La Suprema Corte con ordinanza 13567 del 2017 ha statuito
che la delibera con la quale la Giunta comunale, in tema di imposta comunale
sugli immobili, determina i valori delle aree edificabili per zone omogenee con
riferimento al valore venale in comune commercio, non si sottrae al principio
di irretroattività e non viola i principi dello statuto dei diritti del
contribuente.
che la delibera con la quale la Giunta comunale, in tema di imposta comunale
sugli immobili, determina i valori delle aree edificabili per zone omogenee con
riferimento al valore venale in comune commercio, non si sottrae al principio
di irretroattività e non viola i principi dello statuto dei diritti del
contribuente.
Brevemente ricordiamo che il D.l. n° 201/2011 convertito
dalla Legge n° 214/2011, c.d. Decreto Salva Italia, articolo 13 – Istituzione
dell’Imposta Municipale Propria di tipo Sperimentale, ha richiamato, per la
definizione di area edificabile, l’articolo 1, comma 2, del Decreto
Legislativo. n° 504/1992. La norma, integrata dal Decreto Legge n° 223/2006
convertito nella Legge n° 248/2006, art. 36, comma 2, stabilisce che “un’area è
da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo
strumento urbanistico generale adottato dal comune, indipendentemente
dall’approvazione della regione e dall’adozione di strumenti attuativi del
medesimo”. L’articolo 5, comma 5, sempre del D. Lgs. n° 504/1992 istitutivo
dell’ICI ed espressamente richiamato dal Decreto “Salva Italia”, definisce che
la base imponibile dell’area fabbricabile, alla quale applicare l’aliquota
d’imposta, è costituita dal “valore
venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione, avendo
riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all’indice di edificabilità,
alla destinazione d’uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di
adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati
sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche”.
dalla Legge n° 214/2011, c.d. Decreto Salva Italia, articolo 13 – Istituzione
dell’Imposta Municipale Propria di tipo Sperimentale, ha richiamato, per la
definizione di area edificabile, l’articolo 1, comma 2, del Decreto
Legislativo. n° 504/1992. La norma, integrata dal Decreto Legge n° 223/2006
convertito nella Legge n° 248/2006, art. 36, comma 2, stabilisce che “un’area è
da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo
strumento urbanistico generale adottato dal comune, indipendentemente
dall’approvazione della regione e dall’adozione di strumenti attuativi del
medesimo”. L’articolo 5, comma 5, sempre del D. Lgs. n° 504/1992 istitutivo
dell’ICI ed espressamente richiamato dal Decreto “Salva Italia”, definisce che
la base imponibile dell’area fabbricabile, alla quale applicare l’aliquota
d’imposta, è costituita dal “valore
venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione, avendo
riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all’indice di edificabilità,
alla destinazione d’uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di
adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati
sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche”.
Il valore venale è il valore riferito alla somma dei valori
dei componenti del bene, il procedimento di individuazione del valore venale
rappresenta un processo di stima ed è limitato alla considerazione di elementi
di valutazione oggettivi e stabili.
dei componenti del bene, il procedimento di individuazione del valore venale
rappresenta un processo di stima ed è limitato alla considerazione di elementi
di valutazione oggettivi e stabili.
Il fatto controverso che ha scaturito la sentenza sopra
menzionata, nasce dall’accertamento effettuato dall’ente impositore della
maggiore annualità Ici dovuta sulle aree fabbricabili il cui valore dichiarato
era stato rettificato in forza dei parametri contenuti nella delibera della
giunta comunale del 2005 con effetto dal 1° gennaio 2000.
menzionata, nasce dall’accertamento effettuato dall’ente impositore della
maggiore annualità Ici dovuta sulle aree fabbricabili il cui valore dichiarato
era stato rettificato in forza dei parametri contenuti nella delibera della
giunta comunale del 2005 con effetto dal 1° gennaio 2000.
Invero, gli enti locali sono chiamati a deliberare visto l’art.
1, comma 169, L. n. 296/06 (Legge finanziaria 2007) le tariffe e le aliquote
relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata dalle norme
statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni,
anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il
termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di
riferimento. In tale approvazione rientrano altresì le deliberazioni di Giunta
comunale con le quali sono stati approvati, rettificati o confermati i valori venali in comune commercio
delle aree fabbricabili presenti nel territorio comunale ai fini dell’applicazione
dell’imposta comunale sugli immobili.
