Anche per i TRIBUTI LOCALI viene definitivamente risolta la questione:
«Risulta infondata la pretesa del contribuente di
vedersi applicata una sola sanzione per la sola prima delle omissioni di
dichiarazione, pur essendo infondata anche la pretesa dell’ente accertatore di
applicare il cumulo materiale» e la condotta corretta, invece, deve rinvenirsi
nell’applicazione della «regola del cumulo giuridico discendente dal dlgs
18/12/1997, n. 472».
vedersi applicata una sola sanzione per la sola prima delle omissioni di
dichiarazione, pur essendo infondata anche la pretesa dell’ente accertatore di
applicare il cumulo materiale» e la condotta corretta, invece, deve rinvenirsi
nell’applicazione della «regola del cumulo giuridico discendente dal dlgs
18/12/1997, n. 472».
Nel caso di
omessa denuncia Tarsu/Tares ed Ici/Imu, per gli anni successivi a quello della
violazione si applica la sanzione ridotta in virtù del principio della continuazione. E’ quanto stabilito dalla CTR della Sicilia, Sezione n. XXIV, con sentenza n.203 del 21/10/2013 che ha sancito l’illegittimità delle sanzioni irrogate ogni anno, in misura
piena, da un’Amministrazione Comunale che contestava ad un
contribuente l’omessa denuncia ai fini Tarsu e lo ha chiarito
la Ctr di Roma nella sentenza n. 4115/04/14 per omessa denuncia ai fini ICI.
omessa denuncia Tarsu/Tares ed Ici/Imu, per gli anni successivi a quello della
violazione si applica la sanzione ridotta in virtù del principio della continuazione. E’ quanto stabilito dalla CTR della Sicilia, Sezione n. XXIV, con sentenza n.203 del 21/10/2013 che ha sancito l’illegittimità delle sanzioni irrogate ogni anno, in misura
piena, da un’Amministrazione Comunale che contestava ad un
contribuente l’omessa denuncia ai fini Tarsu e lo ha chiarito
la Ctr di Roma nella sentenza n. 4115/04/14 per omessa denuncia ai fini ICI.
Una
pronuncia di parziale favore per il contribuente che solitamente si
vede applicare le sanzioni piene anche per tutti gli anni successivi a quello
in cui ha commesso la violazione.
pronuncia di parziale favore per il contribuente che solitamente si
vede applicare le sanzioni piene anche per tutti gli anni successivi a quello
in cui ha commesso la violazione.
Si tratta
di una circostanza assai diffusa a livello di tributi locali: nel
momento in cui viene “scoperto” un contribuente a non pagare l’ICI per un
immobile ovvero la tassa sui rifiuti solidi urbani (e odierni surrogati), il Comune
procede all’accertamento per omessa denuncia irrogando la medesima
sanzione (in
misura ordinaria) per tutti gli anni ancora accertabili. Il cittadino si vede
così notificare una sfilza di avvisi, per quali solitamente valuta – qualora
non vi siano vizi da sollevare dinanzi al giudice tributario – la convenienza o meno dell’acquiescenza con il pagamento della sanzione
ridotta ad un terzo per ogni anno.
di una circostanza assai diffusa a livello di tributi locali: nel
momento in cui viene “scoperto” un contribuente a non pagare l’ICI per un
immobile ovvero la tassa sui rifiuti solidi urbani (e odierni surrogati), il Comune
procede all’accertamento per omessa denuncia irrogando la medesima
sanzione (in
misura ordinaria) per tutti gli anni ancora accertabili. Il cittadino si vede
così notificare una sfilza di avvisi, per quali solitamente valuta – qualora
non vi siano vizi da sollevare dinanzi al giudice tributario – la convenienza o meno dell’acquiescenza con il pagamento della sanzione
ridotta ad un terzo per ogni anno.
In tema di
Tarsu, l’art. 70 del D.Lgs. n. 507 del 1993 prevede che i soggetti interessati
presentano al comune, entro il 20 gennaio successivo all’inizio
dell’occupazione o detenzione, denuncia unica dei locali ed aree
tassabili siti
nel territorio del comune. La denuncia ha effetto anche per gli anni
successivi, qualora le condizioni di tassabilità siano rimaste
invariate. In caso contrario l’utente è tenuto a denunciare, nelle medesime
forme, ogni variazione relativa ai locali ed aree, alla loro
superficie e destinazione che comporti un maggior ammontare
della tassa o
comunque influisca sull’applicazione e riscossione del tributo in relazione ai
dati da indicare nella denuncia.
