Più facili i pignoramenti
dei veicoli. Il maxiemendamento al decreto legge 132/2014 in materia di
giustizia, che ha incassato ieri la fiducia del senato con 161 voti favorevoli
e 51 contrari, introduce il pignoramento delle auto sotto forma di atto notificato
e trascritto al pubblico registro. Ma le modifiche al decreto, che
proseguirà il suo iter alla camera, riguardano anche mediazioni e arbitrati. E
anche le spese di lite: chi perde non può sperare nella clemenza del giudice
nella condanna a rimborsare le spese legali al vincitore.
Pignoramento auto. Il
decreto legge prevede una forma nuova di pignoramento di autoveicoli,
motoveicoli e rimorchi. Si eseguirà mediante notificazione al debitore di un
atto di un pignoramento, in cui indicano gli estremi identificativi del
mezzo. Al debitore viene anche intimato di consegnare il veicolo e i
documenti di proprietà entro 15 giorni all’istituto vendite giudiziarie.
Se il
tempo passa e il veicolo non è consegnato, gli organi di polizia che
dovessero fermare i veicolo devono ritirare la carta di circolazione, i
titoli e dei documenti relativi alla proprietà e consegnare il bene pignorato
all’istituto vendite giudiziarie.
Il
creditore deve anche trascrivere l’atto di pignoramento nei pubblici registri
e, soprattutto, deve incardinare il pignoramento presso il tribunale
competente. Lo deve fare depositando in cancelleria la nota di iscrizione a
ruolo e copie dei documenti dell’esecuzione. Il decreto fissa un termine di
trenta giorni, trascorsi i quali il pignoramento perde efficacia. Le nuove
regole varranno per i procedimenti iniziati a decorrere dal trentesimo giorno
successivo all’entrata in vigore della legge di conversione del decreto.
Spese di soccombenza. Si
inasprisce ancora di più la regola “chi perde paga”. Il maxiemendamento
restringe ancora di più (rispetto al testo originario del provvedimento) i casi
in cui il giudice può compensare le spese e, cioè, decidere che ognuno dei due
contendenti, anche il vincitore della causa, paghi il suo avvocato. Questa
prospettiva favorisce chi perde, che, coltivando questa speranza, fa causa
anche quando ha torto.
dei veicoli. Il maxiemendamento al decreto legge 132/2014 in materia di
giustizia, che ha incassato ieri la fiducia del senato con 161 voti favorevoli
e 51 contrari, introduce il pignoramento delle auto sotto forma di atto notificato
e trascritto al pubblico registro. Ma le modifiche al decreto, che
proseguirà il suo iter alla camera, riguardano anche mediazioni e arbitrati. E
anche le spese di lite: chi perde non può sperare nella clemenza del giudice
nella condanna a rimborsare le spese legali al vincitore.
Pignoramento auto. Il
decreto legge prevede una forma nuova di pignoramento di autoveicoli,
motoveicoli e rimorchi. Si eseguirà mediante notificazione al debitore di un
atto di un pignoramento, in cui indicano gli estremi identificativi del
mezzo. Al debitore viene anche intimato di consegnare il veicolo e i
documenti di proprietà entro 15 giorni all’istituto vendite giudiziarie.
Se il
tempo passa e il veicolo non è consegnato, gli organi di polizia che
dovessero fermare i veicolo devono ritirare la carta di circolazione, i
titoli e dei documenti relativi alla proprietà e consegnare il bene pignorato
all’istituto vendite giudiziarie.
Il
creditore deve anche trascrivere l’atto di pignoramento nei pubblici registri
e, soprattutto, deve incardinare il pignoramento presso il tribunale
competente. Lo deve fare depositando in cancelleria la nota di iscrizione a
ruolo e copie dei documenti dell’esecuzione. Il decreto fissa un termine di
trenta giorni, trascorsi i quali il pignoramento perde efficacia. Le nuove
regole varranno per i procedimenti iniziati a decorrere dal trentesimo giorno
successivo all’entrata in vigore della legge di conversione del decreto.
Spese di soccombenza. Si
inasprisce ancora di più la regola “chi perde paga”. Il maxiemendamento
restringe ancora di più (rispetto al testo originario del provvedimento) i casi
in cui il giudice può compensare le spese e, cioè, decidere che ognuno dei due
contendenti, anche il vincitore della causa, paghi il suo avvocato. Questa
prospettiva favorisce chi perde, che, coltivando questa speranza, fa causa
anche quando ha torto.