1, comma 169, L. n. 296/06 (Legge finanziaria 2007) le tariffe e le aliquote
relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata dalle norme
statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni,
anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il
termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di
riferimento. In tale approvazione rientrano altresì le deliberazioni di Giunta
comunale con le quali sono stati approvati, rettificati o confermati i valori venali in comune commercio
delle aree fabbricabili presenti nel territorio comunale ai fini dell’applicazione
dell’imposta comunale sugli immobili.
Il contribuente, pertanto, impugnava l’atto tributario
dinanzi al giudice di merito che lo accoglieva e la detta decisione veniva
confermata in sede di appello. La sentenza della commissione tributaria
regionale poggiava sul rilievo che le disposizioni tributarie non potevano
avere effetto retroattivo, a norma dell’articolo 3, comma 2, Legge 212/2000
sicché la delibera del 2005 non poteva trovare applicazioni se non dall’anno
imposta successivo. A tal punto l’ente locale non condividendo tale tesi
impugna e propone ricorso per Cassazione. Quest’ultima sconvolgendo le
decisioni sancite dalle corti tributarie soddisfa le ragioni della parte.
dinanzi al giudice di merito che lo accoglieva e la detta decisione veniva
confermata in sede di appello. La sentenza della commissione tributaria
regionale poggiava sul rilievo che le disposizioni tributarie non potevano
avere effetto retroattivo, a norma dell’articolo 3, comma 2, Legge 212/2000
sicché la delibera del 2005 non poteva trovare applicazioni se non dall’anno
imposta successivo. A tal punto l’ente locale non condividendo tale tesi
impugna e propone ricorso per Cassazione. Quest’ultima sconvolgendo le
decisioni sancite dalle corti tributarie soddisfa le ragioni della parte.
L’ente in effetti ha sostenuto dinanzi alla Suprema Corte
che la delibera della giunta comunale, con cui era stato rettificato il valore
delle aree fabbricabili, era sottratta
al principio di irretroattività, sancito dall’articolo 3 della legge
212/2000 posto che, trattandosi di regolamento comunale le norme da esso
previste potevano essere utilizzate dal giudice per acquisire elementi di
giudizio anche in relazione a periodi anteriori a quelli di emanazione del
regolamento stesso senza che ciò comportasse applicazione retroattiva di norme
ma solo l’applicazione dell’elemento presuntivo in esse contenuto.
che la delibera della giunta comunale, con cui era stato rettificato il valore
delle aree fabbricabili, era sottratta
al principio di irretroattività, sancito dall’articolo 3 della legge
212/2000 posto che, trattandosi di regolamento comunale le norme da esso
previste potevano essere utilizzate dal giudice per acquisire elementi di
giudizio anche in relazione a periodi anteriori a quelli di emanazione del
regolamento stesso senza che ciò comportasse applicazione retroattiva di norme
ma solo l’applicazione dell’elemento presuntivo in esse contenuto.
Il giudice di legittimità ha così deciso favorevolmente per
l’ente impositore, si è pertanto precisato che “in tema di Ici, è legittimo
l’avviso di accertamento emanato sulla base di un regolamento del consiglio
comunale, oggi Giunta, che, abbia indicato periodicamente i valori delle aree
edificabili per zone omogenee con riferimento al valore venale in comune
commercio, trattandosi di atto che ha il fine di delimitare il potere di
accertamento del comune qualora l’imposta sia versata sulla base di un valore
non inferiore a quello predeterminato e, pur non avendo natura imperativa,
integra una fonte di presunzioni idonea a costituire, anche con portata
retroattiva, un indice di valutazione per l’Amministrazione ed il giudice”.
l’ente impositore, si è pertanto precisato che “in tema di Ici, è legittimo
l’avviso di accertamento emanato sulla base di un regolamento del consiglio
comunale, oggi Giunta, che, abbia indicato periodicamente i valori delle aree
edificabili per zone omogenee con riferimento al valore venale in comune
commercio, trattandosi di atto che ha il fine di delimitare il potere di
accertamento del comune qualora l’imposta sia versata sulla base di un valore
non inferiore a quello predeterminato e, pur non avendo natura imperativa,
integra una fonte di presunzioni idonea a costituire, anche con portata
retroattiva, un indice di valutazione per l’Amministrazione ed il giudice”.