Luglio da sempre è un mese fitto di impegni e di scadenze, ci si
accinge alla chiusura della prima parte dell’anno e la sosta estiva è alle porte, i responsabili del settore finanziario si ritrovano con appuntamenti e scadenze
di particolare rilievo, primi fra tutti, la verifica degli equilibri e
l’assestamento del bilancio 2017/2019, la ricognizione di eventuali debiti
fuori bilancio, nonché l’avvio degli atti di programmazione del prossimo
triennio.
sul pareggio di bilancio e la pubblicazione dell’indicatore trimestrale di
tempestività dei pagamenti. Entro fine mese, saranno inoltre disponibili gli
esiti degli scambi di spazi finanziari attuati con il patto di solidarietà
nazionale, oltre all’applicazione delle nuove regole fiscali introdotte dal Dl
n. 50/2017. Infine, i consigli degli enti che hanno optato per il rinvio devono
approvare lo stato patrimoniale e il conto economico 2016. Il mancato
adempimento è accompagnato dalla sanzione dello scioglimento del consiglio,
così come l’inadempimento all’obbligo di verifica degli equilibri del bilancio
2017-2019.
debbano garantire sia in sede previsionale che negli atti di variazioni di
bilancio, nonché durante tutta la gestione, il mantenimento degli equilibri di
competenza e di cassa, attribuendo
all’organo consiliare il compito di adottare almeno una volta all’anno
entro il termine del 31 luglio
apposita deliberazione con cui dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di
accertamento negativo, adottare i necessari conseguenti provvedimenti.
all’articolo 3, comma 1, lettera d), ha disposto l’introduzione dell’articolo
147-quinquies al Dlgs 267/2000, attribuendo al Responsabile del Servizio
Finanziario la direzione e il coordinamento delle attività di controllo degli
equilibri finanziari, mediante la vigilanza dell’organo di revisione,
prevedendo altresì che tale controllo sia esteso anche alla valutazione degli
effetti che si determinano per il bilancio finanziario dell’ente in relazione
all’andamento economico-finanziario degli organismi gestionali esterni.
accurata verifica sull’andamento delle entrate e delle spese previste nel
bilancio, così da garantire l’equilibrio tra l’andamento delle entrate e delle
spese sia di parte corrente, sia di parte capitale, sia la gestione dei residui che
risultino in linea con gli stanziamenti in previsione. Tale verifica, si fonda
sull’esatta contabilizzazione delle poste in bilancio, con particolare
attenzione alle entrate, diventa dunque fondamentale l’analisi dei criteri di
imputazione a bilancio dei principali fatti di gestione, anche per evitare
comportamenti elusivi dei vincoli di finanza pubblica.
di cui al Dlgs 118/2011 e s.m.i., analizziamo quali sono nel dettaglio le
verifiche necessarie che dovrebbero essere attuate per garantire la
salvaguardia degli equilibri di bilancio così come richiesto dall’articolo 193
del Dlgs 267/2000:
conto terzi),
bilancio,
a rendiconto,
esterni.
correnti e di investimento e di tutte le voci così descritte impone all’Ente,
nello specifico al responsabile del servizio finanziario, la ricognizione su
eventuali debiti fuori bilancio da riconoscere o finanziare in base
all’articolo 194 del Tuel.
bilancio, per l’anno in corso e per i due successivi, sono le eventuali
economie di spesa e tutte le entrate, a eccezione di quelle provenienti
dall’assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione,
oltre ai proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e
da altre entrate in conto capitale con riferimento a squilibri di parte
capitale. Aspetto complementare è quello relativo alle entrate
tributarie riscosse per autoliquidazione dei contribuenti, Imu e Tasi, devono
essere accertate sulla base delle riscossioni effettuate entro la chiusura del
rendiconto. Anche le risorse derivanti dalla lotta all’evasione delle entrate
tributarie riscosse per cassa, continuano a essere accertate con lo stesso
criterio, salvo i casi di emissione di avvisi di liquidazione e di
accertamento, di ruoli e liste di carico, che sono accertati sulla base dei
documenti formali emessi dall’ente e imputati all’esercizio in cui
l’obbligazione scade. Diversi sono i criteri di imputazione delle risorse
gestite attraverso ruoli ordinari e liste di carico, Tari. In questo caso
l’accertamento è imputato all’esercizio in cui gli atti sono emessi, a
condizione che la scadenza per la riscossione del tributo sia prevista entro i
termini dell’approvazione del rendiconto, ove consentito dalla legge. La
successiva emissione di ruoli coattivi riferiti a tali entrate non genera
ovviamente nuovo accertamento.
essere effettuato con riferimento alla data di notifica del verbale, mentre le
entrate derivanti dalla gestione dei servizi pubblici, anche se affidati in
gestione a terzi, sono imputate all’esercizio in cui servizio è reso
all’utenza.
emesso il ruolo in esercizi precedenti all’avvio della riforma contabile devono
continuare ad essere accertate per cassa sino al loro esaurimento, come le
sanzioni e gli interessi correlati ai ruoli coattivi riguardanti tutte le
tipologie di entrata.
legge tale verifica e non solo, viene richiesta l’eventuale e conseguente
salvaguardia dell’equilibrio del bilancio così redatto ad inizio anno, per
continuare così ad adeguarsi il più possibile con quanto previsto nella prima
approvazione del Consiglio Comunale.