Si dibatte sull’esclusione dalla gara della società partecipante che ha inserito all’interno della stessa alcune voci in cui si articolava l’offerta economica pari a zero.
In particolare la formula di valutazione prevista dalla lex specialis di gara presupponeva un valore positivo per ciascuna voce e sub voce dell’offerta. L’offerta economica in cui alcune voci sono uguali a zero va considerata alla stregua di una «mancata offerta» e pertanto è inammissibile. Statuisce così la Terza sezione del Consiglio di Stato con la sentenza n. 1307 del 1 aprile 2016. Il Tar nel motivare la sentenza ha affermato che «un’offerta economica pari a zero, anche con riguardo ad una sola delle sotto voci in cui risulta strutturata dalla stazione appaltante, equivale a mancata offerta economica, essendo questa priva di un elemento essenziale».
In sede d’appello i Giudici di Palazzo Spada (che confermano la decisione di rigetto pronunciata dal Tar territoriale) spiegano che la questione sottoposta all’esame del collegio ha dato luogo in giurisprudenza a due diversi orientamenti. Un indirizzo ha giudicato ammissibile l’offerta, sul presupposto che in mancanza di un’esplicita previsione del disciplinare che sanzioni, a pena di inammissibilità, la presentazione di un’offerta pari a zero per una delle voci, la stazione appaltante non può disporre l’esclusione dell’offerta ovvero omettere di applicare la formula matematica prescritta; risultando quindi ragionevole, a fronte di voci di prezzo pari a zero, applicare comunque la formula matematica, sostituendo il prezzo zero con un prezzo infinitesimale che consenta l’operatività della formula, senza snaturare l’offerta più vantaggiosa. (si veda Consiglio di Stato, sezione VI, 17 settembre 2009 n. 5583).
L’altro indirizzo, invece, giudica inammissibile l’offerta (confrontare Consiglio di Stato, Sezione V, 16 luglio 2010 n. 4624; Sezione III, 15 gennaio 2013, n. 177).
Il Consiglio di Stato, con la sentenza in commento, ritiene convincente il secondo degli orientamenti richiamati. Per i Giudici di Palazzo Spada quindi l’offerta economica in cui alcune voci sono uguali a zero va considerata alla stregua di una «mancata offerta» in quanto non conforme alla lex di gara e, pertanto, è inammissibile dovendosi giudicare irrilevante il fatto che la lex specialis non precludesse espressamente di formulare una siffatta offerta.
Di conseguenza deve considerarsi legittima la decisione della Commissione di gara che, nei casi come quello in esame, sanziona con l’esclusione il concorrente che presenta un’offerta in cui alcune voci sono uguali a zero, rilevando a tal riguardo il difetto di un elemento essenziale dell’offerta economica per come strutturata dalla stazione appaltante, la cui essenzialità è resa specificamente manifesta proprio dall’approntamento della formula matematica di valutazione.