Siamo di nuovo a discutere sulla disciplina del canone ricognitorio disciplinato dall’articolo 27 del codice della strada. Partendo dal principio che il suddetto canone è la sottrazione della sede stradale all’uso pubblico, sembrerebbe non essere tenuto al pagamento quindi il titolare di rete interrata poiché le condutture sotterranee non sottraggono la sede stradale all’uso pubblico.
E’ così che con sentenza del 13 giugno 2016 n. 223, la I Sezione del Tar Abruzzo, dovendo rispondere alle doglianze del distributore del gas naturale che impugnando gli avvisi di pagamento con i quali il Sindaco aveva richiesto il pagamento per gli anni 2013, 2014 e 2015, del canone patrimoniale non ricognitorio, chiedeva appunto la non spettanza dell’obbligazione, ha statuito quanto segue.
Il Tar ha innanzitutto ricordato che ai sensi degli articoli 25 e 27 del codice della strada le attività di attraversamento ed uso della sede stradale e relative pertinenze devono essere oggetto di autorizzazione o concessione amministrativa, che devono essere a carattere oneroso quale corrispettivo per l’uso particolare del bene pubblico, commisurato al vantaggio che utente ne ricava. Continuando che recentissima giurisprudenza del Consiglio di Stato ha confermato, sia pur con diversa motivazione, alcune delle molteplici sentenze dei Tribunali amministrativi regionali che si sono occupate della materia, rilevando che l’imposizione del canone non ricognitorio previsto dall’articolo 27 del nuovo Codice della strada nel caso di uso singolare della risorsa stradale è legittima solo se consegue a una limitazione o modulazione della possibilità del suo tipico utilizzo pubblico, ma non anche a fronte di tipologie e modalità di utilizzo che non ne precludono ordinariamente la generale fruizione.
Conseguentemente, quindi è illegittimo il regolamento comunale che disciplina il canone concessorio patrimoniale non ricognitorio, nella parte in cui è previsto il pagamento di un canone concessorio per una rete interrata, atteso che le condutture sotterranee e i manufatti accessori relativamente ai quali è stato richiesto il canone sono ex se destinati alla prestazione di servizi pubblici, ragione per cui difetta il presupposto rappresentato dalla sottrazione del manto stradale all’uso pubblico.
Il consolidarsi di questo orientamento non può non farci riflettere sulla natura stessa del canone anche in vista degli imponenti lavori di scavo in tutta Italia per la realizzazione della rete a banda ultra larga di cui al Dlgs n. 33/2016.