Il contribuente che versa il tributo a un comune incompetente non può essere sanzionato. E non è tenuto neppure a pagare gli interessi. L’errato versamento, qualunque sia la causa, impone al comune che ha incassato la somma di riversarla all’amministrazione competente.
Sono arrivate a ItaliaOggi le segnalazioni di alcuni lettori ai quali sono stati notificati da diverse amministrazioni locali provvedimenti di contestazioni delle sanzioni per aver indicato nel modello di pagamento Imu un codice comune errato. Questi atti sono in contrasto con le norme di legge, che escludono in questi casi il pagamento sia delle sanzioni che degli interessi.
È importante porre in rilievo, soprattutto in un periodo denso di scadenze e adempimenti, che gli errati versamenti non possono essere sanzionati, come disposto dall’articolo 13 del decreto legislativo 471/1997, e i contribuenti non sono tenuti a regolarizzare le eventuali violazioni, purché siano in grado di provare di aver effettuato il pagamento dovuto entro la data di scadenza. In base a questa norma le sanzioni fiscali non si applicano quando i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti a ufficio o concessionario diverso da quello competente. La regola vale anche per i tributi locali.
Peraltro, il comma 722 della legge di stabilità (147/2013) ha previsto che se un contribuente versa per errore l’Imu a un comune incompetente non può essere sanzionato e non è tenuto a pagare gli interessi all’ente che non ha incassato le somme dovute. Spetta all’ente incompetente riversare le somme all’amministrazione creditrice, senza imporre al contribuente di fare istanza di rimborso a un comune e versare le somme all’altro. La partita contabile va regolata tra gli enti interessati.
Questa procedura prevista dalla legge di stabilità per l’Imu è stata estesa a tutti i tributi locali, Tasi e Tari comprese, dall’articolo 1, comma 4, del dl sulla finanza locale (16/2014). Con decreto del ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il ministero dell’interno, sentita la conferenza stato-città e autonomie locali, dovranno essere stabilite le modalità applicative di queste disposizioni. In primo luogo, ciò comporta che il contribuente che sbaglia a individuare il comune competente a incassare le somme, o indica nel modello F24 o nel bollettino di conto corrente postale un codice errato, non può essere sanzionato.
Inoltre, a differenza che in passato, non è tenuto a presentare istanza di rimborso, per poi versare il tributo al comune competente. E non è obbligato neppure a pagare gli interessi maturati medio tempore. Spetta, invece, al comune incompetente riversare le somme.
Il comma 722 della legge di stabilità , quindi, delinea il procedimento che deve essere osservato in caso di versamenti effettuati a enti incompetenti, che è un problema che si trascina da tempo. Il comune che viene a conoscenza dell’errato versamento, anche qualora non vi sia una segnalazione da parte del contribuente interessato, deve attivare d’ufficio il riversamento al comune competente delle somme indebitamente percepite, per evitare di costringere l’interessato a presentare istanza di rimborso e pagare nuovamente il dovuto all’ente competente. Se la comunicazione viene effettuata dal contribuente, deve indicare nell’atto gli estremi del versamento, l’importo pagato, i dati dell’immobile, il comune destinatario delle somme e quello che invece ha ricevuto, per errore, il pagamento.
FONTE: Italia Oggi, di Sergio Trovato