Entro il prossimo 16 giugno, i contribuenti interessati sono
tenuti al versamento della prima rata dell’IMU/TASI dovuta per l’anno 2017, mentre
poi come di consueto il saldo andrà versato entro il 16 dicembre, eventualmente
a conguaglio di quanto versato con la prima rata, la quale deve essere
calcolata applicando le aliquote e le detrazioni deliberate dai Comuni per
l’anno precedente, ossia per il 2016.
tenuti al versamento della prima rata dell’IMU/TASI dovuta per l’anno 2017, mentre
poi come di consueto il saldo andrà versato entro il 16 dicembre, eventualmente
a conguaglio di quanto versato con la prima rata, la quale deve essere
calcolata applicando le aliquote e le detrazioni deliberate dai Comuni per
l’anno precedente, ossia per il 2016.
Ricordiamo
brevemente che l’IMU è dovuta per il possesso di qualunque immobile, terreno o
area edificabile ad esclusione delle abitazioni principali non di lusso, dei
fabbricati rurali strumentali e dei terreni nei Comuni montani.
brevemente che l’IMU è dovuta per il possesso di qualunque immobile, terreno o
area edificabile ad esclusione delle abitazioni principali non di lusso, dei
fabbricati rurali strumentali e dei terreni nei Comuni montani.
La TASI è
dovuta per qualunque immobile utilizzato, esclusi i terreni, le prime case non
di lusso e relative pertinenze, anche per l’abitazione principale degli
inquilini in affitto.
dovuta per qualunque immobile utilizzato, esclusi i terreni, le prime case non
di lusso e relative pertinenze, anche per l’abitazione principale degli
inquilini in affitto.
Nessuna
novità è intervenuta rispetto a quanto già regolato per il 2016, come noto, il
pagamento dell’acconto, deve essere effettuato tramite il modello di versamento
unificato F24, ovvero apposito bollettino. L’imposta dovuta deve essere
calcolata applicando le aliquote e le detrazioni deliberate dai Comuni per
l’anno precedente, ossia per il 2016. Questo non significa che si debba versare
la metà dell’imposta dovuta per lo scorso anno ma piuttosto che i parametri di
calcolo del 2016 devono essere applicati alla situazione immobiliare 2017:
tenendo quindi conto di acquisizioni, cessioni, variazioni di utilizzo, e via
dicendo.
novità è intervenuta rispetto a quanto già regolato per il 2016, come noto, il
pagamento dell’acconto, deve essere effettuato tramite il modello di versamento
unificato F24, ovvero apposito bollettino. L’imposta dovuta deve essere
calcolata applicando le aliquote e le detrazioni deliberate dai Comuni per
l’anno precedente, ossia per il 2016. Questo non significa che si debba versare
la metà dell’imposta dovuta per lo scorso anno ma piuttosto che i parametri di
calcolo del 2016 devono essere applicati alla situazione immobiliare 2017:
tenendo quindi conto di acquisizioni, cessioni, variazioni di utilizzo, e via
dicendo.
La norma non
lascia alcuno spazio alla possibilità di utilizzare le aliquote deliberate per
l’anno in corso, anche se sul punto si segnala la posizione difforme dell’Ifel,
secondo il quale sarebbe comunque possibile utilizzare già in acconto le
delibere 2017, se più favorevoli al contribuente.
lascia alcuno spazio alla possibilità di utilizzare le aliquote deliberate per
l’anno in corso, anche se sul punto si segnala la posizione difforme dell’Ifel,
secondo il quale sarebbe comunque possibile utilizzare già in acconto le
delibere 2017, se più favorevoli al contribuente.
Si ricorda,
inoltre, che entro il 16 giugno il contribuente potrà scegliere anche se
versare l’imposta dovuta per l’intero anno in un’unica soluzione, previsione
espressamente stabilita solo per l’IMU, ma che si ritiene applicabile anche
alla TASI. In questo caso, evidentemente, sarà necessario applicare già da
subito le aliquote previste per il 2017.
inoltre, che entro il 16 giugno il contribuente potrà scegliere anche se
versare l’imposta dovuta per l’intero anno in un’unica soluzione, previsione
espressamente stabilita solo per l’IMU, ma che si ritiene applicabile anche
alla TASI. In questo caso, evidentemente, sarà necessario applicare già da
subito le aliquote previste per il 2017.
L’aliquota
di base dell’IMU è stata fissata allo 0,76% e può essere tanto incrementata
quanto ridotta dal Comune sino a 0,3 punti percentuali: il range dell’aliquota
ordinaria sarà quindi compreso tra un minimo del 0,46 e un massimo del 1,06%.
di base dell’IMU è stata fissata allo 0,76% e può essere tanto incrementata
quanto ridotta dal Comune sino a 0,3 punti percentuali: il range dell’aliquota
ordinaria sarà quindi compreso tra un minimo del 0,46 e un massimo del 1,06%.
