La Suprema Corte con la sentenza n. 10754 del 03/05/2017 ha
confermato il principio per il quale i locali dell’ente ecclesiastico in cui si
svolge attività didattica non a titolo gratuito sono soggetti al pagamento
dell’Ici. Principio questo sempre più diffuso nella giurisprudenza.
confermato il principio per il quale i locali dell’ente ecclesiastico in cui si
svolge attività didattica non a titolo gratuito sono soggetti al pagamento
dell’Ici. Principio questo sempre più diffuso nella giurisprudenza.
Partiamo dall’analisi
della normativa presupposta, la norma di riferimento che sancisce l’esenzione
ICI per le fattispecie in questione è costituta dall’art. 7 comma 1 lettera d
ed i del D.Lgs. 504/92 come novellato dalla L.2/12/2005 n.248 di conversione
del D.L. 30/9/2005 n. 203 ulteriormente modificato dall’art. 39 del D.L.
223/2006 convertito in Legge 4 agosto 2006 n. 248, per effetto del quale il
comma della 2 bis della L 2 dicembre 2005 n 248 è stato sostituito dal
seguente: “ l’esenzione disposta dall’art. 7 , comma 1 lettera i del D.L.gs.
504/92 s’intende applicabile alle attività indicate nella medesima lettera che
non abbiano esclusivamente natura commerciale.” La stessa norma stabilisce
quindi che sono esenti da ICI “ gli immobili utilizzati dai soggetti di cui
all’art. 87 comma 1 lett. c ( ora art. 73 comma 1 lett. c ) del testo Unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917 e successive modificazioni, destinati
esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali,
sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché
delle attività di cui all’art. 16 lettera a della Legge 20 maggio 1985 n. 222.” Ricordiamo che tali attività sono definite come attività di
religione o di culto, dirette dunque all’esercizio del culto e alla cura delle
anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla
catechesi, all’educazione cristiana.
della normativa presupposta, la norma di riferimento che sancisce l’esenzione
ICI per le fattispecie in questione è costituta dall’art. 7 comma 1 lettera d
ed i del D.Lgs. 504/92 come novellato dalla L.2/12/2005 n.248 di conversione
del D.L. 30/9/2005 n. 203 ulteriormente modificato dall’art. 39 del D.L.
223/2006 convertito in Legge 4 agosto 2006 n. 248, per effetto del quale il
comma della 2 bis della L 2 dicembre 2005 n 248 è stato sostituito dal
seguente: “ l’esenzione disposta dall’art. 7 , comma 1 lettera i del D.L.gs.
504/92 s’intende applicabile alle attività indicate nella medesima lettera che
non abbiano esclusivamente natura commerciale.” La stessa norma stabilisce
quindi che sono esenti da ICI “ gli immobili utilizzati dai soggetti di cui
all’art. 87 comma 1 lett. c ( ora art. 73 comma 1 lett. c ) del testo Unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917 e successive modificazioni, destinati
esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali,
sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché
delle attività di cui all’art. 16 lettera a della Legge 20 maggio 1985 n. 222.” Ricordiamo che tali attività sono definite come attività di
religione o di culto, dirette dunque all’esercizio del culto e alla cura delle
anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla
catechesi, all’educazione cristiana.
Si comprende pertanto che lo stesso
decreto rileva la condizione di esenzione rispetto a particolari enti, ma
contestualmente ne determina anche le restrizioni e la tipologia. Peculiarità
indiscussa appare essere l’assenza dell’esercizio di attività commerciale da
parte di tali enti. La presenza stessa dei religiosi in loco non giustifica di
per sé l’esenzione riguardo all’esercizio di attività di religione o di culto,
come spesso si suole ribadire. Pertanto la presenza degli alloggi dei religiosi
risulta strumentale allo svolgimento dell’attività didattica. Invero, nell’ipotesi in cui, si presti una delle attività di
cui all’articolo sopra enunciato dietro il pagamento di una retta che non si discosti
da quelle di mercato è riconosciuta implicitamente e oggettivamente la natura
commerciale dell’attività, con conseguente assoggettamento all’Ici degli
immobili nei quali essa viene assolta. Così la Corte di Cassazione ha tuonato nella
sentenza in commento.
decreto rileva la condizione di esenzione rispetto a particolari enti, ma
contestualmente ne determina anche le restrizioni e la tipologia. Peculiarità
indiscussa appare essere l’assenza dell’esercizio di attività commerciale da
parte di tali enti. La presenza stessa dei religiosi in loco non giustifica di
per sé l’esenzione riguardo all’esercizio di attività di religione o di culto,
come spesso si suole ribadire. Pertanto la presenza degli alloggi dei religiosi
risulta strumentale allo svolgimento dell’attività didattica. Invero, nell’ipotesi in cui, si presti una delle attività di
cui all’articolo sopra enunciato dietro il pagamento di una retta che non si discosti
da quelle di mercato è riconosciuta implicitamente e oggettivamente la natura
commerciale dell’attività, con conseguente assoggettamento all’Ici degli
immobili nei quali essa viene assolta. Così la Corte di Cassazione ha tuonato nella
sentenza in commento.
