L’istituto
del reclamo mediazione è uno strumento deflattivo del contezioso tributario atto
a prevenire ed
evitare le controversie che possono essere risolte senza ricorrere al Giudice.
del reclamo mediazione è uno strumento deflattivo del contezioso tributario atto
a prevenire ed
evitare le controversie che possono essere risolte senza ricorrere al Giudice.
Si tratta pertanto
di un procedimento amministrativo para-processuale previsto a pena di improcedibilità
volto a tentare una definizione bonaria della controversia prima
di un procedimento amministrativo para-processuale previsto a pena di improcedibilità
volto a tentare una definizione bonaria della controversia prima
dell’instaurazione
del processo, con l’agevolazione della riduzione delle sanzioni al 40%.
del processo, con l’agevolazione della riduzione delle sanzioni al 40%.
Nel 2011 è divenuta obbligatoria la mediazione tributaria con l’introduzione
dell’art. 39 commi da 9 a 11 del Decreto Legge n. 98 che ha inserito l’articolo
17 bis nel Decreto Legislativo n. 546 del 1992. Queste disposizioni sono poi
state modificate dall’articolo 9 comma 1 lettera l) del Decreto Legislativo n.
156 del 2015 e più recentemente dal D.L. n. 50 del 24.04.2017.
dell’art. 39 commi da 9 a 11 del Decreto Legge n. 98 che ha inserito l’articolo
17 bis nel Decreto Legislativo n. 546 del 1992. Queste disposizioni sono poi
state modificate dall’articolo 9 comma 1 lettera l) del Decreto Legislativo n.
156 del 2015 e più recentemente dal D.L. n. 50 del 24.04.2017.
Le
condizioni affinché una fattispecie sia mediabile sono essenzialmente riconducibili:
condizioni affinché una fattispecie sia mediabile sono essenzialmente riconducibili:
– alla
tipologia di atto impugnato;
tipologia di atto impugnato;
– alla parte
resistente nell’eventuale giudizio;
resistente nell’eventuale giudizio;
– al valore
della controversia.
della controversia.
Dal 2018 per
effetto delle novità introdotte dal D.L. n. 50 del 24.04.2017, la mediazione
tributaria si applica alle controversie di valore non superiore a € 50.000,00, relative
a tutti gli atti impugnabili, individuati dall’articolo 19 del Decreto
Legislativo n. 546 del 1992. In tale
ipotesi il ricorso produce gli effetti del reclamo e può contenere una proposta
di mediazione con rideterminazione della pretesa. Fino al 31.12.2015, la
mediazione tributaria è stata applicata ai soli atti emessi dall’Agenzia delle
Entrate e notificativi a partire dal 01.01.2012. A decorrere dal 01.01.2016, a
seguito delle modifiche introdotte dal Decreto Legislativo n. 156 del 2015,
l’istituto della mediazione è
applicabile anche alle controversie relative all’Agenzia delle Dogane e dei
Monopoli, agli Enti Locali e
all’Agente per la Riscossione. Sono quindi, ammesse all’istituto della
mediazione, le controversie relative a:
effetto delle novità introdotte dal D.L. n. 50 del 24.04.2017, la mediazione
tributaria si applica alle controversie di valore non superiore a € 50.000,00, relative
a tutti gli atti impugnabili, individuati dall’articolo 19 del Decreto
Legislativo n. 546 del 1992. In tale
ipotesi il ricorso produce gli effetti del reclamo e può contenere una proposta
di mediazione con rideterminazione della pretesa. Fino al 31.12.2015, la
mediazione tributaria è stata applicata ai soli atti emessi dall’Agenzia delle
Entrate e notificativi a partire dal 01.01.2012. A decorrere dal 01.01.2016, a
seguito delle modifiche introdotte dal Decreto Legislativo n. 156 del 2015,
l’istituto della mediazione è
applicabile anche alle controversie relative all’Agenzia delle Dogane e dei
Monopoli, agli Enti Locali e
all’Agente per la Riscossione. Sono quindi, ammesse all’istituto della
mediazione, le controversie relative a:
– avviso di
accertamento;
accertamento;
– avviso di
liquidazione;
liquidazione;
– provvedimento
che irroga solo sanzioni amministrative;
che irroga solo sanzioni amministrative;
– ruolo;
– rifiuto
espresso o tacito della restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie e
interessi o altri accessori non dovuti;
espresso o tacito della restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie e
interessi o altri accessori non dovuti;
– diniego o
revoca di agevolazioni o rigetto di domande di definizione agevolata di
rapporti tributari;
revoca di agevolazioni o rigetto di domande di definizione agevolata di
rapporti tributari;
– cartelle di
pagamento per vizi propri;
pagamento per vizi propri;
– fermi di
beni mobili registrati;
beni mobili registrati;
– iscrizioni
di ipoteche sugli immobili;
di ipoteche sugli immobili;
– ogni altro
atto per il quale la legge preveda l’autonoma impugnabilità innanzi alle
Commissioni – tributarie.
atto per il quale la legge preveda l’autonoma impugnabilità innanzi alle
Commissioni – tributarie.
Il valore
della controversia, appare pertanto il protagonista dell’istituto, in quanto
condizione determinate per l’utilizzo dello stesso. Va determinato quindi, con
estrema cautela e con riferimento a ciascun
atto impugnato ed è dato dall’importo del tributo o dalla somma dei tributi contesto/contestati
dal contribuente con l’impugnazione, al
netto degli interessi, delle
eventuali sanzioni e di ogni altro eventuale onere accessorio. In caso di
impugnazione esclusivamente di atti di irrogazione di sanzioni, il valore della
lite è costituito dalla somma di queste.
della controversia, appare pertanto il protagonista dell’istituto, in quanto
condizione determinate per l’utilizzo dello stesso. Va determinato quindi, con
estrema cautela e con riferimento a ciascun
atto impugnato ed è dato dall’importo del tributo o dalla somma dei tributi contesto/contestati
dal contribuente con l’impugnazione, al
netto degli interessi, delle
eventuali sanzioni e di ogni altro eventuale onere accessorio. In caso di
impugnazione esclusivamente di atti di irrogazione di sanzioni, il valore della
lite è costituito dalla somma di queste.
Relativamente
le nuove soglie di accessibilità alla mediazione si applica quanto descritto dalla
circolare dell’agenzia delle entrate n. 30 del 22/12/2017: “il reclamo/mediazione si applica anche alle
controversie di valore superiore a ventimila e fino a
cinquantamila euro concernenti:
le nuove soglie di accessibilità alla mediazione si applica quanto descritto dalla
circolare dell’agenzia delle entrate n. 30 del 22/12/2017: “il reclamo/mediazione si applica anche alle
controversie di valore superiore a ventimila e fino a
cinquantamila euro concernenti:
a) atti notificati (rectius, ricevuti dal
contribuente) a decorrere dal 1º gennaio 2018;
contribuente) a decorrere dal 1º gennaio 2018;
b) rifiuti taciti per i quali, alla data del
1º gennaio 2018, non sia interamente decorso il termine di novanta giorni dalla
presentazione della domanda di restituzione.”
1º gennaio 2018, non sia interamente decorso il termine di novanta giorni dalla
presentazione della domanda di restituzione.”