduce la prescrizione quinquennale.