Nonostante la giurisprudenza abbia ormai consolidato il
proprio orientamento, sembra che ci si trovi ancora di fronte al quesito
relativo alla necessità dell’iscrizione all’Albo nazionale dei concessionari
per la partecipazione all’attività di supporto alla riscossione delle entrate
tributarie.
proprio orientamento, sembra che ci si trovi ancora di fronte al quesito
relativo alla necessità dell’iscrizione all’Albo nazionale dei concessionari
per la partecipazione all’attività di supporto alla riscossione delle entrate
tributarie.
In deroga a quanto previsto dagli articoli 52 e 53 del
decreto legislativo 446/1997, non è necessaria l’iscrizione all’Albo nazionale
dei concessionari come requisito di partecipazione alla gara quando non c’è
maneggio di denaro pubblico e dunque si tratta della sola attività di supporto alla gestione, accertamento e
riscossione delle entrate tributarie, non anche di affidamento di una
concessione del servizio di gestione, accertamento e riscossione di imposte e
tasse locali.
decreto legislativo 446/1997, non è necessaria l’iscrizione all’Albo nazionale
dei concessionari come requisito di partecipazione alla gara quando non c’è
maneggio di denaro pubblico e dunque si tratta della sola attività di supporto alla gestione, accertamento e
riscossione delle entrate tributarie, non anche di affidamento di una
concessione del servizio di gestione, accertamento e riscossione di imposte e
tasse locali.
Il Consiglio di Stato con sentenza 380/2017 ha respinto
l’appello presentato da una società che avevano chiesto la riforma della
sentenza breve, resa dalla prima sezione del Tar Puglia di Bari, favorevole
all’Ente e alla società aggiudicataria dei servizi di supporto alla gestione,
accertamento e riscossione delle entrate tributarie.
l’appello presentato da una società che avevano chiesto la riforma della
sentenza breve, resa dalla prima sezione del Tar Puglia di Bari, favorevole
all’Ente e alla società aggiudicataria dei servizi di supporto alla gestione,
accertamento e riscossione delle entrate tributarie.
Alla luce dell’oggetto della gara poi aggiudicata, il
Consiglio di Stato rileva che “dalla lex specialis si evince che il controllo e la responsabilità su tutte
le attività di accertamento e riscossione rimane in capo alla stazione
appaltante”. E’ dunque questa la ratio che muove i giudici nel redigere
tale sentenza.
Consiglio di Stato rileva che “dalla lex specialis si evince che il controllo e la responsabilità su tutte
le attività di accertamento e riscossione rimane in capo alla stazione
appaltante”. E’ dunque questa la ratio che muove i giudici nel redigere
tale sentenza.
il mantenimento in capo al Comune di quello che è il controllo e la
responsabilità. Il maneggio del denaro pubblico, pertanto la rivendicazione
dell’Ente del suo potere non solo impositivo ma di gestione totale di tali
somme. Difatto quello per cui si procede ala gara è il mero “supporto all’attività”. La società
andrà ad apportare un ausilio alla struttura, non ne prenderà né il controllo
ne la gestione.
responsabilità. Il maneggio del denaro pubblico, pertanto la rivendicazione
dell’Ente del suo potere non solo impositivo ma di gestione totale di tali
somme. Difatto quello per cui si procede ala gara è il mero “supporto all’attività”. La società
andrà ad apportare un ausilio alla struttura, non ne prenderà né il controllo
ne la gestione.
Il bando infatti richiama la deliberazione comunale che ha
internalizzato tutte le funzioni di accertamento e di riscossione dei tributi
locali, a mezzo di conti dedicati intestati direttamente alla stessa
Amministrazione.
internalizzato tutte le funzioni di accertamento e di riscossione dei tributi
locali, a mezzo di conti dedicati intestati direttamente alla stessa
Amministrazione.
Dunque non vi è, per effetto dell’aggiudicazione
dell’appalto, alcuna attribuzione all’aggiudicatario di funzioni
pubblicistiche, né alcun maneggio di denaro pubblico.
dell’appalto, alcuna attribuzione all’aggiudicatario di funzioni
pubblicistiche, né alcun maneggio di denaro pubblico.
Per tali motivi si giustificano i requisiti previsti dagli
articoli 52 e 53 del decreto legislativo 446/1997 in quanto oggetto
dell’affidamento è il maneggio del denaro di pertinenza dell’ente pubblico che
contraddistingue la posizione dell’agente della riscossione delle entrate.
articoli 52 e 53 del decreto legislativo 446/1997 in quanto oggetto
dell’affidamento è il maneggio del denaro di pertinenza dell’ente pubblico che
contraddistingue la posizione dell’agente della riscossione delle entrate.
E’ pertanto contestuale che in assenza di maneggio del
denaro pubblico, il requisito dell’iscrizione non solo non è necessario, ma la
sua eventuale previsione da parte del bando, risulterebbe illegittima, perché irragionevole e sproporzionata.
denaro pubblico, il requisito dell’iscrizione non solo non è necessario, ma la
sua eventuale previsione da parte del bando, risulterebbe illegittima, perché irragionevole e sproporzionata.