La Suprema Corte con la sentenza n. 21154/2016, chiamata a
giudicare in merito alla controversia relativa al valore venale di un terrreno
attribuito ad un’area edificabile nonostante non fosse inserito nel piano
particolareggiato, statuisce un principio cardine per tutta la giurisprudenza
prodotta nel corso degli anni per detta materia. Un’area è considerata
edificabile, ai fini dell’applicabilità del criterio fondato sul valore venale,
se è qualificata come tale dal piano regolatore generale adottato dal Comune,
indipendentemente dall’approvazione dello stesso da parte della Regione e
dall’adozione di strumenti urbanistici attuativi.
giudicare in merito alla controversia relativa al valore venale di un terrreno
attribuito ad un’area edificabile nonostante non fosse inserito nel piano
particolareggiato, statuisce un principio cardine per tutta la giurisprudenza
prodotta nel corso degli anni per detta materia. Un’area è considerata
edificabile, ai fini dell’applicabilità del criterio fondato sul valore venale,
se è qualificata come tale dal piano regolatore generale adottato dal Comune,
indipendentemente dall’approvazione dello stesso da parte della Regione e
dall’adozione di strumenti urbanistici attuativi.
I giudici si allineano così al consolidato indirizzo
giurisprudenziale di legittimità e all’interpretazione fornita dalla norma al
Dlgs 30 dicembre 1992 n. 504, articolo 2, comma 1, lettera b), secondo cui, in
tema di Ici, l’edificabilità di un’area, ai fini dell’applicabilità del
criterio di determinazione della base imponibile fondato sul valore venale, una
volta riconosciuta da uno strumento urbanistico generale, non può ritenersi
inficiata dalla mancanza di un piano particolareggiato o attuativo.
giurisprudenziale di legittimità e all’interpretazione fornita dalla norma al
Dlgs 30 dicembre 1992 n. 504, articolo 2, comma 1, lettera b), secondo cui, in
tema di Ici, l’edificabilità di un’area, ai fini dell’applicabilità del
criterio di determinazione della base imponibile fondato sul valore venale, una
volta riconosciuta da uno strumento urbanistico generale, non può ritenersi
inficiata dalla mancanza di un piano particolareggiato o attuativo.
Si tratta di un orientamento che recepisce quanto stabilito dalle Sezioni unite
le quali hanno altresì osservato che un’area qualificata come edificabile dal
Prg è sufficiente a far lievitare il valore venale dell’immobile; le eventuali
oscillazioni dovute all’andamento del mercato, allo stato di attuazione delle
procedure incidenti sullo ius aedificandi o alle modifiche del piano regolatore
possono incidere soltanto sull’entità del prelievo.
le quali hanno altresì osservato che un’area qualificata come edificabile dal
Prg è sufficiente a far lievitare il valore venale dell’immobile; le eventuali
oscillazioni dovute all’andamento del mercato, allo stato di attuazione delle
procedure incidenti sullo ius aedificandi o alle modifiche del piano regolatore
possono incidere soltanto sull’entità del prelievo.
Rifacendosi sempre a un orientamento di legittimità in tema
di Ici, i giudici sostengono che la delibera di giunta municipale che
periodicamente determina, per zone omogenee, i valori venali in comune
commercio delle aree fabbricabili può avere una portata retroattiva poiché non è configurabile come l’applicazione
retroattiva di una norma impositiva, bensì come la determinazione presuntiva di
un valore economico di mercato riferibile ad un delimitato arco temporale,
ancorché antecedente all’emanazione della delibera medesima.
di Ici, i giudici sostengono che la delibera di giunta municipale che
periodicamente determina, per zone omogenee, i valori venali in comune
commercio delle aree fabbricabili può avere una portata retroattiva poiché non è configurabile come l’applicazione
retroattiva di una norma impositiva, bensì come la determinazione presuntiva di
un valore economico di mercato riferibile ad un delimitato arco temporale,
ancorché antecedente all’emanazione della delibera medesima.
Per quanto riguarda l’applicabilità delle sanzioni in caso
di inadempimento dell’obbligo tributario, i giudici ritengono che se sia
l’edificabilità del terreno, sia la determinazione del suo valore venale si
basano sull’applicazione di disposizioni non connotate da incertezza
interpretativa in senso obiettivo non trova giustificazione l’esclusione dalle
sanzioni. Il presupposto di non applicazione delle sanzioni trova infatti
fondamento nella condizione d’inevitabile incertezza normativa tributaria;
resta invece irrilevante l’incertezza soggettiva, derivante dalla non
conoscenza del diritto o dall’erronea interpretazione della normativa.
di inadempimento dell’obbligo tributario, i giudici ritengono che se sia
l’edificabilità del terreno, sia la determinazione del suo valore venale si
basano sull’applicazione di disposizioni non connotate da incertezza
interpretativa in senso obiettivo non trova giustificazione l’esclusione dalle
sanzioni. Il presupposto di non applicazione delle sanzioni trova infatti
fondamento nella condizione d’inevitabile incertezza normativa tributaria;
resta invece irrilevante l’incertezza soggettiva, derivante dalla non
conoscenza del diritto o dall’erronea interpretazione della normativa.
Per quanto attiene infine alla determinazione dell’aliquota
Ici, i giudici richiamano il principio espresso dalla precedente giurisprudenza
della stessa Corte secondo cui la competenza è spettata al consiglio comunale
nel periodo intercorso tra il 1° gennaio 1997 e l’entrata in vigore del Dlgs
267/2000 , il cui articolo 18 ha ripristinato l’attribuzione alla giunta
comunale già originariamente prevista.
Ici, i giudici richiamano il principio espresso dalla precedente giurisprudenza
della stessa Corte secondo cui la competenza è spettata al consiglio comunale
nel periodo intercorso tra il 1° gennaio 1997 e l’entrata in vigore del Dlgs
267/2000 , il cui articolo 18 ha ripristinato l’attribuzione alla giunta
comunale già originariamente prevista.