Con la delibera 5/2018, la sezione Autonomie ha approvato le
nuove Linee guida sul predissesto per adeguarle alle evoluzioni normative e
giurisprudenziali degli ultimi 5 anni. Come è opportuno che sia, le stesse si incentrano
sui riflessi dell’introduzione del criterio
oggettivo di durata massima, compresa tra 4 e 20 anni, della procedura di
predissesto.
Per individuare la situazione di sofferenza finanziaria
suscettibile di ricorso al predissesto occorre che l’insuperabile squilibrio strutturale, si traduca nell’incapacità di adempiere alle obbligazioni
secondo esigibilità a causa della mancanza di risorse effettive a copertura
della spesa. Tale situazione deve essere in genere caratterizzata da una grave carenza di liquidità, con
conseguente deficit da disavanzo di amministrazione o da debiti fuori bilancio,
tale da esorbitare le capacità ordinarie di bilancio e di ripristino degli
equilibri e da richiedere mezzi ulteriori.
suscettibile di ricorso al predissesto occorre che l’insuperabile squilibrio strutturale, si traduca nell’incapacità di adempiere alle obbligazioni
secondo esigibilità a causa della mancanza di risorse effettive a copertura
della spesa. Tale situazione deve essere in genere caratterizzata da una grave carenza di liquidità, con
conseguente deficit da disavanzo di amministrazione o da debiti fuori bilancio,
tale da esorbitare le capacità ordinarie di bilancio e di ripristino degli
equilibri e da richiedere mezzi ulteriori.
Nondimeno, le Linee guida ribadiscono che l’accesso al
predissesto è la regolare approvazione,
nei termini di legge, del bilancio di
previsione e dell’ultimo rendiconto,
perché le proiezioni successive devono avere come punto iniziale di riferimento
una situazione consolidata in documenti ufficiali. Si tratta di adempimenti
che, seppur non espressamente richiesti dalla disciplina procedimentale, sono
essenziali elementi istruttori.
predissesto è la regolare approvazione,
nei termini di legge, del bilancio di
previsione e dell’ultimo rendiconto,
perché le proiezioni successive devono avere come punto iniziale di riferimento
una situazione consolidata in documenti ufficiali. Si tratta di adempimenti
che, seppur non espressamente richiesti dalla disciplina procedimentale, sono
essenziali elementi istruttori.
L’esame va condotto alla luce di una visione dinamica della
situazione contabile dell’ente, in modo che l’azione di risanamento e la sostenibilità
del percorso di riequilibrio considerino la situazione presente al momento
delle valutazioni conclusive, includendo dunque tutte le poste passive o attive
maturate nel frattempo.
situazione contabile dell’ente, in modo che l’azione di risanamento e la sostenibilità
del percorso di riequilibrio considerino la situazione presente al momento
delle valutazioni conclusive, includendo dunque tutte le poste passive o attive
maturate nel frattempo.
Il piano di riequilibrio, le cui previsioni pluriennali
esprimono un’anticipata programmazione finanziaria vincolante postula
l’adozione di misure strutturali che ne evitino il riformarsi. Per tale scopo programmatorio,
il piano, va ufficializzato in un accordo formale con i creditori in grado di
conferirgli efficacia giuridica. Essenziale è concepire come tale piano sia uno strumento straordinario,
previsto per gli enti locali in condizione di grave squilibrio strutturale,
volto a prevenire il dissesto ed a ripristinare gli equilibri finanziari. Si precisa pertanto in tali Linee guida che il ricorso alla
procedura di riequilibrio finanziario pluriennale è ammesso solo nel caso in
cui le accertate condizioni di squilibrio strutturale non compromettano la
continuità amministrativa nello svolgimento delle funzioni e dei servizi
indispensabili e, nel contempo, lo squilibrio finanziario e la massa passiva
siano ripianabili, ragionevolmente, nell’orizzonte temporale determinato ai
criteri dell’art. 243-bis, comma 6, TUEL.
esprimono un’anticipata programmazione finanziaria vincolante postula
l’adozione di misure strutturali che ne evitino il riformarsi. Per tale scopo programmatorio,
il piano, va ufficializzato in un accordo formale con i creditori in grado di
conferirgli efficacia giuridica. Essenziale è concepire come tale piano sia uno strumento straordinario,
previsto per gli enti locali in condizione di grave squilibrio strutturale,
volto a prevenire il dissesto ed a ripristinare gli equilibri finanziari. Si precisa pertanto in tali Linee guida che il ricorso alla
procedura di riequilibrio finanziario pluriennale è ammesso solo nel caso in
cui le accertate condizioni di squilibrio strutturale non compromettano la
continuità amministrativa nello svolgimento delle funzioni e dei servizi
indispensabili e, nel contempo, lo squilibrio finanziario e la massa passiva
siano ripianabili, ragionevolmente, nell’orizzonte temporale determinato ai
criteri dell’art. 243-bis, comma 6, TUEL.
Inoltre, le Linee guida impongono l’assegnazione all’ente di
termini precisi per l’adempimento delle richieste istruttorie, pena la
valutazione del piano in base allo stato degli atti. Analoga premura è
formulata circa l’osservanza dei termini procedurali per l’istruttoria di
competenza della Commissione ministeriale, che deve trattare gli affari in base
alla cronologia di presentazione.
termini precisi per l’adempimento delle richieste istruttorie, pena la
valutazione del piano in base allo stato degli atti. Analoga premura è
formulata circa l’osservanza dei termini procedurali per l’istruttoria di
competenza della Commissione ministeriale, che deve trattare gli affari in base
alla cronologia di presentazione.
Un ultimo chiarimento riguarda la facoltà di revoca della
procedura di riequilibrio, consentita se esercitata entro il termine di 90
giorni previsto per la presentazione del piano.
La scelta dell’ente di revocare
la richiesta va dunque, formalizzata con una delibera e deve consistere in una rinuncia integrale allo strumento di
risanamento.
procedura di riequilibrio, consentita se esercitata entro il termine di 90
giorni previsto per la presentazione del piano.
La scelta dell’ente di revocare
la richiesta va dunque, formalizzata con una delibera e deve consistere in una rinuncia integrale allo strumento di
risanamento.