Tarsu, l’art. 70 del D.Lgs. n. 507 del 1993 prevede che i soggetti interessati
presentano al comune, entro il 20 gennaio successivo all’inizio
dell’occupazione o detenzione, denuncia unica dei locali ed aree
tassabili siti
nel territorio del comune. La denuncia ha effetto anche per gli anni
successivi, qualora le condizioni di tassabilità siano rimaste
invariate. In caso contrario l’utente è tenuto a denunciare, nelle medesime
forme, ogni variazione relativa ai locali ed aree, alla loro
superficie e destinazione che comporti un maggior ammontare
della tassa o
comunque influisca sull’applicazione e riscossione del tributo in relazione ai
dati da indicare nella denuncia.
Il
successivo art. 71 del D.Lgs. n. 507 del 1993 stabilisce che in caso di denuncia
infedele o incompleta, l’ufficio comunale provvede ad emettere,
relativamente all’anno di presentazione della denuncia ed a quello precedente
per la parte di cui all’art. 64, comma 2, avviso di accertamento in rettifica,
a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione
della denuncia stessa. In caso di omessa denuncia, l’ufficio emette avviso di
accertamento, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre dei quinto
anno successivo a
quello in cui la denuncia doveva essere presentata (termine così stabilito
dall’art. 1 comma 161 L. n. 296 del 2006 (Finanziaria 2007).
successivo art. 71 del D.Lgs. n. 507 del 1993 stabilisce che in caso di denuncia
infedele o incompleta, l’ufficio comunale provvede ad emettere,
relativamente all’anno di presentazione della denuncia ed a quello precedente
per la parte di cui all’art. 64, comma 2, avviso di accertamento in rettifica,
a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione
della denuncia stessa. In caso di omessa denuncia, l’ufficio emette avviso di
accertamento, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre dei quinto
anno successivo a
quello in cui la denuncia doveva essere presentata (termine così stabilito
dall’art. 1 comma 161 L. n. 296 del 2006 (Finanziaria 2007).
Nella
sentenza in commento, i giudici siciliani precisano che è
da osservare che l’omessa denuncia è rilevabile anche nelle annualità
successive, circostanza che in verità non
convince in pieno come spiegheremo in appresso.
sentenza in commento, i giudici siciliani precisano che è
da osservare che l’omessa denuncia è rilevabile anche nelle annualità
successive, circostanza che in verità non
convince in pieno come spiegheremo in appresso.
In tali
casi – sostiene la
CTR Palermo – sarebbero applicabili le sanzioni di
cui all’art. 76 del D. Lgs. n. 507 del 1993 per ciascuna
annualità. Ad evitare tale effetto giuridico, la dottrina consolidata ritiene applicabile il principio del cumulo giuridico di
cui all’art. 12 del D. Lgs. n. 472 del 1997. La sanzione
applicabile deve essere, quindi, unica determinata tramite l’individuazione di
una sanzione base che deve essere aumentata da un quarto al doppio nelle ipotesi in cui il trasgressore con
una sola azione od omissione commette più violazioni della medesima
disposizione o di disposizioni diverse (concorso formale).
casi – sostiene la
CTR Palermo – sarebbero applicabili le sanzioni di
cui all’art. 76 del D. Lgs. n. 507 del 1993 per ciascuna
annualità. Ad evitare tale effetto giuridico, la dottrina consolidata ritiene applicabile il principio del cumulo giuridico di
cui all’art. 12 del D. Lgs. n. 472 del 1997. La sanzione
applicabile deve essere, quindi, unica determinata tramite l’individuazione di
una sanzione base che deve essere aumentata da un quarto al doppio nelle ipotesi in cui il trasgressore con
una sola azione od omissione commette più violazioni della medesima
disposizione o di disposizioni diverse (concorso formale).
Se le
violazioni riguardano un solo tributo ma rilevano per più
periodi d’imposta, come nel caso dell’omessa denuncia Tarsu, la
sanzione base, cui applicare l’aumento del quarto, è quella prevista per la
violazione più grave (ossia, 200% della tassa) aumentata dalla metà al triplo.
violazioni riguardano un solo tributo ma rilevano per più
periodi d’imposta, come nel caso dell’omessa denuncia Tarsu, la
sanzione base, cui applicare l’aumento del quarto, è quella prevista per la
violazione più grave (ossia, 200% della tassa) aumentata dalla metà al triplo.
Il Comune
dovrebbe pertanto irrogare una sanzione inferiore, sulla quale il contribuente
avrebbe poi la possibilità di fruire dell’ulteriore sconto di un terzo.
dovrebbe pertanto irrogare una sanzione inferiore, sulla quale il contribuente
avrebbe poi la possibilità di fruire dell’ulteriore sconto di un terzo.
Vediamo
perché con un esempio.
perché con un esempio.
