Mutatis mutandi, continuiamo la nostra analisi sulle
condizioni che mutano il rapporto contrattuale in corso d’opera. L’articolo 106
non si esaurisce con le modifiche, bensì muove il suo oggetto intorno ad un’altra
condizione, ovvero la variante.
condizioni che mutano il rapporto contrattuale in corso d’opera. L’articolo 106
non si esaurisce con le modifiche, bensì muove il suo oggetto intorno ad un’altra
condizione, ovvero la variante.
Le varianti in corso d’opera sono disciplinate dal comma 1,
lettera c, che sono ammissibili alle condizioni di essere sopravvenute alla stipula del contratto e di essere impreviste ed imprevedibili con l’uso
della ordinaria diligenza.
lettera c, che sono ammissibili alle condizioni di essere sopravvenute alla stipula del contratto e di essere impreviste ed imprevedibili con l’uso
della ordinaria diligenza.
Al ricorrere delle circostanze su riportate, la variante è
ammessa ma con due limitazioni: non deve alterare la natura generale del
contratto e dunque non deve incidere in maniera sostanziale sul tipo di
prestazione da rendere; la seconda limitazione è che riguarda i soli settori
ordinari. Si tratta della disciplina tra le più delicate in quanto connesse
alla circostanza di una crescita incontrollata dei costi di esecuzione delle
opere con effetti pregiudizievoli di rilevante impatto per la pubblica
amministrazione.
ammessa ma con due limitazioni: non deve alterare la natura generale del
contratto e dunque non deve incidere in maniera sostanziale sul tipo di
prestazione da rendere; la seconda limitazione è che riguarda i soli settori
ordinari. Si tratta della disciplina tra le più delicate in quanto connesse
alla circostanza di una crescita incontrollata dei costi di esecuzione delle
opere con effetti pregiudizievoli di rilevante impatto per la pubblica
amministrazione.
Il concetto di variante connessa ad eventi imprevisti ed
imprevedibili deve essere letta in combinato disposto con l’ipotesi di cui
alla lettera b) e quella di cui all’art. 63, comma 2, lett. c) che disciplinano l’ipotesi di una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di
gara quando per ragioni di estrema urgenza derivanti da eventi
imprevedibili dall’amministrazione, i termini per le procedure aperte o
ristrette o per quelle competitive con negoziazione non possono essere
rispettate.
imprevedibili deve essere letta in combinato disposto con l’ipotesi di cui
alla lettera b) e quella di cui all’art. 63, comma 2, lett. c) che disciplinano l’ipotesi di una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di
gara quando per ragioni di estrema urgenza derivanti da eventi
imprevedibili dall’amministrazione, i termini per le procedure aperte o
ristrette o per quelle competitive con negoziazione non possono essere
rispettate.
E’ chiaro che le varianti vanno motivate facendo riferimento
alla ricorrenza delle condizioni in questione e ciò costituisce, come detto in
premessa, una novità rispetto al precedente art. 132, comma e) del D.Lgs.
163/2006.
alla ricorrenza delle condizioni in questione e ciò costituisce, come detto in
premessa, una novità rispetto al precedente art. 132, comma e) del D.Lgs.
163/2006.
L’ANAC chiarisce e delinea quali siano le circostanze
impreviste e imprevedibili con la deliberazione n. 106 del 13/12/2006 la quale
riferisce che “Qualora la necessità di ricorrere a varianti sia determinata
dalla mancata osservanza delle prescrizioni assegnate alla progettazione e
dall’insufficienza delle indagini preliminari, trattandosi di circostanze note
o prevedibili, non appare legittimo l’inquadramento delle relative varianti
nelle tipologie delle “cause impreviste e imprevedibili”, dell’“imprevisto
geologico” e dell’“intervento migliorativo”, di cui, rispettivamente, all’art.
25, comma 1, lett. b), b.bis) e c), e comma 3 della legge 11 febbraio 1994, n.
109 e s.m.”.
impreviste e imprevedibili con la deliberazione n. 106 del 13/12/2006 la quale
riferisce che “Qualora la necessità di ricorrere a varianti sia determinata
dalla mancata osservanza delle prescrizioni assegnate alla progettazione e
dall’insufficienza delle indagini preliminari, trattandosi di circostanze note
o prevedibili, non appare legittimo l’inquadramento delle relative varianti
nelle tipologie delle “cause impreviste e imprevedibili”, dell’“imprevisto
geologico” e dell’“intervento migliorativo”, di cui, rispettivamente, all’art.
