L’Ifel, in seguito a una copiosa corrispondenza intercorsa con i Comuni in merito alla tariffa sui rifiuti da applicare alla specifica attività ricettiva dei B&B, anche alla luce della sentenza della Corte di cassazione n. 16972 del 19 agosto scorso che, per la prima volta, si è pronunciata sulla disciplina applicabile a questa particolare categoria di attività, con una nota del 15 marzo 2016 ha chiarito che ai B&B occorre applicare una tassa rifiuti che si collochi tra civile abitazione ed albergo.
Segue la precisazione che al B&B non devono essere applicati i valori e i coefficienti della categoria relativa all’abitazione o all’albergo, ma deve godere di una propria sottocategoria. A tal fine, i Comuni sono legittimati a determinarne una tariffa specifica verificando l’utilizzo in concreto da parte del proprietario di servizi come il cambio della biancheria, la pulizia dei locali, la fornitura del materiale di consumo a fini igienico-sanitari, la manutenzione ordinaria degli impianti e gli altri analoghi, quando tali servizi non siano riferibili solo al proprietario, ma anche ai clienti della struttura.
Come detto, sull’argomento si è pronunciata la giurisprudenza di legittimità con la sentenza n. 16972/ 2015 affermando che «lo svolgimento dell’attività di B&B in un immobile non ne modifica la destinazione d’uso», che rimane quindi quella di civile abitazione, e ancora «ciò che risulta effettivamente rilevante ai fini di cui trattasi sono le qualità e quantità di rifiuti prodotti e non la destinazione d’uso dell’immobile». I giudici di legittimità ritengono «illegittima una tassa relativa ai B&B determinata con le stesse modalità di quella dovuta dagli alberghi, in quanto le due fattispecie non sono assimilabili a tali fini, in quanto i B&B svolgendo attività ricettiva in maniera occasionale e priva del carattere di imprenditorialità non possono essere equiparati alle strutture ricettive che svolgono l’attività professionalmente».
L’Ifel analizza le due questioni risolte dalla Cassazione: oltre alla possibilità di determinare una tariffa intermedia, la Cassazione ha anche annullato la sanzione applicata al contribuente per l’omessa denuncia di variazione «in quanto la stessa va effettuata solo nel cambio di destinazione d’uso». L’orientamento assunto dalla giurisprudenza di legittimità, sottolinea l’Ifel, e fa ritenere che il diverso utilizzo ai fini della classificazione adottata dalla disciplina del prelievo sui rifiuti, attraverso il regolamento comunale, non è sufficiente per imporre la denuncia.