discute circa la prescrizione e la decadenza in termini di istituti giuridici.
Tali figure, sono direttamente proporzionali alla dimensione temporale degli
atti e correlativamente per l’esercizio dei propri diritti, difatti, il decorso
del tempo, insieme con altri elementi, può assumere rilievo per l’ordinamento
giuridico, e più in particolare può influire sull’acquisto e sull’estinzione
dei diritti.
decadenza si rinviene innanzi tutto nel codice civile, e così in particolare negli
artt. 2934 e ss. e negli artt. 2964 e ss. C.c..
forza del diritto e non ad una causa estintiva del diritto. Al contrario, la
decadenza prevede un’inerzia prolungata di chi aveva l’onere della pretesa del
diritto e pertanto si configura una presunzione di abbandono del diritto
stesso, ciò in quanto la decadenza è la necessità che un diritto, ma molto più
spesso un potere, sia esercitato entro un determinato termine.
di decadenza, mentre solo in rare occasioni si parla di prescrizione, valendo
al riguardo in via generale le regole civilistiche.
credito già definitivamente sorto e non ancora attuato per l’inadempimento del
debitore. Lo Statuto del Contribuente (L. 27.7.2000 n. 212) all’art. 3 ha
previsto che i termini di prescrizione e decadenza per gli accertamenti
d’imposta non possono essere prorogati. Secondo l’art. 1 le norme dello Statuto
non sarebbero derogabili se non espressamente e mai con norme speciali. In via
generale può affermarsi che anche in materia tributaria la Prescrizione non può
essere rilevata d’ufficio; ad essa si applicano gli istituti della sospensione
e della interruzione, secondo l’ordinaria disciplina civilistica.
ingiunzione fiscale produce un effetto interruttivo, mentre l’impugnazione del
ruolo, della cartella o dell’ingiunzione produce un effetto sospensivo del
decorrere del tempo.
decadenza, per espressa previsione di legge, l’infruttuoso decorso di un
termine che consuma la possibilità di esercitare un potere idoneo a far acquistare
un diritto. In materia tributaria può aggiungersi che l’infruttuoso decorso del
termine, idoneo per volontà del legislatore a determinare la decadenza, può
consistere nella mancata conclusione di un procedimento o, qualora si tratti del
contribuente, nella omissione di un comportamento attivo.
dell’articolo 1 della legge 296/2006 “Gli avvisi di accertamento in rettifica e
d’ufficio devono essere notificati, a pena decadenza, entro il 31 dicembre del
quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono
stati o avrebbero dovuto essere effettuati”. Il successivo comma 163 detta
altra cadenza temporale imponendo di notificare il titolo esecutivo (cartella o
ingiunzione) entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo.
La riscossione a mezzo ruolo delle entrate locali, in base all’articolo 72, comma 1, D.Lgs 507/1993, deve avvenire entro l’anno successivo a quello per il quale è dovuto il tributo.
Salvati i termini di decadenza dell’azione amministrativa, si aprono quelli relativi alla prescrizione che sono regolati in via generale da due articoli del codice civile: l’articolo
2946, che individua la prescrizione decennale, e l’articolo 2948 che definisce
la prescrizione breve della durata di cinque anni. Diverse sentenze di
Cassazione avrebbero individuato per i tributi locali, il termine di
prescrizione quinquennale, riferendosi a tutto ciò che è proprio dei canoni,
degli interessi e in generale tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno
o in termini più brevi (Cassazione 4283/2010: tributi periodici e canoni cinque
anni).
Nella pratica, la
decadenza si rispetta unicamente notificando l’atto tipico che la legge
definisce per i tributi locali (accertamento/ingiunzione/cartella).
Invece la
prescrizione si interrompe con un semplice invito al pagamento.