Con l’emanazione del D.L. n. 4/2015, sono stati definiti – dall’anno di imposta 2014 – i nuovi criteri per l’applicazione dell’esenzione per l’IMU sui terreni agricoli.
Per quanto riguarda l’annualità 2014, l’imposta complessivamente dovuta, determinata secondo i nuovi criteri, deve essere versata entro il 10 febbraio 2015.
L’esenzione si applica:
a) a tutti terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, ubicati nei comuni classificati totalmente montani, di cui all’elenco dei comuni italiani predisposto dall’ISTAT (indipendentemente dalla qualifica soggettiva del possessore)
b) ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, purché posseduti e condotti dai CD e dagli IAP, iscritti nella previdenza agricola, ubicati nei comuni classificati parzialmente montani di cui allo stesso elenco ISTAT.
In questa seconda ipotesi, non rientrano nel perimetro di applicazione dell’esenzione i terreni posseduti da soggetti diversi da CD e IAP, vale a dire posseduti dai cosiddetti rentiers.
Terreni concessi in comodato o affitto a CD e IAP
Ai fini dell’esatto inquadramento della disposizione secondo cui:
“l’esenzione si applica anche ai terreni di cui al comma 1 lettera b), nel caso di concessione degli stessi in comodato o in affitto a coltivatori diretti e a imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1 del decreto legislativo n. 99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola”,
la nella risoluzione n. 2/DF/2015 del Dipartimento delle Finanze rileva che la norma introduce una deroga al principio secondo cui, ai fini dell’esenzione sub b), i terreni devono essere posseduti e condotti dallo stesso soggetto che riveste la qualifica di CD o IAP, iscritto nella previdenza agricola.
Pertanto, per poter beneficiare dell’esenzione dall’IMU è indispensabile che il soggetto che concede il terreno in affitto o in comodato a un CD e IAP, iscritto nella previdenza agricola, abbia egli stesso la qualifica di CD o IAP, iscritto nella previdenza agricola.
Aliquota applicabile
Per quanto riguarda, invece, l’aliquota da applicare per la determinazione dell’IMU dovuta dai contribuenti, si deve fare riferimento all’art. 1, comma 692, legge n. 190/2014, secondo cui
“Nei comuni nei quali i terreni agricoli non sono più oggetto dell’esenzione, anche parziale, prevista dall’articolo 7, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, l’imposta è determinata per l’anno 2014 tenendo conto dell’aliquota di base fissata dall’articolo 13, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 […], a meno che in detti comuni non siano state approvate per i terreni agricoli specifiche aliquote“.
Ad esempio
Se un comune, per l’anno 2014, ha stabilito un’aliquota pari allo 0,6% per le abitazioni principali, classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e Al9, un’aliquota pari allo 0,9% per le aree fabbricabili e un’aliquota pari all’1% per tutti gli altri immobili, l’aliquota applicabile per i terreni in questione sarà quella di base pari a 0,76%, non avendo il comune approvato un’aliquota specifica per i terreni agricoli.
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Rimborso o compensazione
I soggetti che hanno effettuato versamenti dell’IMU relativamente a terreni che sulla base dei precedenti criteri risultavano imponibili e che, invece, in virtù dei nuovi criteri – introdotti, a partire dal 2014, dal D.L. n. 4/2015 – sono esenti dall’IMU hanno diritto a richiedere il rimborso di quanto versato o a effettuare la compensazione laddove il comune abbia previsto con proprio regolamento tale facoltà.
Chiarimenti della circolare Anci Emilia Romagna
Scompare l’esenzione dall’IMU per i terreni a proprietà collettiva indivisibile: lo afferma una circolare emessa dall’Anci Emilia Romagna
IMU terreni agricoli ex montani, arrivano altre novità: una circolare diffusa dall’Anci Emilia Romagna contribuisce a chiarire la situazione mettendo in luce un aspetto di non secondaria importanza in vista degli adempimenti previsti per il prossimo 10 febbraio.
A partire da quest’anno (2015) sparisce infatti l’esenzione dall’IMU per i terreni a proprietà collettiva indivisibile: la nuova fattispecie di esonero, introdotta nel corso del 2014 e nota ai Comuni per l’adempimento imposto dalle Finanze con decreto del luglio 2014, è stata infatti abrogata. Il decreto legge 24 gennaio 2015, n. 4 ha confermato infatti l’esenzione (retroattiva) per il 2014: ma emergerebbe qualche imprecisione idonea ad imporre un intervento del legislatore in sede di conversione del decreto.
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