La Corte di Cassazione intervenuta con la sentenza n.
2173/2018 conferma l’illegittimità della notifica di un atto di accertamento
con poste private. Nella stessa, i giudici hanno ritenuto che nell’ipotesi di
notificazione dell’atto tramite un’agenzia privata, con una
modalità non contemplata dall’ordinamento, si concretizza l’inesistenza giuridica della notifica, neanche sanabile con la
proposizione del ricorso.
avviato dalla legge 124/2017 con la quale si è disposta, a decorrere dal 10 settembre 2017, la soppressione
dell’attribuzione in esclusiva a Poste Italiane, quale fornitore del servizio
postale universale, dei servizi di notificazione degli atti giudiziari e delle violazioni del codice della strada, non può non dare importanza e rilevanza alla prescrizione del rilascio
di una licenza individuale che è
subordinato alla sussistenza di specifici obblighi con riferimento alla
sicurezza, alla qualità, alla continuità, alla disponibilità e all’esecuzione
dei servizi di notificazione.
licenze individuali, compresi quelli relativi all’affidabilità, alla
professionalità e all’onorabilità di coloro che richiedono la licenza
individuale, devono essere determinati dall’Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni, la quale a oggi non ha
ancora provveduto.
saranno rilasciate le nuove licenze individuali relative allo svolgimento dei
servizi di notificazione, si dovranno continuare ad applicare le disposizioni
che riservano le notificazioni a Poste Italiane.
notificazione con raccomandata con avviso di ricevimento al servizio postale
universale, con la conseguenza che la notificazione avvenuta con le agenzie
private si deve ritenere inesistente, e, dall’altro lato, assume un’interpretazione restrittiva, che aveva fatto
salva la notificazione a mezzo delle agenzie private nei confronti del
ministero delle Finanze e dei Comuni, per i quali è prevista la possibilità di
consegna diretta dell’atto all’impiegato addetto alla ricezione, equiparando la
notifica a mezzo posta privata alla consegna diretta, con l’ulteriore
precisazione che in questa ipotesi la notifica comunque si intende eseguita non
nel momento della spedizione, ma nel momento della ricezione.
tributario, la notifica a mezzo posta del ricorso introduttivo del giudizio
tributario effettuata mediante un servizio gestito da un licenziatario privato
deve ritenersi inesistente, e come tale non suscettibile di sanatoria, atteso
che l’art. 4, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 261 del 1999, che ha
liberalizzato i servizi postali, stabilisce che per esigenze di ordine pubblico
sono comunque affidati in via esclusiva alle Poste Italiane s.p.a. le
notificazioni a mezzo posta degli atti giudiziari di cui alla I. n. 890 del
1982, tra cui vanno annoverate quelle degli atti tributari sostanziali e
processuali”
rilasciate le nuove licenze individuali relative allo svolgimento dei servizi
già oggetto di riserva sulla base delle regole da predisporsi da parte
dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) ai sensi della
succitata norma, debba trovare ancora conferma l’orientamento sinora espresso
in materia dalla giurisprudenza maggioritaria.