Il Dipartimento delle Finanze con la nota 20535 ha precisato che sono esclusi dall’imposta municipale i terreni agricoli posseduti dai coadiuvanti, coltivatori diretti ancorché non intestati nella conduzione del fondo. Precisazione doverosa questa poiché dalla prossima scadenza del 16 giugno 2016 i terreni agricoli, situati in tutto il territorio nazionale anche di pianura, posseduti e condotti da coltivatori diretti e da imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, sono esenti dall’imposta municipale (articolo 1, comma 13, della legge n. 208/2015).
Gli opportuni chiarimenti prodotti con la sopracitata nota riguardano tre fattispecie frequentemente rintracciate.
1. Il beneficio della esenzione da Imu si applica ai coadiuvanti familiari, proprietari di terreni e cioè alle persone appartenenti al nucleo famigliare del coltivatore diretto che in quanto unità attive assolvono i contributi previdenziali. Essi coltivano il terreno in quanto coadiuvanti familiari pur non essendo titolari della partita Iva, ne cointestati nella conduzione. Tuttavia, secondo le Finanze tali soggetti possiedono entrambi i requisiti per usufruire della esenzione.
Esempio calzante, un terreno agricolo di proprietà di due coniugi, la cui gestione sia intestata al solo marito titolare di partita Iva; la moglie essendo coadiuvante assolve alla contribuzione Inps in quanto unità attiva del nucleo familiare del marito. Il terreno è interamente escluso da Imu sia per la quota del marito che per quella della moglie. La nota ministeriale precisa correttamente che il coadiuvante può usufruire della esenzione Imu per i terreni coltivati dal proprio nucleo familiare e non per quelli eventualmente affittati a terzi.
2.Conferma che le società agricole possono ricoprire la qualifica di imprenditore agricolo professionale (articolo 1, decreto legislativo n. 99/2004). Tale condizione si verifica per le società di persone qualora almeno un socio possegga la medesima qualifica e per quelle di capitale qualora sia Iap l’amministratore; questi soggetti devono essere iscritti alla previdenza agricola. In questo caso la società proprietaria dei terreni, qualora li coltivi direttamente, dal 2016 non deve assolvere l’Imu sui terreni medesimi.
3. Sono esenti da Imu i terreni posseduti da persone fisiche in possesso della qualifica di coltivatore diretto o Iap, ancorché il terreno sia coltivato da una società di persone alla quale lo abbiano affittato o concesso in comodato, di cui essi siano soci. Ciò a norma dell’articolo 9 del decreto legislativo n. 228/2001 il quale dispone che ai soci delle società di persone sono confermati i benefici spettanti alle persone fisiche aventi la qualifica professionale richiesta.