Con il D.Lgs 156/2015 è stata introdotta la riforma del processo tributario, con la quale si è provveduto alla rivisitazione dell’art. 69 D.Lgs. n. 546/1992, in tema di esecuzione delle sentenze di condanna in favore del contribuente. Difatti le sentenze di condanna al pagamento di somme in favore del contribuente sono immediatamente esecutive, salvo la possibilità di subordinare il pagamento, se superiore a 10.000 euro, alla prestazione di idonea garanzia. Il contenuto della garanzia, la sua durata nonché il termine entro il quale può essere escussa devono essere disciplinati da un decreto del MEF, di cui si attende ancora l’emanazione. Questo ritardo mette a rischio l’entrata in vigore – dal 1° giugno 2016 – della nuova norma a vantaggio del contribuente, che consente di avere subito i rimborsi. Il D.Lgs. n. 156/2015 stabilisce all’art. 12, comma 2 che:
“fino all’approvazione dei decreti previsti dagli articoli 12, comma 4, e 69, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, come modificati dall’art. 10 del presente decreto, restano applicabili le disposizioni previgenti di cui ai predetti articoli 12 e 69”.
É importante, quindi, che il Ministero acceleri l’approvazione del decreto ministeriale che ha natura regolamentare, in modo che il 1° giugno 2016 entri subito in vigore l’art. 69, norma a vantaggio del contribuente che consente appunto di avere subito i rimborsi.
E’ rilevante menzionare a tal proposito il parere espresso nell’interrogazione parlamentare n.4-05484, nella quale appunto si esaltavano i risvolti pratici che il contenuto di tali norme consentirebbe al cittadino contribuente, che ha ottenuto sentenza favorevole, di non attendere che la sentenza diventi definitiva, per ottenere il giusto rimborso fiscale, stante anche la censurabile pratica messa in atto dalle pubbliche amministrazioni resistenti di spostare, quanto più avanti nel tempo, la definitività della sentenza, proponendo ricorsi ai soli fini dilatori, per evitare di rimborsare le somme pretese e non dovute in favore di cittadini e imprese.
È pertanto auspicabile che il Ministero dell’Economia e delle finanze approvi subito il decreto in oggetto, per non bloccare l’entrata in vigore della norma di cui all’art. 69. Diviene allora consequenziale l’urgenza della riforma strutturale delle Commissioni tributarie, che non dovrebbero più dipendere dal Ministero ma dovrebbero divenire organismi autonomi ed indipendenti.