Per arginare quest’abuso
del processo il decreto aveva ristretto la possibilità di compensazione
solo ai casi di soccombenza reciproca, di novità della questione o di mutamento
della giurisprudenza. Il maxiemendamento precisa che la novità deve essere
assoluta, altrimenti comunque il giudice deve condannare alle spese; e aggiunge
che il mutamento della giurisprudenza deve essere su questioni dirimenti. Viene
ridotta, se non annullata, la discrezionalità del giudice sul carico delle spese
legali. Al giudice rimane, però, pur sempre margine di manovra sulla
quantificazione, ancorata a parametri ministeriali, che non sono vincolanti né
nel minimo né nel massimo.
La
novità si applicherà ai procedimenti introdotti a decorrere dal trentesimo giorno
successivo all’entrata in vigore della legge di conversione.
del processo il decreto aveva ristretto la possibilità di compensazione
solo ai casi di soccombenza reciproca, di novità della questione o di mutamento
della giurisprudenza. Il maxiemendamento precisa che la novità deve essere
assoluta, altrimenti comunque il giudice deve condannare alle spese; e aggiunge
che il mutamento della giurisprudenza deve essere su questioni dirimenti. Viene
ridotta, se non annullata, la discrezionalità del giudice sul carico delle spese
legali. Al giudice rimane, però, pur sempre margine di manovra sulla
quantificazione, ancorata a parametri ministeriali, che non sono vincolanti né
nel minimo né nel massimo.
La
novità si applicherà ai procedimenti introdotti a decorrere dal trentesimo giorno
successivo all’entrata in vigore della legge di conversione.
Dichiarazioni testimoniali. Scompare la possibilità per l’avvocato di
raccogliere dichiarazioni da persone informate sui fatti e di portarle in
giudizio. L’istituto non era facilmente coordinabile con le norme
deontologiche. Rimane la possibilità per il giudice di disporre la
testimonianza scritta mediante l’invio al testimone del modello ministeriale
previsto dal codice di procedura civile.
Tasso
di mora. Per disincentivare le cause il decreto legge prevede che, durante il
giudizio, maturino sulle somme in contestazione non il più basso interesse
legale, ma il più alto interesse previsto per le transazioni commerciali.
Nella
versione originaria il decreto faceva decorrere il tasso punitivo dall’inizio
del procedimento di cognizione. Per evitare incertezze interpretative il
maxiemendamento ha precisato che l’inizio della decorrenza è fissato dal
momento della proposizione della domanda giudiziale.
La
novità si applicherà ai procedimenti introdotti a decorrere dal trentesimo
giorno successivo all’entrata in vigore della legge di conversione.
raccogliere dichiarazioni da persone informate sui fatti e di portarle in
giudizio. L’istituto non era facilmente coordinabile con le norme
deontologiche. Rimane la possibilità per il giudice di disporre la
testimonianza scritta mediante l’invio al testimone del modello ministeriale
previsto dal codice di procedura civile.
Tasso
di mora. Per disincentivare le cause il decreto legge prevede che, durante il
giudizio, maturino sulle somme in contestazione non il più basso interesse
legale, ma il più alto interesse previsto per le transazioni commerciali.
Nella
versione originaria il decreto faceva decorrere il tasso punitivo dall’inizio
del procedimento di cognizione. Per evitare incertezze interpretative il
maxiemendamento ha precisato che l’inizio della decorrenza è fissato dal
momento della proposizione della domanda giudiziale.
La
novità si applicherà ai procedimenti introdotti a decorrere dal trentesimo
giorno successivo all’entrata in vigore della legge di conversione.
Garanzie per i debitori. Il decreto introduce, per i procedimenti successivi
al trentesimo giorno successivo all’entrata in vigore della legge di
conversione, l’obbligo del creditore di incardinare l’esecuzione in tribunale
entro un termine fisso dall’effettuazione del pignoramento, altrimenti
l’esecuzione decade. Il maxiemendamento aggiunge a carico del creditore, che
non ha iscritto a ruolo l’esecuzione, l’obbligo di darne notizia al debitore:
così da consentirgli di poter avere la disponibilità dei beni o, per esempio,
del conto corrente.
al trentesimo giorno successivo all’entrata in vigore della legge di
conversione, l’obbligo del creditore di incardinare l’esecuzione in tribunale
entro un termine fisso dall’effettuazione del pignoramento, altrimenti
l’esecuzione decade. Il maxiemendamento aggiunge a carico del creditore, che
non ha iscritto a ruolo l’esecuzione, l’obbligo di darne notizia al debitore:
così da consentirgli di poter avere la disponibilità dei beni o, per esempio,
del conto corrente.
Autentiche copie. Il decreto legge emendato attribuisce all’avvocato il potere di
attestare la conformità delle copie di titoli e atti del pignoramento, che
devono essere depositate nella cancelleria delle esecuzioni.
attestare la conformità delle copie di titoli e atti del pignoramento, che
devono essere depositate nella cancelleria delle esecuzioni.
Autore: Antonio Ciccia