Parlando di formazione di ruoli, dobbiamo citare il dm
321/99, il quale disciplina tale materia. L’articolo 4, nello specifico prevede
che per i ruoli trasmessi al CNC fra il giorno 1 ed il giorno 15 del mese, la
consegna al concessionario si intende effettuata il giorno 25 dello stesso
mese; per i ruoli trasmessi al CNC fra il giorno 16 e l’ultimo giorno del mese,
la consegna al concessionario si intende effettuata il giorno 10 del mese
successivo. Dalla data di consegna si computano termini importanti, compreso
quello previsto da un’altra strategica disposizione contenuta nell’articolo 19
comma 2 lettera a) del d lgs 112/99, che assegna nove mesi di tempo all’Agente della Riscossione per la notifica della cartella, decorrenti
dalla consegna del ruolo.
321/99, il quale disciplina tale materia. L’articolo 4, nello specifico prevede
che per i ruoli trasmessi al CNC fra il giorno 1 ed il giorno 15 del mese, la
consegna al concessionario si intende effettuata il giorno 25 dello stesso
mese; per i ruoli trasmessi al CNC fra il giorno 16 e l’ultimo giorno del mese,
la consegna al concessionario si intende effettuata il giorno 10 del mese
successivo. Dalla data di consegna si computano termini importanti, compreso
quello previsto da un’altra strategica disposizione contenuta nell’articolo 19
comma 2 lettera a) del d lgs 112/99, che assegna nove mesi di tempo all’Agente della Riscossione per la notifica della cartella, decorrenti
dalla consegna del ruolo.
Spesso, l’Agenzia delle Entrate – Riscossione riscontra i ruoli
formati dagli enti con apposite segnalazioni,
nelle quali si rileva che vi sarebbe “rischio” relativamente all’attività di
riscossione in quanto vicina ai termini di prescrizione. Le forniture
interessate per le quali stanno giungendo tali segnalazioni sono quelle che
corrispondono all’anno di competenza 2012.
formati dagli enti con apposite segnalazioni,
nelle quali si rileva che vi sarebbe “rischio” relativamente all’attività di
riscossione in quanto vicina ai termini di prescrizione. Le forniture
interessate per le quali stanno giungendo tali segnalazioni sono quelle che
corrispondono all’anno di competenza 2012.
Ai sensi del comma 2 dell’articolo 19 tra i motivi che
legittimano il diniego al discarico
rientra la mancata notificazione
imputabile al concessionario,
della cartella di pagamento, prima del
decorso del nono mese successivo alla consegna del ruolo. Contestualmente,
quando si forma il ruolo è necessario che ci sia accortezza su due aspetti
quali, i nove mesi dell’Agente della
riscossione e la decadenza del
tributo.
legittimano il diniego al discarico
rientra la mancata notificazione
imputabile al concessionario,
della cartella di pagamento, prima del
decorso del nono mese successivo alla consegna del ruolo. Contestualmente,
quando si forma il ruolo è necessario che ci sia accortezza su due aspetti
quali, i nove mesi dell’Agente della
riscossione e la decadenza del
tributo.
Il termine dei 9 mesi è rilevante ai soli rapporti tra ente
impositore e agenzia entrate Riscossione, pertanto il contribuente potrà
eccepire solo e soltanto la sopravvenuta decadenza o prescrizione quando la
notifica nei suoi confronti non rispetta i termini di legge.
impositore e agenzia entrate Riscossione, pertanto il contribuente potrà
eccepire solo e soltanto la sopravvenuta decadenza o prescrizione quando la
notifica nei suoi confronti non rispetta i termini di legge.
L’applicazione della regola va coordinata con la decadenza
posta dal comma 163 dell’articolo 1 della Legge 296/2006, secondo cui il titolo
esecutivo relativo a tributi locali, ai fini della riscossione coattiva, va
notificato entro il 31 dicembre del
terzo anno successivo a quello in cui l’accertamento ha raggiunto lo stato
di definitività. Al momento, al 31 dicembre 2018, l’ente decade dalla potestà di
riscossione degli accertamenti divenuti definitivi nel 2015.
posta dal comma 163 dell’articolo 1 della Legge 296/2006, secondo cui il titolo
esecutivo relativo a tributi locali, ai fini della riscossione coattiva, va
notificato entro il 31 dicembre del
terzo anno successivo a quello in cui l’accertamento ha raggiunto lo stato
di definitività. Al momento, al 31 dicembre 2018, l’ente decade dalla potestà di
riscossione degli accertamenti divenuti definitivi nel 2015.
Si comprende così che la formazione del ruolo non può essere
avviata a ridosso del termine di decadenza o di prescrizione, bensì deve tener
conto di tutta la tempistica prevista dall’articolo 4. Da questo punto di vista
è innegabile il vantaggio della flessibilità di cui gode l’ingiunzione fiscale,
che può essere formata in tempi più celeri e diventa, in caso di accertamenti a
rischio, l’unica arma per impedire la decadenza.
avviata a ridosso del termine di decadenza o di prescrizione, bensì deve tener
conto di tutta la tempistica prevista dall’articolo 4. Da questo punto di vista
è innegabile il vantaggio della flessibilità di cui gode l’ingiunzione fiscale,
che può essere formata in tempi più celeri e diventa, in caso di accertamenti a
rischio, l’unica arma per impedire la decadenza.
La segnalazione trasmessa dall’Agente della Riscossione ha
dunque la finalità di richiamare l’attenzione dell’ente impositore affinchè si
attivi per l’interruzione dei termini, più semplice nel caso di prescrizione e
ben più complessa in caso di decadenza.
dunque la finalità di richiamare l’attenzione dell’ente impositore affinchè si
attivi per l’interruzione dei termini, più semplice nel caso di prescrizione e
ben più complessa in caso di decadenza.