L’applicazione della Tasi potrebbe complicarsi anche
nell’ipotesi del proprietario deceduto recentemente.
nell’ipotesi del proprietario deceduto recentemente.
In tal caso gli eredi, per la parte non assolta dal
defunto prima del suo decesso, sono tenuti a versare il tributo collettivamente
e impersonalmente, in virtù di un obbligo di solidarietà tra loro.
Relativamente al periodo successivo alla morte del “de cuius”, gli eredi sono
invece tenuti al pagamento della Tasi in proporzione alle quote di possesso
secondo le regole previste per l’Imu, estensibili al nuovo tributo (in tal
senso si è espresso il Dipartimento delle finanze con le Faq del 3 giugno
2014).
defunto prima del suo decesso, sono tenuti a versare il tributo collettivamente
e impersonalmente, in virtù di un obbligo di solidarietà tra loro.
Relativamente al periodo successivo alla morte del “de cuius”, gli eredi sono
invece tenuti al pagamento della Tasi in proporzione alle quote di possesso
secondo le regole previste per l’Imu, estensibili al nuovo tributo (in tal
senso si è espresso il Dipartimento delle finanze con le Faq del 3 giugno
2014).
I chiamati all’eredità sono peraltro soggetti passivi
anche in caso di eredità giacente e la nomina del curatore dell’eredità
giacente (quando il chiamato non ha accettato l’eredità e non è nel possesso
dei beni ereditati) non rileva sulla soggettività passiva nel periodo
intercorrente tra l’apertura della successione e l’accettazione dell’eredità.
Va inoltre evidenziato che gli eredi che abbiano presentato la dichiarazione di
successione non sono tenuti a presentare anche la dichiarazione Tasi in quanto
provvederà l’agenzia delle Entrate a trasmetterla al comune di ubicazione degli
immobili (il comma 687 della legge 147/13 rende applicabili le stesse regole
previste per l’Imu).
anche in caso di eredità giacente e la nomina del curatore dell’eredità
giacente (quando il chiamato non ha accettato l’eredità e non è nel possesso
dei beni ereditati) non rileva sulla soggettività passiva nel periodo
intercorrente tra l’apertura della successione e l’accettazione dell’eredità.
Va inoltre evidenziato che gli eredi che abbiano presentato la dichiarazione di
successione non sono tenuti a presentare anche la dichiarazione Tasi in quanto
provvederà l’agenzia delle Entrate a trasmetterla al comune di ubicazione degli
immobili (il comma 687 della legge 147/13 rende applicabili le stesse regole
previste per l’Imu).
Occorre però fare attenzione perchè la soggettività
passiva ai fini Tasi non scatta in caso di “nuda” proprietà, che si ha quando
sull’immobile risulta costituito un diritto reale minore come l’usufrutto o il
diritto di abitazione. In realtà, sul punto la disciplina Tasi è piuttosto
lacunosa perché manca, diversamente dall’Imu, l’elenco dei soggetti passivi che
si può comunque desumere dal complesso delle diverse norme e in particolare dal
comma 673 della legge 147/13 (relativo alla detenzione temporanea) che fa
riferimento al possessore “a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e
superficie”.
Il caso più frequente è il diritto di abitazione che l’articolo 540 del codice
civile fa scattare in favore del coniuge superstite per la casa adibita a
residenza familiare. Si tratta di un diritto che il coniuge superstite
acquisisce al momento della morte dell’altro coniuge (Cassazione, sentenza
6231/2000), a prescindere dall’accettazione dell’eredità ed anche nel caso di
rinunzia a quest’ultima. Solo il titolare del diritto di abitazione rientra tra
i soggetti passivi della Tasi, mentre gli eventuali figli del de cuius sono
solo «nudi proprietari» e come tali assolutamente estranei al rapporto
d’imposta.
Occorre comunque precisare che il diritto di abitazione spetta al coniuge
superstite solo se la casa familiare è di proprietà del defunto o in comunione.
Se invece l’immobile è di proprietà di un figlio, è quest’ultimo che deve
pagare la Tasi, a meno che il coniuge superstite mantenga il diritto di
usufrutto ed è quindi soggetto passivo del tributo.
Va infine considerata la quota Tasi a carico dell’utilizzatore dell’immobile
(dal 10% al 30%), sempreché si tratti di soggetto diverso dal proprietario.
passiva ai fini Tasi non scatta in caso di “nuda” proprietà, che si ha quando
sull’immobile risulta costituito un diritto reale minore come l’usufrutto o il
diritto di abitazione. In realtà, sul punto la disciplina Tasi è piuttosto
lacunosa perché manca, diversamente dall’Imu, l’elenco dei soggetti passivi che
si può comunque desumere dal complesso delle diverse norme e in particolare dal
comma 673 della legge 147/13 (relativo alla detenzione temporanea) che fa
riferimento al possessore “a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e
superficie”.
Il caso più frequente è il diritto di abitazione che l’articolo 540 del codice
civile fa scattare in favore del coniuge superstite per la casa adibita a
residenza familiare. Si tratta di un diritto che il coniuge superstite
acquisisce al momento della morte dell’altro coniuge (Cassazione, sentenza
6231/2000), a prescindere dall’accettazione dell’eredità ed anche nel caso di
rinunzia a quest’ultima. Solo il titolare del diritto di abitazione rientra tra
i soggetti passivi della Tasi, mentre gli eventuali figli del de cuius sono
solo «nudi proprietari» e come tali assolutamente estranei al rapporto
d’imposta.
Occorre comunque precisare che il diritto di abitazione spetta al coniuge
superstite solo se la casa familiare è di proprietà del defunto o in comunione.
Se invece l’immobile è di proprietà di un figlio, è quest’ultimo che deve
pagare la Tasi, a meno che il coniuge superstite mantenga il diritto di
usufrutto ed è quindi soggetto passivo del tributo.
Va infine considerata la quota Tasi a carico dell’utilizzatore dell’immobile
(dal 10% al 30%), sempreché si tratti di soggetto diverso dal proprietario.
FONTE: IlSole24Ore
Autore: Giuseppe
Debenedetto
Debenedetto