La Legge di Stabilità
amplia il ravvedimento operoso, possibile anche in corso di verifica fiscale,
con nuovi scaglioni di pagamento agevolato: da 90 giorni a oltre i due anni.
amplia il ravvedimento operoso, possibile anche in corso di verifica fiscale,
con nuovi scaglioni di pagamento agevolato: da 90 giorni a oltre i due anni.
Irregolarità con il
Fisco? Il contribuente potrà ricorrere al ravvedimento operoso anche
se è già in corso una verifica fiscale: lo prevede l’articolo 44
(commi 11 e seguenti) della Legge di Stabilità 2015. Cambiano
anche le sanzioni per chi volontariamente sana errori e omissione, con
ulteriori scadenze rispetto agli attuali tre scaglioni (ravvedimento sprint,
breve e lungo). In soldoni vengono introdotti un ravvedimento intermedio e
due molto lunghi (fino e oltre 2 anni).
Fisco? Il contribuente potrà ricorrere al ravvedimento operoso anche
se è già in corso una verifica fiscale: lo prevede l’articolo 44
(commi 11 e seguenti) della Legge di Stabilità 2015. Cambiano
anche le sanzioni per chi volontariamente sana errori e omissione, con
ulteriori scadenze rispetto agli attuali tre scaglioni (ravvedimento sprint,
breve e lungo). In soldoni vengono introdotti un ravvedimento intermedio e
due molto lunghi (fino e oltre 2 anni).
=> Speciale
Legge di Stabilità
Legge di Stabilità
Più accessibilità
I motivi di
preclusione diminuiscono: oggi il contribuente può ricorrere al ravvedimento
operoso solo nel caso in cui «la violazione non sia già
stata contestata e comunque non siano iniziati accessi, verifiche, ispezioni, o
altre attività amministrative di accertamento» da parte del Fisco di cui il
contribuente sia stato formalmente messo a conoscenza (comma 1, articolo 13,
Dlgs 472/97).
preclusione diminuiscono: oggi il contribuente può ricorrere al ravvedimento
operoso solo nel caso in cui «la violazione non sia già
stata contestata e comunque non siano iniziati accessi, verifiche, ispezioni, o
altre attività amministrative di accertamento» da parte del Fisco di cui il
contribuente sia stato formalmente messo a conoscenza (comma 1, articolo 13,
Dlgs 472/97).
La nuova manovra
economica al punto 2, comma 14 dell’articolo 44, limita
le preclusioni alla notifica degli atti di liquidazione e accertamento. Significa
che se è in corso un’attività ispettiva o contestazione limitata al pvc
(processo verbale di contestazione), il contribuente può ancora ricorrere al
ravvedimento.
economica al punto 2, comma 14 dell’articolo 44, limita
le preclusioni alla notifica degli atti di liquidazione e accertamento. Significa
che se è in corso un’attività ispettiva o contestazione limitata al pvc
(processo verbale di contestazione), il contribuente può ancora ricorrere al
ravvedimento.
Maggiore compliance
La norma va incontro
alla nuova esigenza di aumentare la compliance fiscale, ovvero
la collaborazione fra Fisco e contribuente. I commi
11 e 12 prevedono che l’Agenzia delle Entrate
comunichi per via telematica al contribuente, o al professionista che lo
assiste, tutte le informazioni in suo possesso su ricavi, entrate, reddito,
segnalando il modo corretto di valutare detrazioni, deduzioni e agevolazioni a
disposizione.
alla nuova esigenza di aumentare la compliance fiscale, ovvero
la collaborazione fra Fisco e contribuente. I commi
11 e 12 prevedono che l’Agenzia delle Entrate
comunichi per via telematica al contribuente, o al professionista che lo
assiste, tutte le informazioni in suo possesso su ricavi, entrate, reddito,
segnalando il modo corretto di valutare detrazioni, deduzioni e agevolazioni a
disposizione.
Più tempo
Al ravvedimento sprint (entro
14 giorni dopo la scadenza mancata: sanzione dello 0,2% per ogni giorno di
ritardo), breve (entro 30 giorni: sanzione del 3%) e lungo (entro un
anno: sanzione del 3,75%), si aggiungono tre opzioni:
14 giorni dopo la scadenza mancata: sanzione dello 0,2% per ogni giorno di
ritardo), breve (entro 30 giorni: sanzione del 3%) e lungo (entro un
anno: sanzione del 3,75%), si aggiungono tre opzioni:
·
entro 90 giorni: sanzioni al 3,3% (1/9
del minimo, pari al 30%),
entro 90 giorni: sanzioni al 3,3% (1/9
del minimo, pari al 30%),
·
entro 2 anni (o 2° dichiarazione
successiva): sanzioni al 4,2%,
entro 2 anni (o 2° dichiarazione
successiva): sanzioni al 4,2%,
·
oltre 2 anni (oltre la 2° dichiarazione
successiva): sanzioni al 5%.
oltre 2 anni (oltre la 2° dichiarazione
successiva): sanzioni al 5%.
In pratica, viene
concessa una sorta di ravvedimento senza limiti e la
sanzione piena (il 30%) scatta solo nel momento in cui interviene il Fisco con
una notifica in seguito a un accertamento fiscale.
concessa una sorta di ravvedimento senza limiti e la
sanzione piena (il 30%) scatta solo nel momento in cui interviene il Fisco con
una notifica in seguito a un accertamento fiscale.