Fabbricati inagibili. L’inabitabilità può essere certificata tramite attestazione dell’ufficio tecnico comunale o dichiarazione sostitutiva.
L’articolo 13, comma 3, del Dl 201/2011 stabilisce che per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili, e di fatto non utilizzati, la base imponibile è ridotta del 50% limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni.
TASI: BASE IMPONIBILE RIDOTTA DEL 50% INAGIBILITA’
La normativa prevede altresì che l’inagibilità o l’inabitabilità sia accertata dall’ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa a tale previsione, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del Dpr 445/2000.
Di particolare importanza è la facoltà che la disposizione riconosce ai Comuni che possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione.
Nella prassi si rinvengono numerosi regolamenti comunali che definiscono inagibili o inabitabili i fabbricati fatiscenti che presentano un degrado superabile solo a seguito di degli interventi di recupero di cui all’articolo 3, comma 1, lettera c), d) ed f) del Dpr 380/2001.
Si tratta degli interventi di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia e di ristrutturazione urbanistica.
Sul punto il Governo, con la risposta all’interrogazione parlamentare n. 5-01805 dell’8 gennaio 2014, ha precisato che, laddove i Comuni non siano intervenuti con apposite disposizioni regolamentari (alle quali non è possibile derogare ancorchè l’immobile non sia di fatto utilizzabile), il contribuente, in alternativa all’apposita attestazione rilasciata dal competente ufficio tecnico comunale, ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva per avvalersi dell’agevolazione in commento, «poichè rientrano nella definizione di immobili inagibili, inabitabili e di fatto non utilizzati non solo quelli che necessitano degli interventi di cui all’articolo 3, comma 1, lettere c), d) ed f) del Dpr 380/2001».
Viene così lasciato intendere che nelle more del regolamento comunale potrebbero godere della riduzione del 50% della base imponibile, ad esempio, gli edifici industriali che, avendo subito l’asportazione dell’impiantistica a causa di varie vicissitudini (furti, atti vandalici, manomissioni gravi), si trovano nella condizione di non essere più agibili ai sensi degli articoli 24-26 del Dpr 380/20012 per mancanza di conformità degli impianti.
Ancorché la questione sia ancora dibattuta e in attesa di conoscere il parere del Ministero, è da ritenere che la riduzione del 50% della base imponibile vada automaticamente applicata anche alla Tasi, anche qualora il regolamento comunale non dovesse disporre nulla al riguardo.
A tale conclusione si arriva esaminando il combinato disposto degli articoli 1, comma 675, della legge 147/2013 e 13, comma 3, del Dl 201/2011.
La prima disposizione, contenuta nella legge di stabilità 2014, stabilisce che la base imponibile della Tasi «è quella prevista per l’applicazione dell’imposta municipale propria (Imu)».
La seconda disposizione, come già visto, prevede che «la base imponibile» dell’Imu è ridotta del 50% (ai fini che qui interessano) per i fabbricati dichiarati inagibili e di fatto non utilizzati.
Non dovrebbero quindi sussistere dubbi circa l’applicabilità della riduzione in oggetto, anche con riguardo alla Tasi.
FONTE: IL SOLE 24 ORE