A circa un mese dalla scadenza del saldo dell’imposta
municipale unica gli uffici tributi dei comuni si trovano di fronte alle
numerose richieste dei contribuenti relative alla possibilità di adempiere alle
obbligazioni tributarie autonomamente e senza rischi si sanzioni vertiginose
scaturite dagli atti di accertamento con i quali gli uffici potrebbero
procedere.
municipale unica gli uffici tributi dei comuni si trovano di fronte alle
numerose richieste dei contribuenti relative alla possibilità di adempiere alle
obbligazioni tributarie autonomamente e senza rischi si sanzioni vertiginose
scaturite dagli atti di accertamento con i quali gli uffici potrebbero
procedere.
Per tale motivo, troviamo di grande attualità riproporre
quella che è la disciplina del “ravvedimento operoso” con tutte le novità che
l’arrivo del nuovo anno sono state apportate a tale istituto.
quella che è la disciplina del “ravvedimento operoso” con tutte le novità che
l’arrivo del nuovo anno sono state apportate a tale istituto.
A tal ragione, ricordiamo che si definisce ravvedimento
operoso l’istituto con il quale il contribuente ha la possibilità di
regolarizzare la propria posizione fiscale usufruendo di sanzioni minori, art.
13 del Dlgs n. 472 del 1997. Dunque è noto come il ravvedimento possa essere
un’importante opportunità a favore dei contribuenti.
operoso l’istituto con il quale il contribuente ha la possibilità di
regolarizzare la propria posizione fiscale usufruendo di sanzioni minori, art.
13 del Dlgs n. 472 del 1997. Dunque è noto come il ravvedimento possa essere
un’importante opportunità a favore dei contribuenti.
Già nel 2016 con il decreto legislativo 158/2015 avevano
preso avvio importanti novità rispetto alla classica disciplina, aggiungendo ad
esempio la possibilità del ravvedimento lungo e nuove sanzioni, avevamo
pertanto descritto la neonata disciplina nell’articolo.
preso avvio importanti novità rispetto alla classica disciplina, aggiungendo ad
esempio la possibilità del ravvedimento lungo e nuove sanzioni, avevamo
pertanto descritto la neonata disciplina nell’articolo.
Le novità previste dal D.lgsl. 158/2015 sarebbero dovute
entrare in vigore a partire dal 1° gennaio 2017 ma, in virtù del principio del
favor rei, la decorrenza è stata anticipata anche alle violazioni commesse nel
precedente periodo di imposta.
entrare in vigore a partire dal 1° gennaio 2017 ma, in virtù del principio del
favor rei, la decorrenza è stata anticipata anche alle violazioni commesse nel
precedente periodo di imposta.
La prima novità che interesserà i contribuenti che
usufruiranno della possibilità di ricorrere al ravvedimento operoso nel 2017
sarà il nuovo tasso degli interessi
legali che, a partire dal 1° gennaio, dovrà essere calcolato nella misura
dello 0,1%, quindi per tutte le
sanzioni applicate con decorrenza a partire dal 1° gennaio 2017 il calcolo
dovrà essere effettuato sulla base della nuova disposizione.
usufruiranno della possibilità di ricorrere al ravvedimento operoso nel 2017
sarà il nuovo tasso degli interessi
legali che, a partire dal 1° gennaio, dovrà essere calcolato nella misura
dello 0,1%, quindi per tutte le
sanzioni applicate con decorrenza a partire dal 1° gennaio 2017 il calcolo
dovrà essere effettuato sulla base della nuova disposizione.
Ricordiamo che il ravvedimento operoso è utilizzabile solo
se la violazione non sia stata già contestata e comunque non siano iniziate
attività amministrative di accertamento delle quali il contribuente abbia avuto
formale informativa, Inoltre in caso di ravvedimento, le sanzioni e gli
interessi vanno versati sommandoli all’imposta e quindi con lo stesso codice
tributo.
se la violazione non sia stata già contestata e comunque non siano iniziate
attività amministrative di accertamento delle quali il contribuente abbia avuto
formale informativa, Inoltre in caso di ravvedimento, le sanzioni e gli
interessi vanno versati sommandoli all’imposta e quindi con lo stesso codice
tributo.
