Con la recente riforma operata dalla legge n.163 del 2016 sulla legge di contabilità e finanza pubblica n. 196 del 2009, i contenuti della legge di bilancio e della legge di stabilità vengono ora ricompresi in un unico provvedimento, costituito dalla nuova legge di bilancio, riferita ad un periodo triennale ed articolata in due sezioni, secondo quanto dispone il nuovo articolo 21 della legge di contabilità. La prima sezione svolge essenzialmente le funzioni dell’ex disegno di legge di stabilità, la seconda sezione, nella sostanza, quelle del disegno di legge di bilancio entrambi i previgenti disegni di legge di stabilità e di bilancio, contengono le misure necessarie a conseguire gli obiettivi programmatici di finanza pubblica indicati dal Governo nel Documento programmatico di bilancio 2017.
Il disegno di legge, approvato in prima lettura dalla Camera il 28 novembre (A.C. 4127-bis-A), è stato poi approvato definitivamente dal Senato il 7 dicembre 2016 (A.S. 2611), ed è stato pubblicato in G.U. il 21 dicembre 2016 (L. n. 232/2016).
L’integrazione in un unico documento dei contenuti degli ex disegni di legge di bilancio e di stabilità persegue la finalità di incentrare la decisione di bilancio sull’insieme delle entrate e delle spese pubbliche, anziché sulla loro variazione al margine come avveniva finora, portando al centro del dibattito parlamentare le priorità dell’intervento pubblico, considerato nella sua interezza.
Alla manovra, il cui valore ammonta a complessivi 27 miliardi di euro con un disavanzo per i conti pubblici che nel 2016 salirà al 2,3% sul PIL, è collegato il Decreto Fiscale (Decreto Legge 22 ottobre 2016 n. 193, convertito in Legge 1° dicembre 2016, n. 225) contenente misure di particolare urgenza, tra le quali l’avvio del processo di chiusura di Equitalia.
L’articolo 1, composto dai 638 commi, riporta le misure fiscali della legge di bilancio 2017, di seguito riportiamo il comma di maggiore interesse per gli enti locali:
Comma 42. Proroga di un ulteriore anno delle disposizioni previste dalla precedente legge di stabilità 2016, in merito alle aliquote delle imposte locali deliberate dai Comuni, confermando l’esonero della TASI, ossia l’imposta sulle abitazioni principali, che sarà anche quest’anno rimborsata ai Comuni mediante trasferimento del Fondo di Solidarietà Comunale
“All’articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208,(Legge di stabilità 2016) sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 26, le parole: «per l’anno 2016» sono sostituite dalle seguenti:
«per gli anni 2016 e 2017»;
b) al comma 28, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per l’anno 2017, i comuni che hanno deliberato ai sensi del periodo precedente possono continuare a mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la stessa maggiorazione confermata per l’anno 2016”.
Pertanto si protrae per il 2017 il blocco del potere delle Regioni e degli Enti locali di deliberare aumenti dei tributi e delle addizionali ad essi attributi con legge dello Stato. Il blocco non è generalizzato, come abbiamo facilmente desunto dal comma in commento, in quanto sono previste deroghe ed esclusioni, nel caso specifico relative alla tassa sui rifiuti.
Dunque si può affermare che con la legge di Bilancio 2017, la sospensione dell’efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni comunali – per la parte in cui aumentano i tributi e le addizionali attribuite ai medesimi enti – viene prorogata all’anno 2017 e viene confermata anche la maggiorazione della TASI già disposta per il 2016, con delibera del consiglio comunale.