25, comma 1, lett. b), b.bis) e c), e comma 3 della legge 11 febbraio 1994, n.
109 e s.m.”.
Di seguito uno schema riassuntivo (Fonte Altalex 02/05/2018) che illustra le fattispecie
dell’articolo 106 Dlgs 50/2016 e gli adempimenti necessari conseguenziali ai
casi di specie:
dell’articolo 106 Dlgs 50/2016 e gli adempimenti necessari conseguenziali ai
casi di specie:
Fattispecie
– Art. 106 D. Lgs. 50/2016 |
CASI
|
LIMITI
DI VALORE MASSIMO |
CONDIZIONI
|
ADEMPIMENTI
|
LE MODIFICHE PREVISTE NEI DOCUMENTI DI GARA (Comma 1 lett. a) e comma 11) |
a) Clausole di revisione e di
adeguamento prezzi; b) Proroga del contratto per il tempo strettamente necessario all’espletamento delle procedure di gara. c) Modifiche di dettaglio o varianti non varianti
d) Sostituzione del contraente originario |
Nessun limite.
Per i lavori l’eccedenza deve superare il 10% del prezzo originario e comunque in misura pari alla metà. Le modifiche di dettaglio hanno il limite di valore determinato dalla S.A. |
1) Clausole chiare in cui sono prefissate
la portata e la natura delle modifiche. 2) Non è alterata la natura generale del contratto. |
Nessuna ulteriore pubblicazione
Nessun nuovo CIG. |
LE MODIFICHE NON PREVISTE NEI DOCUMENTI
DI GARA (Comma 1, lettere b), d), e)) |
a) Lavori, servizi o forniture
supplementari affidate al contraente originale, necessarie e non incluse nell’appalto iniziale; b) Modifiche non sostanziali, di dettaglio o varianti non varianti; c) Sostituzione del contraente originario in caso di morte, ristrutturazioni societarie; d) Se la S.A. assume obblighi del contraente verso subappaltatore |
La modifica non deve superare il 50% del
valore del contratto iniziale (solo per settori ordinari); Le modifiche di dettaglio, se previste nel bando, possono essere incluse in soglie di importi. |
Per le sole prestazioni supplementari,
se un cambiamento del contraente produce due effetti: 1) impraticabilità per motivi economici o tecnici; 2) notevoli disguidi o consistente duplicazione dei costi. In ogni caso non deve essere alterata la natura generale del contratto. |
Nessun nuovo CIG se la modifica non
supera il quinto d’obbligo. 1) Comunicazione ad ANAC entro 30 giorni dall’approvazione della prestazione supplementare; 2) Pubblicazione ai sensi del comma 5 per le prestazioni supplementari. |
LE VARIANTI IN CORSO D’OPERA
TRADIZIONALI (Comma 1, lettera c)) |
Varianti in corso d’opera
|
La modifica non deve superare il 50% del
valore del contratto iniziale (solo per settori ordinari) |
Devono realizzarsi entrambe le seguenti:
1) circostanze impreviste e imprevedibili, compresa la sopravvenienza di nuove norme; 2) non è alterata la natura generale del contratto. |
Nessun nuovo CIG se la modifica non
supera il quinto d’obbligo. 1) Pubblicazione ai sensi del comma 5. 2) Comunicazione all’Osservatorio entro 30 giorni dall’approvazione della variante in caso di varianti: a) per appalti sotto soglia; b) di importo inferiore al 10% per appalti pari o sopra soglia. 3) Trasmissione all’ANAC per varianti pari o superiore del 10% del valore del contratto iniziale su appalti pari o sopra soglia comunitaria. |
LE MODIFICHE PER IMPORTI SOTTOSOGLIA
(Comma 2 e commi 9 e 10) |
a) Modifiche motivate diversamente da
quanto previsto nel comma 1, lettere a) e b); b) Modifiche per errori od omissioni progettuali |
Deve trattarsi di modifica sotto soglia
comunitaria che non supera il 10% per servizi e forniture, il 15% per i lavori |
1) Non è alterata la natura generale del
contratto; 2) Resta ferma la responsabilità dei progettisti esterni nel caso b) |
Nessun nuovo CIG
1) Comunicazione ad ANAC entro 30 giorni dall’approvazione della prestazione supplementare |
Modifiche diverse da quelle previste ai
commi 1 e 2 (Comma 6) |
Nessun
limite |
Nuova procedura di gara e nuovo CIG ed
eventuale ricorso all’art. 63 |