Elenchiamo di seguito le caratteristiche delle quattro tipologie
di ravvedimento:
di ravvedimento:
– Ravvedimento
Sprint: prevede la possibilità di sanare la propria situazione versando
l’imposta dovuta entro 14 giorni dalla scadenza con una sanzione dello 0,1%
giornaliero (in precedenza era 0,2%) del valore dell’imposta più interessi
giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.
Sprint: prevede la possibilità di sanare la propria situazione versando
l’imposta dovuta entro 14 giorni dalla scadenza con una sanzione dello 0,1%
giornaliero (in precedenza era 0,2%) del valore dell’imposta più interessi
giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.
– Ravvedimento
Breve: applicabile dal 15° al 30° giorno di ritardo, prevede una sanzione
fissa del 1,5% (in precedenza era 3%) dell’importo da versare più gli interessi
giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.
Breve: applicabile dal 15° al 30° giorno di ritardo, prevede una sanzione
fissa del 1,5% (in precedenza era 3%) dell’importo da versare più gli interessi
giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.
– Ravvedimento
Medio: è applicabile dopo il 30° giorno di ritardo fino al 90° giorno, e
prevede una sanzione fissa del 1,67% (in precedenza era 3,33% – sanzione minima
ridotta ad 1/9) dell’importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati
sul tasso di riferimento annuale (Comma 637 Legge di Stabilità 2015).
Medio: è applicabile dopo il 30° giorno di ritardo fino al 90° giorno, e
prevede una sanzione fissa del 1,67% (in precedenza era 3,33% – sanzione minima
ridotta ad 1/9) dell’importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati
sul tasso di riferimento annuale (Comma 637 Legge di Stabilità 2015).
– Ravvedimento
Lungo: è applicabile dopo il 90° giorno di ritardo, ma comunque entro i
termini di presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui è stata
commessa la violazione. In mancanza di Dichiarazione, nei casi in cui non c’è
nuova dichiarazione, la data di riferimento è quella della scadenza del
versamento. Prevede una sanzione fissa del 3,75% dell’importo da versare più
gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.
Lungo: è applicabile dopo il 90° giorno di ritardo, ma comunque entro i
termini di presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui è stata
commessa la violazione. In mancanza di Dichiarazione, nei casi in cui non c’è
nuova dichiarazione, la data di riferimento è quella della scadenza del
versamento. Prevede una sanzione fissa del 3,75% dell’importo da versare più
gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.
Quindi per la scadenza dell’acconto, 16 Giugno, è possibile
usufruire del Ravvedimento operoso fino al 30 Giugno dell’anno successivo
mentre per il saldo, 16 Dicembre, è possibile usufruire del ravvedimento fino
al 16 dicembre dell’anno successivo. Alcuni Comuni per regolamento permettono
comunque il ravvedimento entro il 31 Dicembre dell’anno successivo alla
scadenza.
usufruire del Ravvedimento operoso fino al 30 Giugno dell’anno successivo
mentre per il saldo, 16 Dicembre, è possibile usufruire del ravvedimento fino
al 16 dicembre dell’anno successivo. Alcuni Comuni per regolamento permettono
comunque il ravvedimento entro il 31 Dicembre dell’anno successivo alla
scadenza.
Dopo il termine previsto dal Ravvedimento operoso si applica
la sanzione del 30% dell’imposta e il contribuente non può più utilizzare il
ravvedimento operoso. In tal caso per regolarizzare la propria situazione è
necessario rivolgersi all’Ufficio Tributi del proprio Comune.
la sanzione del 30% dell’imposta e il contribuente non può più utilizzare il
ravvedimento operoso. In tal caso per regolarizzare la propria situazione è
necessario rivolgersi all’Ufficio Tributi del proprio Comune.
Esiste anche un’ulteriore tipologia di ravvedimento, quello cosiddetto
lunghissimo, effettuabile fino a due e cinque anni ma è una disciplina
attuabile solo per i tributi gestiti
dall’Agenzia delle Entrate e non per i tributi locali come IMU e TASI.
lunghissimo, effettuabile fino a due e cinque anni ma è una disciplina
attuabile solo per i tributi gestiti
dall’Agenzia delle Entrate e non per i tributi locali come IMU e TASI.