La tariffa del canone di fognatura e depurazione, così come
disciplinata dal previgente art. 14, L. 5.1.1994, n. 36, venne costruita quale
sommatoria ponderata dei costi di gestione delle opere necessarie al servizio
idrico integrato, nonché dell’adeguatezza della remunerazione del capitale
investito, in modo da assicurare la copertura integrale dei costi di
investimento e di esercizio del servizio pubblico.
disciplinata dal previgente art. 14, L. 5.1.1994, n. 36, venne costruita quale
sommatoria ponderata dei costi di gestione delle opere necessarie al servizio
idrico integrato, nonché dell’adeguatezza della remunerazione del capitale
investito, in modo da assicurare la copertura integrale dei costi di
investimento e di esercizio del servizio pubblico.
Prima delle
modifiche legislative introdotte dall’art. 24, D.Lgs. 18.8.2000, n. 258 e solo
fino al 3.10.2000, il canone in esame era considerato un tributo, dovuto a prescindere dall’effettiva stipula di un
contratto di utenza. Solo a partire dal 4.10.2000 la giurisprudenza è unanime
nella considerazione della tariffa in esame quale corrispettivo di un servizio pubblico a tutti gli effetti, la cui
debenza è quindi collegata inscindibilmente alla concreta fruizione del
servizio da parte dell’utente.
modifiche legislative introdotte dall’art. 24, D.Lgs. 18.8.2000, n. 258 e solo
fino al 3.10.2000, il canone in esame era considerato un tributo, dovuto a prescindere dall’effettiva stipula di un
contratto di utenza. Solo a partire dal 4.10.2000 la giurisprudenza è unanime
nella considerazione della tariffa in esame quale corrispettivo di un servizio pubblico a tutti gli effetti, la cui
debenza è quindi collegata inscindibilmente alla concreta fruizione del
servizio da parte dell’utente.
La tariffa
del servizio idrico integrato, determinata dall’Autorità d’Ambito, ai sensi
dell’articolo 154 del decreto legislativo n. 152 del 2006, costituisce il
corrispettivo del servizio idrico integrato ed è determinata tenendo conto
della qualità della risorsa idrica e del servizio fornito, delle opere e degli
adeguamenti necessari, dell’entità dei costi di gestione delle opere,
dell’adeguatezza della remunerazione del capitale investito e dei costi di
gestione delle aree di salvaguardia, nonché di una quota parte dei costi di
funzionamento dell’Autorità d’ambito, in modo che sia assicurata la copertura
integrale dei costi di investimento e di esercizio secondo il principio del
recupero dei costi e secondo il principio “chi inquina paga”.
del servizio idrico integrato, determinata dall’Autorità d’Ambito, ai sensi
dell’articolo 154 del decreto legislativo n. 152 del 2006, costituisce il
corrispettivo del servizio idrico integrato ed è determinata tenendo conto
della qualità della risorsa idrica e del servizio fornito, delle opere e degli
adeguamenti necessari, dell’entità dei costi di gestione delle opere,
dell’adeguatezza della remunerazione del capitale investito e dei costi di
gestione delle aree di salvaguardia, nonché di una quota parte dei costi di
funzionamento dell’Autorità d’ambito, in modo che sia assicurata la copertura
integrale dei costi di investimento e di esercizio secondo il principio del
recupero dei costi e secondo il principio “chi inquina paga”.
Anche i
giudici amministrativi hanno affermato che “la definizione della tariffa è
ispirata alla rigorosa applicazione del principio di corrispettività, al quale
sono improntate tutte le quote della tariffa del servizio idrico integrato
(articolo 154, comma 1, ult. per. d.lgs n. 152/2006) e la cui valenza è tale
che, per l’ipotesi in cui esso non possa trovare piena esplicazione, e
ciononostante il legislatore ritenga ugualmente necessaria la corresponsione
integrale della tariffa, sono state dettate apposite disposizioni volte a
derogarvi”
giudici amministrativi hanno affermato che “la definizione della tariffa è
ispirata alla rigorosa applicazione del principio di corrispettività, al quale
sono improntate tutte le quote della tariffa del servizio idrico integrato
(articolo 154, comma 1, ult. per. d.lgs n. 152/2006) e la cui valenza è tale
che, per l’ipotesi in cui esso non possa trovare piena esplicazione, e
ciononostante il legislatore ritenga ugualmente necessaria la corresponsione
integrale della tariffa, sono state dettate apposite disposizioni volte a
derogarvi”
Le controversie
relative alla debenza, a partire dal 3.10.2000, del canone per lo scarico e la
depurazione delle acque reflue rientrano nella giurisdizione ordinaria, e non
in quella delle commissioni tributarie, anche se promosse successivamente al
3.12.2005, proprio a fronte della natura corrispettiva del servizio idrico
integrato, inteso quale insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e
distribuzione di acqua ad usi civili di fognatura e di depurazione delle acque
reflue. Tale definizione, ha rappresentato il presupposto normativo su cui è
stato imperniato il concetto di “unitarietà” tanto in relazione al modello
organizzativo di gestione del servizio idrico quanto, conseguenzialmente, alla
“essenza” della quota tariffaria ad esso afferente.