L’abitazione
principale e le relative pertinenze risultano esenti da imposta, salvo che per
i fabbricati di lusso immobili di categoria A/1, A/8 e A/9; per questi ultimi è
prevista, oltre all’applicazione della detrazione, un’aliquota pari allo 0,4%,
che i Comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, sino a 0,2 punti
percentuali.
principale e le relative pertinenze risultano esenti da imposta, salvo che per
i fabbricati di lusso immobili di categoria A/1, A/8 e A/9; per questi ultimi è
prevista, oltre all’applicazione della detrazione, un’aliquota pari allo 0,4%,
che i Comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, sino a 0,2 punti
percentuali.
Le aliquote
previste per la TASI sono determinate tenendo conto di un vincolo incrociato
con l’IMU: la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU, per ciascuna
tipologia di immobile, non può essere in ogni caso superiore all’aliquota
massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31 dicembre 2013, quindi si
deve fare riferimento a un tetto fissato al 1,06% per la generalità degli
immobili, ovvero ad altre minori aliquote in relazione alle diverse tipologie
(ossia lo 0,6% per le abitazioni principali, dove queste risultassero tassate,
come nel caso degli immobili di lusso). Questa è la previsione che comporta le
maggiori problematiche in quanto, il calcolo della TASI è necessariamente
vincolato alla previa verificare del calcolo IMU.
previste per la TASI sono determinate tenendo conto di un vincolo incrociato
con l’IMU: la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU, per ciascuna
tipologia di immobile, non può essere in ogni caso superiore all’aliquota
massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31 dicembre 2013, quindi si
deve fare riferimento a un tetto fissato al 1,06% per la generalità degli
immobili, ovvero ad altre minori aliquote in relazione alle diverse tipologie
(ossia lo 0,6% per le abitazioni principali, dove queste risultassero tassate,
come nel caso degli immobili di lusso). Questa è la previsione che comporta le
maggiori problematiche in quanto, il calcolo della TASI è necessariamente
vincolato alla previa verificare del calcolo IMU.
È offerta ai
Comuni la possibilità di confermare, quindi doveva già essere previsto
nell’anno precedente, nella determinazione delle aliquote TASI, un eventuale
incremento di tali limiti sino allo 0,8 per mille, relativamente agli immobili
non esentati; in tal caso il prelievo complessivo (sommando IMU e TASI) sugli
immobili diversi dall’abitazione principale potrebbe arrivare al 11,4 per
mille.
Comuni la possibilità di confermare, quindi doveva già essere previsto
nell’anno precedente, nella determinazione delle aliquote TASI, un eventuale
incremento di tali limiti sino allo 0,8 per mille, relativamente agli immobili
non esentati; in tal caso il prelievo complessivo (sommando IMU e TASI) sugli
immobili diversi dall’abitazione principale potrebbe arrivare al 11,4 per
mille.
Ultima precisazione da compiere è quella relativa agli errori
nel versamento dell’imposta, nell’ambito della circolare 1/DF/2016 sono
trattate le modalità operative da seguire nel caso in cui il contribuente
verifichi di avere effettuato erroneamente versamenti ad enti incompetenti o in
misura superiore al dovuto. Il legislatore mette nero su bianco cosa deve fare
il contribuente e cosa devono fare gli enti coinvolti. Nella circolare sono
analizzate diverse casistiche per alcune delle quali il contribuente può
presentare istanza di rimborso e per altre, invece, non maturando alcun credito,
egli dovrà presentare una semplice comunicazione a seguito della quale gli
stessi enti procederanno ad una regolazione interna. Cosa fondamentale da tener
sempre presente è che, in ogni caso, la richiesta di rimborso o la
comunicazione è da presentarsi sempre al comune, al quale spetterà dunque, il
compito di dare avvio all’istruttoria.
nel versamento dell’imposta, nell’ambito della circolare 1/DF/2016 sono
trattate le modalità operative da seguire nel caso in cui il contribuente
verifichi di avere effettuato erroneamente versamenti ad enti incompetenti o in
misura superiore al dovuto. Il legislatore mette nero su bianco cosa deve fare
il contribuente e cosa devono fare gli enti coinvolti. Nella circolare sono
analizzate diverse casistiche per alcune delle quali il contribuente può
presentare istanza di rimborso e per altre, invece, non maturando alcun credito,
egli dovrà presentare una semplice comunicazione a seguito della quale gli
stessi enti procederanno ad una regolazione interna. Cosa fondamentale da tener
sempre presente è che, in ogni caso, la richiesta di rimborso o la
comunicazione è da presentarsi sempre al comune, al quale spetterà dunque, il
compito di dare avvio all’istruttoria.