Quanto precedentemente affermato in relazione alla tassa per l’occupazione dei spazi pubblici, comunemente detta Tosap trova conferma anche nel caso di specie che affronteremo in queste righe.
Esiste una particolare condizione che opera tra Amministrazione comunale e privati che esercitano impresa in relazione alle aree di parcheggio di proprietà del comune stesso. Come previsto dalla normativa gli stalli concessi per il servizio di parcheggio a pagamento potenzialmente dovrebbero essere esenti dal pagamento del tributo in quanto di proprietà dell’Ente locale, in concreto però subiscono delle alterazioni ai fini della concessione stessa.
La giurisprudenza appare ad oggi unitaria nello stabilire che il concessionario paghi e assolva quindi al versamento del tributo obbligatorio per l’occupazione del suolo pubblico, nonostante la proprietà demaniale.
Principio cardine è l’occupazione del suolo pubblico e il vantaggio del singolo a discapito della collettività; il privato, anche detto concessionario, nel sottoscrivere un contratto con il quale in qualche modo acquisisce l’uso di tali stalli che per natura sono di pubblico utilizzo ne assimila anche i “doveri” pertanto la relativa tassazione.
Molteplici sono le sentenze che confermano tale orientamento, per citarne alcune: Cass. 16944/2012, Cass. 17124/2012, Cass. 17084/2012, Cass. 17591/2009, Cass 1481/2005, Cass. 238/2004.
Si dimostra che nel caso descritto si vuol dare seguito alla norma così esposta dagli articoli 38 e 39 del Decreto 507/1993, nei quali si afferma che il presupposto impositivo della tassa è costituto dalle occupazioni, di qualsiasi natura appartenenti al demanio pubblico, che comporti effettiva sottrazione della superficie all’uso pubblico.
In tal caso, l’occupazione del suolo ad uso del privato sembrerebbe non configurarsi in quanto, non rileva alcuna sottrazione al pubblico utilizzo. Quando si concede al privato la sola gestione del servizio, con il potere di esazione delle somme dovute dai singoli per l’uso, quale parcheggio dei loro veicoli, dell’area pubblica a ciò destinata dal Comune si intende un occupazione temporanea, ad opera del singolo e non della concessionaria, che pertanto non sottrae al pubblico uso l’area, come anche statuito dalla Suprema Corte con Ordinanza n.18102 del 21/7/2017.
Quindi viene a mancare il presupposto impositivo della tassazione e avuto riguardo dell’esenzione prevista per gli enti territoriali non è dovuto alcun versamento per tali aree.
Pertanto, si conferma tesi maggioritaria giurisprudenziale il pagamento obbligatorio della Tosap per le aree di parcheggio in concessione in quanto il concessionario dispone a pieno di tali aree. Tenendo sempre però ben fissa la particolare situazione del gestore di servizi, in quanto agisce come mero sostituto dell’Ente e non ne ha la piena disponibilità, altresì non si configura la passività dell’imposta.