A fronte di cinque
avvisi di accertamento per
omessa denuncia Tarsu, un Comune richiede € 100 di imposta per ogni anno ed €
100 di sanzioni (misura
minima considerando
che la sanzione è dal 100% al 200%). Se il contribuente decide di prestare
adesione a tale accertamento, paga i 500 complessivi di imposte e le sanzioni
di ogni anno ridotte ad un terzo, e dunque € 166, 65 (100: 33 x 5). Totale €
666,65.
avvisi di accertamento per
omessa denuncia Tarsu, un Comune richiede € 100 di imposta per ogni anno ed €
100 di sanzioni (misura
minima considerando
che la sanzione è dal 100% al 200%). Se il contribuente decide di prestare
adesione a tale accertamento, paga i 500 complessivi di imposte e le sanzioni
di ogni anno ridotte ad un terzo, e dunque € 166, 65 (100: 33 x 5). Totale €
666,65.
Applicando
il principio della continuazione di cui all’art. 12 del D. Lgs. 472/97,
l’ufficio dovrebbe invece irrogare la sanzione prevista per la violazione
più grave, aumentata dalla metà al triplo: dunque 200 è la
sanzione per la violazione più grave, che aumentata della metà diventa 300.
il principio della continuazione di cui all’art. 12 del D. Lgs. 472/97,
l’ufficio dovrebbe invece irrogare la sanzione prevista per la violazione
più grave, aumentata dalla metà al triplo: dunque 200 è la
sanzione per la violazione più grave, che aumentata della metà diventa 300.
In tal caso
il Comune notifica gli accertamenti per i cinque anni richiedendo i 500 di imposta ed € 300
di sanzioni. A fronte di tali atti il contribuente potrebbe prestare
acquiescenza pagando le sanzioni ad un terzo (100) con un esborso totale di 600
anziché 666,65. Ovviamente il beneficio sarebbe maggiore nel caso di sanzioni irrogate in
misura superiore al minimo, poiché lieviterebbe soltanto il costo dell’acquiescenza e non quello della continuazione.
il Comune notifica gli accertamenti per i cinque anni richiedendo i 500 di imposta ed € 300
di sanzioni. A fronte di tali atti il contribuente potrebbe prestare
acquiescenza pagando le sanzioni ad un terzo (100) con un esborso totale di 600
anziché 666,65. Ovviamente il beneficio sarebbe maggiore nel caso di sanzioni irrogate in
misura superiore al minimo, poiché lieviterebbe soltanto il costo dell’acquiescenza e non quello della continuazione.
La mancata
applicazione a
monte di tale principio comporta quindi un aggravio per il contribuente,
che difficilmente riesce a districarsi in tali calcoli e, considerato che gli
importi di norma non sono particolarmente elevati, è portato a pagare per “togliersi il pensiero” (ben sapendo peraltro di essere in
torto).
applicazione a
monte di tale principio comporta quindi un aggravio per il contribuente,
che difficilmente riesce a districarsi in tali calcoli e, considerato che gli
importi di norma non sono particolarmente elevati, è portato a pagare per “togliersi il pensiero” (ben sapendo peraltro di essere in
torto).
In casi del
genere, però, sembrerebbe più corretto non applicare
alcuna ulteriore sanzione per gli anni successivi a quello
della violazione. Rileggendo con attenzione le regole di alcuni tributi locali
(ICI e Tarsu, ad esempio) pare evidente che l’obbligo di denuncia ai fini ICI sorge soltanto nell’anno
in cui vi sono variazioni e, pertanto, l’eventuale sanzione può essere
applicata una sola volta trattandosi di un’unica violazione. In casi del genere
non è legittimo applicare la sanzione di omessa denuncia anche per l’anno successivo atteso
che, comunque, nulla risulta cambiato rispetto all’accertamento per l’anno
precedente, i cui effetti sono assimilabili per i periodi successivi a
quelli di una denuncia, così
come deciso da altra sezione della stessa Commissione Tributaria Regionale di
Palermo (sez. n. 7, sentenza n. 76 del 9.4.2008 dep. 9.7.2008).
genere, però, sembrerebbe più corretto non applicare
alcuna ulteriore sanzione per gli anni successivi a quello
della violazione. Rileggendo con attenzione le regole di alcuni tributi locali
(ICI e Tarsu, ad esempio) pare evidente che l’obbligo di denuncia ai fini ICI sorge soltanto nell’anno
in cui vi sono variazioni e, pertanto, l’eventuale sanzione può essere
applicata una sola volta trattandosi di un’unica violazione. In casi del genere
non è legittimo applicare la sanzione di omessa denuncia anche per l’anno successivo atteso
che, comunque, nulla risulta cambiato rispetto all’accertamento per l’anno
precedente, i cui effetti sono assimilabili per i periodi successivi a
quelli di una denuncia, così
come deciso da altra sezione della stessa Commissione Tributaria Regionale di
Palermo (sez. n. 7, sentenza n. 76 del 9.4.2008 dep. 9.7.2008).