relative alla debenza, a partire dal 3.10.2000, del canone per lo scarico e la
depurazione delle acque reflue rientrano nella giurisdizione ordinaria, e non
in quella delle commissioni tributarie, anche se promosse successivamente al
3.12.2005, proprio a fronte della natura corrispettiva del servizio idrico
integrato, inteso quale insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e
distribuzione di acqua ad usi civili di fognatura e di depurazione delle acque
reflue. Tale definizione, ha rappresentato il presupposto normativo su cui è
stato imperniato il concetto di “unitarietà” tanto in relazione al modello
organizzativo di gestione del servizio idrico quanto, conseguenzialmente, alla
“essenza” della quota tariffaria ad esso afferente.
Negli anni però
questione giurisprudenziale dibattuta è stata la debenza della tariffa della
quota spettante il servizio della depurazione delle acque reflue, con sentenza
della Corte Costituzionale, 10.10.2008, n. 335, è stata dichiarata
l’incostituzionalità dell’art. 155, co. 1, primo periodo, D.Lgs. 152/2006,
nella parte in cui prevede che la quota di tariffa riferita al servizio di
depurazione è dovuta dagli utenti anche nel caso in cui manchino impianti di
depurazione o questi siano temporaneamente inattivi. È stata quindi ravvisata
nella norma illegittima l’irragionevole eliminazione di qualsiasi diretta
relazione tra il pagamento della quota afferente la depurazione e l’effettivo
svolgimento del servizio che tale pagamento avrebbe dovuto retribuire,
disciplinando in tal modo la corresponsione della quota in modo non coerente
con la sua natura di corrispettivo contrattuale. La Suprema Corte è altresì
concorde nel considerare a carico del soggetto gestore del servizio di
fognatura e depurazione, il quale pretenda la riscossione degli oneri relativi
al servizio di depurazione delle acque reflue riferite ad un determinato
periodo temporale, l’onere di dimostrare l’esistenza di un impianto di
depurazione funzionante proprio in relazione a tale preciso periodo, oggetto di
fatturazione.
questione giurisprudenziale dibattuta è stata la debenza della tariffa della
quota spettante il servizio della depurazione delle acque reflue, con sentenza
della Corte Costituzionale, 10.10.2008, n. 335, è stata dichiarata
l’incostituzionalità dell’art. 155, co. 1, primo periodo, D.Lgs. 152/2006,
nella parte in cui prevede che la quota di tariffa riferita al servizio di
depurazione è dovuta dagli utenti anche nel caso in cui manchino impianti di
depurazione o questi siano temporaneamente inattivi. È stata quindi ravvisata
nella norma illegittima l’irragionevole eliminazione di qualsiasi diretta
relazione tra il pagamento della quota afferente la depurazione e l’effettivo
svolgimento del servizio che tale pagamento avrebbe dovuto retribuire,
disciplinando in tal modo la corresponsione della quota in modo non coerente
con la sua natura di corrispettivo contrattuale. La Suprema Corte è altresì
concorde nel considerare a carico del soggetto gestore del servizio di
fognatura e depurazione, il quale pretenda la riscossione degli oneri relativi
al servizio di depurazione delle acque reflue riferite ad un determinato
periodo temporale, l’onere di dimostrare l’esistenza di un impianto di
depurazione funzionante proprio in relazione a tale preciso periodo, oggetto di
fatturazione.
Avendo natura di corrispettivo di una
prestazione contrattuale a partire dal 4.10.2000, non deve essere imputato a
chi non beneficia del servizio soggetto al rapporto di condizionalità reciproca
delle prestazioni, pertanto il contribuente non può essere tenuto a pagare il corrispettivo di un servizio di
depurazione delle acque che non viene erogato.
prestazione contrattuale a partire dal 4.10.2000, non deve essere imputato a
chi non beneficia del servizio soggetto al rapporto di condizionalità reciproca
delle prestazioni, pertanto il contribuente non può essere tenuto a pagare il corrispettivo di un servizio di
depurazione delle acque che non viene erogato.
Con Sentenza
7210 del 2016 la Cassazione ha ribadito tale principio, dunque, pur essendo
pacifico che all’utente non allacciato alla rete fognaria non siano erogati i
relativi servizi, l’assunto afferma che il servizio di fognatura e depurazione
non è reso per mancata istituzione o predisposizione degli impianti da parte
del Comune o per la loro temporanea inattività non è altresì equivalente al
concetto di servizio non usufruito dall’utente che non abbia voluto allacciarsi
alla rete di fognatura e depurazione comunale predisposta e funzionante.
7210 del 2016 la Cassazione ha ribadito tale principio, dunque, pur essendo
pacifico che all’utente non allacciato alla rete fognaria non siano erogati i
relativi servizi, l’assunto afferma che il servizio di fognatura e depurazione
non è reso per mancata istituzione o predisposizione degli impianti da parte
del Comune o per la loro temporanea inattività non è altresì equivalente al
concetto di servizio non usufruito dall’utente che non abbia voluto allacciarsi
alla rete di fognatura e depurazione comunale predisposta e funzionante.
