Scade oggi il termine ultimo per il versamento dell’Imu agricola relativa al 2014. La scadenza, originariamente prevista per il 16 dicembre, è stata infatti spostata prima al 26 gennaio 2015 e, successivamente, al 10 febbraio 2015 (con decreto legge n.4/2015). Questa scadenza, peraltro, è richiesta in forza di un decreto legge che non risulta ancora convertito e quindi, per conservare piena efficacia il decreto dovrà esserlo entro sessanta giorni dalla pubblicazione; la mancata conversione può determinare la perdita di efficacia retroattivamente.
I contribuenti in possesso delle qualifiche professionali agricole, inoltre, hanno diritto a un’ulteriore agevolazione sotto forma di riduzione della base imponibile. Il comma 8-bis del decreto legge 201/2011, introdotto dal decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, prevede l’esenzione da imposta per i terreni agricoli di valore pari o inferiore a 6mila euro posseduti e condotti da parte di coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali e l’applicazione dell’imposta per scaglioni oltre il predetto importo. Nello specifico, si applicano le seguenti riduzioni di importo decrescente all’aumentare del valore dell’immobile:
riduzione del 70% dell’imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti 6mila euro e fino a 15.500 euro;
riduzione del 50% di quella gravante sulla parte di valore eccedente 15.500 euro e fino a 25.500 euro;
riduzione del 25% di quella gravante sulla parte di valore eccedente 25.500 euro e fino a 32mila euro.
Alla base imponibile ottenuta si applica l’aliquota che è pari al 7,6 per mille, a meno che i Comuni non abbiano deliberato un’aliquota specifica.
Il versamento va eseguito entro oggi mediante modello F24 utilizzando il codice tributo “3914”; l’imposta a debito, inoltre, può essere compensata con altri tributi e contributi a credito. Come previsto dal Dl 201/2011, il versamento può essere eseguito anche con bollettino di conto corrente postale, in alternativa al modello F24.
Nei casi di omesso versamento si applica la sanzione pari al 30 per cento. Resta ferma la possibilità di ricorrere al ravvedimento operoso beneficiando di una riduzione delle sanzioni tanto più elevata quanto veloce è la regolarizzazione della posizione:
se il versamento viene effettuato entro il quattordicesimo giorno dalla data di scadenza, la sanzione è pari al 0,2% giornaliero per ogni giorno di ritardo
se il versamento viene effettuato entro 30 giorni la sanzione è invece pari al 3% (1/10 del 30%);
se il versamento viene effettuato entro 90 giorni dal medesimo termine la sanzione è pari al 3,33% (1/9 del 30%);
se il versamento viene effettuato entro un anno, la sanzioni è pari a 3.75% (1/8 del 30%).
In ogni caso sono dovuti gli interessi calcolati sul tasso annuo che, a partire dal 1° gennaio 2015 è pari allo 0,5 per cento.
Fonte: IlSole24Ore
Autori: Alessandra Caputo – Gian Paolo Tosoni