La Cassazione, richiamando norme e precedenti
giurisprudenziali non solo nazionali ma anche comunitari, conferma che
l’esenzione fiscale può trovare applicazione alla sola condizione che si
dimostri che l’attività di natura didattica venga svolta con modalità non
commerciali e cioè a titolo gratuito o dietro pagamento di una somma simbolica,
tale da coprire solo una frazione del costo effettivo del servizio.
giurisprudenziali non solo nazionali ma anche comunitari, conferma che
l’esenzione fiscale può trovare applicazione alla sola condizione che si
dimostri che l’attività di natura didattica venga svolta con modalità non
commerciali e cioè a titolo gratuito o dietro pagamento di una somma simbolica,
tale da coprire solo una frazione del costo effettivo del servizio.
Orbene, l’Ente Religioso è annoverato tra gli Enti
Ecclesiastici civilmente riconosciuti, la nozione di Ente Ecclesiastico indica
una categoria giuridica propria dell’ordinamento statuale e non
dell’ordinamento canonico e non è intrinseca alla natura dell’ente né a quella
che lo stesso riveste ai fini del diritto canonico ed è, detta nozione,
attribuita dallo Stato in stretta relazione con l’attività effettivamente posta
in essere, che deve perseguire fini di religione e di culto.
Ecclesiastici civilmente riconosciuti, la nozione di Ente Ecclesiastico indica
una categoria giuridica propria dell’ordinamento statuale e non
dell’ordinamento canonico e non è intrinseca alla natura dell’ente né a quella
che lo stesso riveste ai fini del diritto canonico ed è, detta nozione,
attribuita dallo Stato in stretta relazione con l’attività effettivamente posta
in essere, che deve perseguire fini di religione e di culto.
Quindi ai fini della spettanza dell’esenzione in commento è
necessario, che l’utilizzo dell’immobile, oltre che avvenire direttamente ad
opera dell’ente non commerciale, concretizzi in se stesso l’esercizio di una
delle attività tassativamente indicate dalla norma ( assistenziali,
previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e
sportive) nonché le attività di cui all’art. 16 lett. a della legge 20 maggio
1985 n. 222 ( espressamente richiamata dalla legge sull’ICI ossia, le attività
di religione o di culto e cura della anime alla formazione del clero e dei
religiosi, a scopi missionari, alla catechesi, all’educazione cristiana); il
legislatore, nell’introdurre l’imposta comunale sugli immobili, ha voluto che
le attività di carattere religioso ed altre strettamente connesse fruiscano
dello stesso trattamento di favore. (Cassazione Sent. N. 4645 8/3/2004).
necessario, che l’utilizzo dell’immobile, oltre che avvenire direttamente ad
opera dell’ente non commerciale, concretizzi in se stesso l’esercizio di una
delle attività tassativamente indicate dalla norma ( assistenziali,
previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e
sportive) nonché le attività di cui all’art. 16 lett. a della legge 20 maggio
1985 n. 222 ( espressamente richiamata dalla legge sull’ICI ossia, le attività
di religione o di culto e cura della anime alla formazione del clero e dei
religiosi, a scopi missionari, alla catechesi, all’educazione cristiana); il
legislatore, nell’introdurre l’imposta comunale sugli immobili, ha voluto che
le attività di carattere religioso ed altre strettamente connesse fruiscano
dello stesso trattamento di favore. (Cassazione Sent. N. 4645 8/3/2004).
Pertanto alla luce della previsione normativa della lettera
i comma 1 dell’art. 7 del D.Lgs 504/92 la condizione necessaria per fruire
dell’esenzione è costituita dal fatto che gli immobili siano utilizzati da enti non commerciali e
destinati allo svolgimento di attività oggettivamente non commerciali.
i comma 1 dell’art. 7 del D.Lgs 504/92 la condizione necessaria per fruire
dell’esenzione è costituita dal fatto che gli immobili siano utilizzati da enti non commerciali e
destinati allo svolgimento di attività oggettivamente non commerciali.