Nel caso in cui
l’utente sia dotato di sistemi di collettamento e depurazione propri, deve
essere verificata secondo il principio “chi inquina paga”, riportato nell’art.
154, co. 1, D.Lgs. 152/2006, nel rispetto delle disposizioni europee in materia
ambientale espresse nell’art. 191, Trattato sul Funzionamento dell’Unione
europea. In particolare, l’art. 155, co. 1, ultimo periodo, D.Lgs. 152/2006,
prevede che la tariffa non sia dovuta se
l’utente è dotato di sistemi di collettamento e di depurazione propri, sempre
che tali sistemi abbiano ricevuto specifica approvazione da parte dell’ente di
governo dell’ambito.
l’utente sia dotato di sistemi di collettamento e depurazione propri, deve
essere verificata secondo il principio “chi inquina paga”, riportato nell’art.
154, co. 1, D.Lgs. 152/2006, nel rispetto delle disposizioni europee in materia
ambientale espresse nell’art. 191, Trattato sul Funzionamento dell’Unione
europea. In particolare, l’art. 155, co. 1, ultimo periodo, D.Lgs. 152/2006,
prevede che la tariffa non sia dovuta se
l’utente è dotato di sistemi di collettamento e di depurazione propri, sempre
che tali sistemi abbiano ricevuto specifica approvazione da parte dell’ente di
governo dell’ambito.
Tale sentenza
conclude affermando quindi il principio di diritto in base al quale la debenza
della tariffa di fognatura e depurazione, quale componente del corrispettivo
del servizio idrico integrato, non è
automaticamente esclusa nel caso in cui i relativi impianti di fognatura e
depurazione siano stati dall’ente locale predisposti e siano attivi e la
mancata fruizione dei relativi servizi dipenda da un comportamento volontario
dell’utente che non intenda allacciarvisi, provvedendo alle rispettive esigenze
con sistemi propri.
conclude affermando quindi il principio di diritto in base al quale la debenza
della tariffa di fognatura e depurazione, quale componente del corrispettivo
del servizio idrico integrato, non è
automaticamente esclusa nel caso in cui i relativi impianti di fognatura e
depurazione siano stati dall’ente locale predisposti e siano attivi e la
mancata fruizione dei relativi servizi dipenda da un comportamento volontario
dell’utente che non intenda allacciarvisi, provvedendo alle rispettive esigenze
con sistemi propri.
In tal caso
infatti incombe all’utente, che intenda sottrarsi al pagamento della tariffa,
l’onere probatorio di dimostrare la compatibilità dei propri sistemi di collettamento
e depurazione delle acque reflue provenienti da scarichi di insediamenti
domestici con le preminenti finalità di tutela ambientale e della concorrenza
relative all’istituzione del servizio idrico integrato così come disciplinate
in ambito comunitario.
infatti incombe all’utente, che intenda sottrarsi al pagamento della tariffa,
l’onere probatorio di dimostrare la compatibilità dei propri sistemi di collettamento
e depurazione delle acque reflue provenienti da scarichi di insediamenti
domestici con le preminenti finalità di tutela ambientale e della concorrenza
relative all’istituzione del servizio idrico integrato così come disciplinate
in ambito comunitario.
Si riassumono in tabella i principali casi di
esenzione dal canone di fognatura e depurazione
esenzione dal canone di fognatura e depurazione
COMPONENTI TARIFFA
SERVIZIO IDRICO
INTEGRATO
|
Natura quale componente tariffaria fino al 3.10.2000
|
Natura quale componente tariffaria dal 4.10.2000
|
Canone fognatura
|
Tributo
|
Corrispettivo
|
Canone depurazione
|
Tributo
|
Corrispettivo
|
ESENZIONI:
|
CANONE FOGNATURA a
partire dal 4.10.2000
|
CANONE DEPURAZIONE a
partire dal 4.10.2000
|
1) Mancato allaccio alla rete fognaria con impianto
di depurazione non esistente o temporaneamente non funzionante |
Non dovuto
|
Non dovuto
|
2) Mancato allaccio alla rete fognaria esistente e funzionante
con impianto di depurazione esistente e funzionante |
Non dovuto solo se l’utente dimostra la
compatibilità dei propri sistemi di collettamento e depurazione delle acque reflue domestiche con le preminenti finalità di tutela ambientale e della concorrenza relative all’istituzione del servizio idrico integrato. |
Non dovuto solo se l’utente dimostra la
compatibilità dei propri sistemi di collettamento e depurazione delle acque reflue domestiche con le preminenti finalità di tutela ambientale e della concorrenza relative all’istituzione del servizio idrico integrato. |
3) Allaccio alla rete fognaria con impianto di
depurazione inesistente o non funzionante |
Dovuto
|
Non dovuto
|
4) Allaccio alla rete fognaria con impianto di
depurazione esistente e funzionante |
Dovuto
|
Dovuto
|