Importante novità sul piano del contenzioso tributario, appare quella relativa all’aumento della
soglia limite per la quale è possibile ricorrere alla mediazione come mezzo
deflattivo del contenzioso.
soglia limite per la quale è possibile ricorrere alla mediazione come mezzo
deflattivo del contenzioso.
Sale infatti da 20 mila a 50 mila Euro la soglia al di sotto
della quale è obbligatoria la mediazione
tributaria. L’aumento in questione è stato previsto dalla recentissima cosiddetta
“Manovrina”, per gli atti impugnabili notificati a decorrere dal 1° gennaio
2018.
della quale è obbligatoria la mediazione
tributaria. L’aumento in questione è stato previsto dalla recentissima cosiddetta
“Manovrina”, per gli atti impugnabili notificati a decorrere dal 1° gennaio
2018.
A tal proposito, occorre prendere in considerazione la data in cui il
contribuente riceve l’atto notificato e non la data di spedizione. Questa
novità, introdotta appunto dall’art. 10 DL 50/2017, ha lo scopo di potenziare l’istituto
che sembra dirimere positivamente il contenzioso tributario.
contribuente riceve l’atto notificato e non la data di spedizione. Questa
novità, introdotta appunto dall’art. 10 DL 50/2017, ha lo scopo di potenziare l’istituto
che sembra dirimere positivamente il contenzioso tributario.
Come ormai noto, la mediazione tributaria obbligatoria si
applica ai ricorsi notificati a partire dal 1 gennaio 2016 purché di valore non
superiore a 20.000 euro. La novità consiste per gli atti notificati a partire dal 1 gennaio 2018 la mediazione ora diverrà
obbligatoria se il valore della controversia è inferiore a 50.000 euro.
applica ai ricorsi notificati a partire dal 1 gennaio 2016 purché di valore non
superiore a 20.000 euro. La novità consiste per gli atti notificati a partire dal 1 gennaio 2018 la mediazione ora diverrà
obbligatoria se il valore della controversia è inferiore a 50.000 euro.
Ricordiamo che sono soggetti a mediazione tributaria
obbligatoria gli atti o provvedimenti concernenti imposte e tasse o la materia
catastale. Tra questi atti rientrano anche la comunicazione di iscrizione di
fermo amministrativo sul veicolo o di ipoteca su un immobile.
obbligatoria gli atti o provvedimenti concernenti imposte e tasse o la materia
catastale. Tra questi atti rientrano anche la comunicazione di iscrizione di
fermo amministrativo sul veicolo o di ipoteca su un immobile.
La procedura e le regole relative a tale istituto rimangono invariate, pertanto il ricorso
notificato all’ente impositore, qualora si alleghi l’istanza di mediazione,
produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di
mediazione con rideterminazione dell’ammontare della pretesa.
notificato all’ente impositore, qualora si alleghi l’istanza di mediazione,
produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di
mediazione con rideterminazione dell’ammontare della pretesa.
Successivamente
il reclamo produce effetti di ricorso se decorsi i 90 giorni l’istanza di
reclamo non è stata accolta o non si è conclusa la mediazione o nell’eventualità
l’ente respingesse il reclamo o accogliesse parzialmente. In forza della
modifica intervenuta con il Dlgs 156/2015, il termine di 90 giorni va computato
dalla data di notifica del ricorso. Da tale data riprendono a decorrere i
termini di 30 giorni per la costituzione in giudizio davanti alla Commissione
Tributaria.
il reclamo produce effetti di ricorso se decorsi i 90 giorni l’istanza di
reclamo non è stata accolta o non si è conclusa la mediazione o nell’eventualità
l’ente respingesse il reclamo o accogliesse parzialmente. In forza della
modifica intervenuta con il Dlgs 156/2015, il termine di 90 giorni va computato
dalla data di notifica del ricorso. Da tale data riprendono a decorrere i
termini di 30 giorni per la costituzione in giudizio davanti alla Commissione
Tributaria.
Rilevante a tal punto è la determinazione del valore di una
controversia, si fa riferimento per ciò alle disposizioni di legge, per le
quali il valore della lite coincide con l’importo del tributo al netto degli
interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l’atto impugnato.
controversia, si fa riferimento per ciò alle disposizioni di legge, per le
quali il valore della lite coincide con l’importo del tributo al netto degli
interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l’atto impugnato.
Per concludere, l’istituto del reclamo/mediazione continua a configurarsi
come uno strumento che consente un esame preventivo della fondatezza dei motivi
del ricorso e della legittimità della pretesa tributaria, nonché una verifica
circa la possibilità di evitare, anche mediante il raggiungimento di un accordo
di mediazione, che la controversia prosegua davanti al giudice.
come uno strumento che consente un esame preventivo della fondatezza dei motivi
del ricorso e della legittimità della pretesa tributaria, nonché una verifica
circa la possibilità di evitare, anche mediante il raggiungimento di un accordo
di mediazione, che la controversia prosegua davanti al giudice.